- Art. 4 - (disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado) 4.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non piu' di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al precedente art. 1, comma 1, e senza, comunque, superare, per l'anno scolastico 1997-98, il numero di 28 alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. 4.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreche' il numero di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente. 4.3 Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite con non piu' di 20 alunni; la formazione di dette classi dovra' precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai commi 1 e 2. 4.4 Possono essere eventualmente costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque superiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti in zone a rischio di devianza minorile, nei comuni montani, nelle piccole isole o nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonche' in relazione alla presenza di alunni con particolare difficolta' di apprendimento e di scolarizzazione. Il numero minimo di alunni e' riducibile fino a 8 nelle piccole isole e nei comuni montani che si trovino in situazioni di grave disagio, in relazione all'altitudine dei centri abitati, alle condizioni orografiche, alla distanza da sedi scolastiche viciniori e allo stato delle vie di comunicazione. In casi del tutto eccezionali e', altresi', possibile l'accoglimento nella stessa classe di alunni iscritti ad anni di corso diversi; in quest'ultima eventualita' gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'intervento formativo. 4.5 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Il disposto del presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato. 4.6 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative piu' idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza della scuola media prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico; alle stesse classi non si applicano i limiti minimi previsti dai commi 1 e 2.