Art.4.
                   Classificazione delle strutture
   1.  Le  regioni  classificano  le  strutture  in  relazione   alla
tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in:
      a)  strutture  che  erogano  prestazioni  in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
      b)   strutture   che   erogano   prestazioni   di    assistenza
specialistica   in   regime   ambulatoriale,   ivi   comprese  quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
      c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale,  a
ciclo continuativo e/o diurno.
   2.  Le  strutture  che  erogano  prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte:
      a)  in  relazione  alla  destinazione  funzionale:  secondo  le
attivita' per l'acuzie e la post-acuzie;
      b)   in   relazione   alla   tipologia  dell'istituto:  aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione,  aziende
ospedaliere  regionali,  presidi  ospedalieri  della USL, policlinici
universitari, istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico,
ospedali militari.
   3.   Le   strutture   che   erogano   prestazioni   di  assistenza
specialistica in  regime  ambulatoriale  possono  essere  distinte  a
seconda  dell'entita' e della tipologia delle prestazioni erogabili e
delle dotazioni strumentale, tecnologica ed organizzativa possedute.
   4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in
riferimento all'attivita' a ciclo continuativo  e/o  diurno,  possono
essere  distinte  in  tipologie  connesse  ai  livelli  di assistenza
previsti dal Piano sanitario nazionale.