Art. 4.
   1.  In tutti i casi di riscossione di somme anticipate dal cessato
concessionario,  i   versamenti   a   quest'ultimo   da   parte   del
concessionario  subentrante vanno effettuati al netto del compenso di
cui all'art. 61, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43/1988 nei termini previsti dall'art. 88,  comma
2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.
   2.  Nei casi di riscossione di somme gia' incluse negli elenchi di
cui  all'art.  116,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  43/1988, il subentrante concessionario versa le somme
riscosse direttamente ai cessati esattori aventi diritto.