Art. 4. Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate 4.1. Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i provveditori agli studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali prevedano la soppressione perche' funzionanti con esiguo numero di alunni. Non si procede alla soppressione dei plessi unici di scuola elementare in ambito comunale quando nel singolo comune risiedano piu' di venti bambini obbligati alla frequenza. 4.2. Ai fini sopraindicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonche' della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e della sostenibilita' dei tempi di percorrenza, in relazione all'eta' degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, comunque, subordinati al preventivo accertamento della possibilita' di frequenza degli alunni in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinche', ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonche' per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap. 4.3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente: i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per ciascuna classe o sezione; le sezioni staccate di scuola media con meno di quindici alunni per ogni classe; le sedi coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di istruzione secondaria superiore con meno di venti alunni per ogni anno di corso. 4.4. Al fine di realizzare una maggiore funzionalita' delle istituzioni scolastiche interessate, singoli plessi, sedi succursali, sezioni staccate o scuole coordinate possono essere aggregate ad altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo, purche' cio' non comporti la riduzione delle dimensioni dell'istituto di attuale appartenenza al di sotto dei limiti richiamati dall'art. 3, comma 1, a meno che non vi siano particolari esigenze contemplate nell'art. 1 della legge n. 549/1995 gia' citata.