Art. 4. 1. In tutti i casi di riscossione di somme anticipate dal cessato concessionario, i versamenti a quest'ultimo da parte del concessionario subentrante vanno effettuati al netto del compenso di cui all'art. 61, comma 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 nei termini previsti dall'art. 88, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. 2. Nei casi di riscossione di somme gia' incluse negli elenchi di cui all'art. 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, il subentrante concessionario versa le somme riscosse direttamente ai cessati esattori aventi diritto.