Art. 4. 1. Il pagamento dei contributi relativi alle annualita' 1994 e 1995 del Fondo sociale europeo (FSE), quali risultano dai Quadri comunitari di sostegno (QCS) e dai Documenti unici di programmazione (DOCUP), e' effettuato dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le somme gia' acquisite a tale titolo dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, e non ancora dallo stesso erogate, sono versate al conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE". 2. Le disponibilita' di parte nazionale relative al cofinanziamento delle suddette annualita', esistenti alla data del presente decreto sul Fondo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, quali somme non impegnate, devono considerarsi avanzi di gestione e sono versate, ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge n. 549/1995, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le iniziative comunitarie di FSE non comprese nei QCS o nei DOCUP, relative alla programmazione 1994/1999, sono gestite dal Ministero dei lavoro e della previdenza sociale ed i relativi pagamenti, unitamente alla quota di cofinanziamento nazionale, sono effettuati dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, su richiesta del predetto Ministero e con le procedure indicate al successivo art. 8.