Art. 4.
  1. Il  commissario delegato entro quarantacinque  giorni dalla data
di pubblicazione  della presente  ordinanza nella  Gazzetta Ufficiale
predispone un piano di interventi  infrastrutturali di emergenza e di
prima   sistemazione  idrogeologica   sulla   base  dell'elenco   dei
principali dissesti verificatisi nel  periodo novembredicembre 1996 e
gennaio 1997 redatto dal gruppo misto regione Umbria - G.N.D.C.I. Nel
piano  sono  altresi'  individuati  gli enti  attuatori  dei  singoli
interventi e,  previa ulteriore  verifica, le  occorrenze finanziarie
necessarie  per  ciascun  intervento  prioritario  nei  limiti  delle
disponibilita'  di  cui  al  comma  1  dell'art.  3.  Possono  essere
ricompresi nel piano e attuati con  le procedure di cui alla presente
ordinanza ulteriori  interventi di emergenza finanziati  a carico del
bilancio regionale.
  2.  Il piano  deve  tener  conto anche  degli  interventi di  somma
urgenza,  di  pronto intervento  e  d'emergenza  gia' attivati  o  da
attivare,  a  cura delle  Amministrazioni  competenti  a seguito  del
verificarsi degli eventi di cui trattasi.
  3. Il  piano comprende, altresi', l'avvio  di attivita' progettuali
finalizzate  al   riassetto  idrogeologico  complessivo   delle  aree
danneggiate.
  4. I  progetti del  piano di  cui al comma  3 comprendono  anche le
opere necessarie a  prevenire il ripetersi dei rischi e  danni per le
popolazioni e le infrastrutture in  concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi.
  5. Il piano deve essere  trasmesso al Dipartimento della protezione
civile per la relativa presa d'atto.
  6. In  conseguenza di ulteriori  accertamenti il piano  puo' essere
rimodulato e sara' trasmesso  al Dipartimento della protezione civile
per la relativa presa d'atto.
  7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi,
previsti  nel piano  di cui  al presente  articolo, deve  intervenire
entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della
protezione civile.
  8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1
devono  essere   redatti  entro  cinquanta   giorni  dall'affidamento
dell'incarico.  Gli  incarichi  di  progettazione  esecutiva  possono
essere  affidati   anche  a  liberi  professionisti   di  qualificata
esperienza nel settore.
  9.  Il commissario  approva  i progetti  entro  dieci giorni  dalla
scadenza di  cui al  comma 8  mediante una  conferenza di  servizi ai
sensi  dell'art.  14  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241  e,  ove
necessario, in deroga ai termini  e alle procedure previste dall'art.
17 della legge  15 maggio 1997, n.  127, e con i  poteri ivi previsti
anche   riguardo  l'acquisizione   di  autorizzazioni   ambientali  e
paesaggistico  territoriale. Alla  conferenza sono  invitati tutti  i
soggetti  abilitati  ad esprimere  pareri,  nulla  osta e  visti  sul
progetto in esame  affinche' una volta che lo stesso  sia approvato i
lavori possono essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di
uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in
modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche
a  maggioranza  in  deroga  alle norme  vigenti.  L'approvazione  del
progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.
  10. Le  approvazioni i pareri, i  visti e nulla osta  relativi agli
interventi previsti nel piano che  si dovessero rendere necessari per
effetto   di  provvedimenti   di   legge   e  normative   intervenute
successivamente  alla   conferenza  di  servizi,  di   cui  al  comma
precedente, in  deroga all'art. 17,  comma 24, della legge  15 maggio
1997,  n. 127,  devono essere  resi dalle  amministrazioni competenti
entro dieci giorni  dalla richiesta e qualora entro  tale termine non
siano  resi   si  intendono  inderogabilmente  acquisiti   con  esito
positivo.
  11. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla
presa d'atto del piano o della  sua rimodulazione ed i lavori debbono
essere eseguiti entro i successivi nove mesi.
  12.  Il   personale  dipendente  dagli  enti   attuatori  impegnato
nell'attuazione degli interventi previsti in programma e' autorizzato
ad effettuare  prestazioni di lavoro straordinario,  eccedenti quelle
previste dal  rispettivo contratto  di lavoro,  fino a  cinquanta ore
mensili per un  periodo non superiore ad un anno,  con onere a carico
del bilancio comunale.