Art. 4.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
 1.  Ai  sensi  dell'art.  24,  legge  7 agosto 1990, n. 241, nonche'
dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  giugno  1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi  ed  imprese,
garantendo  peraltro  ai  medesimi  la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi, la cui  conoscenza  sia  necessaria  per
curare  o  per  difendere  i loro interessi giuridici, sono sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) rapporti informativi sul personale  dipendente,  nonche'  note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
    b)  documenti  attinenti  a  giudizi  o  valutazioni  relativi  a
procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;
    c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
    d) documenti ed atti relativi alla salute  delle  persone  ovvero
concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
    e)   documentazione   attinente   ai   lavori  delle  commissioni
giudicatrici  di  concorso,  fino  all'esaurimento  delle   procedure
concorsuali;
    f)  notizie,  documenti  e cose comunque attinenti alle selezioni
psico-attitudinali;
    g)  documentazione  attinente  ai  lavori  delle  commissioni  di
avanzamento  e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori,
fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione;
    h)  documentazione  caratteristica,  matricolare  e   concernente
situazioni private del personale;
    i)  documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari
ovvero   utilizzabile   ai   fini   dell'apertura   di   procedimenti
disciplinari,    nonche'   concernente   l'istruzione   dei   ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
    l)  documentazione  attinente   ad   accertamenti   ispettivi   e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza;
    m)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di dispensa dal
servizio;
    n)   documentazione   relativa   alla    situazione    familiare,
finanziaria,  economica  e  patrimoniale  di  persone  ivi compresi i
dipendenti,  gruppi  ed   imprese   comunque   utilizzata   ai   fini
dell'attivita' amministrativa;
    o)  dichiarazioni  di riservatezza e relativi atti istruttori dei
documenti conservati negli archivi di  Stato  concernenti  situazioni
puramente  private  di  persone  o  processi  penali,  secondo quanto
previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409;
    p)  rapporti  alla  procura  generale  ed  alle procure regionali
presso la Corte dei conti e richieste o relazioni  di  dette  procure
ove  siano  nominativamente  individuati  soggetti  per  i  quali  si
appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative,  contabili
e penali;
    q)  relazioni  alla  procura  generale  ed alle procure regionali
presso la Corte dei conti nonche' atti di promovimento di  azioni  di
responsabilita' avanti alle competenti autorita' giudiziarie;
    r)  atti  e  documenti  relativi  alla  concessione  dei benefici
assistenziali limitatamente agli aspetti che concernono la situazione
economica, sanitaria e familiare dei beneficiari;
    s)  segnalazioni,  atti  o  esposti  informali  di  privati,   di
organizzazioni  sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a
quando in ordine  ad  essi  non  sia  stata  conclusa  la  necessaria
istruttoria;
    t)  atti  di  ultima volonta' e i relativi repertori, registri ed
indici nonche' atti del registro generale dei testamenti  durante  la
vita  del  testatore,  copie  dei  repertori  e dei registri notarili
depositati negli archivi notarili.
 
          Note all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 24 della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, si veda in nota al titolo.
             -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 5, lettera d), del
          D.P.R. 27 giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.
             - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.
          1409  (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli
          Archivi di Stato), e' il seguente:
             "Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti).  -
          I   documenti   conservati  negli  archivi  di  Stato  sono
          liberamente  consultabili,  ad  eccezione  di   quelli   di
          carattere riservato relativi alla politica estera o interna
          dello  Stato,  che  diventano  consultabili 50 anni dopo la
          loro data, e di  quelli  riservati  relativi  a  situazioni
          puramente private di persone che lo diventano dopo 70 anni.
          I  documenti  dei processi penali sono consultabili 70 anni
          dopo la data della conclusione del procedimento.
             Il Ministro per l'interno, previo parere  del  direttore
          dell'archivio  di  Stato  competente  e udita la giunta del
          Consiglio superiore degli  archivi,  puo'  permettere,  per
          motivi   di   studio,  la  consultazione  di  documenti  di
          carattere riservato anche prima della scadenza dei  termini
          indicati nel comma precedente.
             I  documenti  di  proprieta'  dei  privati.  e da questi
          depositati negli archivi di Stato o agli  archivi  medesimi
          donati  o  venduti  o  lasciati  in eredita' o legato, sono
          assoggettati alla disciplina  stabilita  dal  primo  e  dal
          secondo comma del presente articolo.
             I  depositanti  e coloro che donano o vendono o lasciano
          in eredita' o  legato  documenti  agli  archivi  di  Stato,
          possono    tuttavia   porre   la   condizione   della   non
          consultabilita'  di  tutti  o  di   parte   dei   documenti
          dell'ultimo   settantennio.  Tale  limitazione,  come  pure
          quella generale stabilita dal primo comma,  non  opera  nei
          riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
          qualsiasi altra persona da essi designata.  La  limitazione
          e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei
          depositanti,  dei  donanti, dei venditori, quando si tratti
          di documenti  concernenti  oggetti  patrimoniali  ai  quali
          siano interessati per il titolo d'acquisto".