Art. 4.
             Provvedimenti relativi a plessi, succursali
                         e sezioni staccate
  4.1.  Nei  piani  provinciali di cui all'art. 2 i provveditori agli
studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e  le
sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione
secondaria, delle quali prevedano la soppressione perche' funzionanti
con  esiguo  numero  di  alunni. Non si procede alla soppressione dei
plessi unici di scuola  elementare  in  ambito  comunale  quando  nel
singolo  comune  risiedano  piu'  di  venti  bambini  obbligati  alla
frequenza.
  4.2. Ai fini sopraindicati si deve  tener  conto  delle  specifiche
caratteristiche     demografiche,     orografiche,    economiche    e
socio-culturali dei bacini di utenza  di  ciascuna  sede  scolastica,
nonche'   della   distanza   da   scuole   viciniori,  delle  vie  di
comunicazione e della sostenibilita' dei  tempi  di  percorrenza,  in
relazione  all'eta'  degli  alunni  dei  diversi  gradi  di scuole. I
provvedimenti di soppressione da adottare sono, comunque, subordinati
al preventivo accertamento  della  possibilita'  di  frequenza  degli
alunni  in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A
tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione
verso i comuni  affinche',  ove  necessario,  stabiliscano  forme  di
consorzio  per  il  trasporto degli alunni, per il servizio di mensa,
ove previsto,  nonche'  per  eventuali  ulteriori  supporti  ritenuti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con
particolare   riguardo   alle  esigenze  degli  alunni  portatori  di
handicap.
  4.3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati, tenendo conto
dei  criteri  e  delle  condizioni  sopra  indicate,   prendendo   in
considerazione prioritariamente:
   i  plessi  di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni
per ciascuna classe o sezione;
   le sezioni staccate di scuola media con meno  di  quindici  alunni
per ogni classe;
   le  sedi  coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di
istruzione secondaria superiore con meno di  venti  alunni  per  ogni
anno di corso.
  4.4.  Al  fine  di  realizzare  una  maggiore  funzionalita'  delle
istituzioni scolastiche interessate, singoli plessi, sedi succursali,
sezioni staccate o scuole  coordinate  possono  essere  aggregate  ad
altri  istituti  dello  stesso grado, ordine e tipo, purche' cio' non
comporti la  riduzione  delle  dimensioni  dell'istituto  di  attuale
appartenenza  al di sotto dei limiti richiamati dall'art. 3, comma 1,
a meno che non vi siano particolari esigenze contemplate nell'art.  1
della legge n. 549/1995 gia' citata.