Art. 4.
                       Commercializzazione CEE
    I prodotti provenienti da uno dei  Paesi  della  Unione  europea,
ovvero  originari  di  Paesi  contraenti  l'accordo  SEE,  legalmente
riconosciuti sulla base di norme armonizzate  o  di  norme  o  regole
tecniche   straniere   riconosciute   equivalenti,   possono   essere
commercializzati  in  Italia  per  essere  impiegati  nel  campo   di
applicazione  disciplinato  dal  presente  decreto.  Nelle more della
emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle  porte
e  agli elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, nonche' ai prodotti per i quali e' richiesto  il
requisito  di  reazione  al  fuoco,  si applica la normativa italiana
vigente, che prevede specifiche  clausole  di  mutuo  riconoscimento,
concordate  con  i  servizi  della  Commissione  CEE,  stabilite  nei
seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
       decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
       decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali e' richiesto il
requisito di reazione al fuoco;
       decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
       decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi  di
chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.