Art. 4.
                       Personalita' giuridica
                delle fondazioni e norme applicabili
  1.  Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalita' giuridica di
diritto  privato  e  sono  disciplinate, per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo.