Art. 4. Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi 1. Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all'uso sopra precisato e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'autorita' sanitaria competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa impartite.