Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; b) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare; c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime; e) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali; f) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali; g) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione; h) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale; i) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; l) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; n) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; q) relazioni alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonche' atti di promovimento di azioni di responsabilita' avanti alle competenti autorita' giudiziarie; r) atti e documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; s) segnalazioni, atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine ad essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria; t) atti di ultima volonta' e i relativi repertori, registri ed indici nonche' atti del registro generale dei testamenti durante la vita del testatore, copie dei repertori e dei registri notarili depositati negli archivi notarili.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato), e' il seguente: "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprieta' dei privati. e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".