Art. 4.
                   Inosservanza delle disposizioni
  1.   Le   attivita'   diverse   da  quelle  indicate  nel  presente
provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano  i  criteri  di
investimento  e  di  valutazione  ivi  previsti, non sono considerate
idonee alla copertura delle riserve tecniche, cosi come le  quote  in
eccesso  rispetto  ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto
dall'art. 133, comma 3, del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.
175.