Art. 4. 1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale predispone un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica sulla base dell'elenco dei principali dissesti verificatisi nel periodo novembredicembre 1996 e gennaio 1997 redatto dal gruppo misto regione Umbria - G.N.D.C.I. Nel piano sono altresi' individuati gli enti attuatori dei singoli interventi e, previa ulteriore verifica, le occorrenze finanziarie necessarie per ciascun intervento prioritario nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 1 dell'art. 3. Possono essere ricompresi nel piano e attuati con le procedure di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi di emergenza finanziati a carico del bilancio regionale. 2. Il piano deve tener conto anche degli interventi di somma urgenza, di pronto intervento e d'emergenza gia' attivati o da attivare, a cura delle Amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi. 3. Il piano comprende, altresi', l'avvio di attivita' progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate. 4. I progetti del piano di cui al comma 3 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi. 5. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. 6. In conseguenza di ulteriori accertamenti il piano puo' essere rimodulato e sara' trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto. 7. L'affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi, previsti nel piano di cui al presente articolo, deve intervenire entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile. 8. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 1 devono essere redatti entro cinquanta giorni dall'affidamento dell'incarico. Gli incarichi di progettazione esecutiva possono essere affidati anche a liberi professionisti di qualificata esperienza nel settore. 9. Il commissario approva i progetti entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 8 mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini e alle procedure previste dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e con i poteri ivi previsti anche riguardo l'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinche' una volta che lo stesso sia approvato i lavori possono essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. 10. Le approvazioni i pareri, i visti e nulla osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative intervenute successivamente alla conferenza di servizi, di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 11. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto del piano o della sua rimodulazione ed i lavori debbono essere eseguiti entro i successivi nove mesi. 12. Il personale dipendente dagli enti attuatori impegnato nell'attuazione degli interventi previsti in programma e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto di lavoro, fino a cinquanta ore mensili per un periodo non superiore ad un anno, con onere a carico del bilancio comunale.