Art. 4. Inosservanza delle disposizioni 1. Le attivita' diverse da quelle indicate nel presente provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano i criteri di investimento e di valutazione ivi previsti, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, cosi come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.