Art. 4. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: " (( 1-bis. )) Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.".
Riferimenti normativi: - Il testo vigente dell'art. 322-bis del codice di procedura penale, aggiunto dal decreto legislativo 18 gennaio 1991, n. 12, come modificato dal decreto-legge qui ripubblicato, e' il seguente: "Art. 322-bis (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. 1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo dela provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. 2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 310".