Art. 4.
  Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento
supplementare  sara'  effettuato  dagli operatori  assegnatari  il  1
agosto  1997, al  prezzo di  aggiudicazione e  con corresponsione  di
dietimi d'interesse lordi per novanta giorni.
  A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via
automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  Il  versamento all'entrata  del bilancio  statale del  controvalore
dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca
d'Italia il medesimo giorno 1 agosto 1997.
  A fronte  di tali  versamenti, la sezione  di Roma  della tesoreria
provinciale dello  Stato rilascera' separate quietanze  di entrata al
bilancio  dello  Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per
l'importo di  lire  735  miliardi,  a  valere  sull'importo  previsto
dall'art.  3-bis  del  decreto - legge n.   79 del 1997, citato nelle
premesse,  ed al capitolo 5100, art. 4, per la  parte rimanente   del
controvalore;    l'importo  corrispondente    ai  dietimi d'interesse
verra' imputato al capitolo 3242.