Art. 4. 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.