Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1 agosto 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1 agosto 1997. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049, per l'importo di lire 735 miliardi, a valere sull'importo previsto dall'art. 3-bis del decreto - legge n. 79 del 1997, citato nelle premesse, ed al capitolo 5100, art. 4, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verra' imputato al capitolo 3242.