Art. 4. 1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano le norme in materia di controllo sui prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; agli organismi patogeni si applicano le norme in materia di controllo sugli animali di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 1993. L'autorita' puo' comunque disporre tutti i controlli che ritenga opportuni qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni del presente decreto. 2. Agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Note all'art. 4: - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse. L'art. 11 del suddetto decreto cosi' recita: "Art. 11. - 1. L'autorita' competente applica le seguenti misure di controllo: a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari non sistematici in maniera non discriminatoria, per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, procedendo eventualmente a prelievo di campioni; b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione; c) per quanto riguarda gli animali di cui all'allegato A parte II originari di un altro Stato membro, se destinati: 1) ad un mercato o centro di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni comunitarie, il gestore e' responsabile dell'ammissione degli animali che non soddisfino le condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2 l'autorita' competente verifica, mediante controlli non discrimantori dei certificati e dei documenti di accompagnamento che gli animali soddisfano a tali condizioni; 2) ad un macello posto sotto la responsabilita' di un veterinario ufficiale questi si accerta anche sulla base del certificato e dei documenti di accompagnamento, che siano macellati solo animali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; il gestore del macello e' responsabile della macellazione che non rispetti le prescrizioni dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d); 3) ad un commerciante registrato che procede al frazionamento delle partite o a qualsiasi stabilimento non soggetto a controllo permanente, questo commerciante o questo stabilimento sono considerati come destinatari degli animali e si applicano le disposizioni di cui al comma 2; 4) ad aziende, ad un centro o ad un organismo, compreso il caso di scarico parziale durante il trasporto, ogni animale o gruppo di animali deve essere accompagnato, conformemente all'art. 9, commi 1 e 2, dall'originale del certificato sanitario o del documento di accompagnamento fino al destinatario ivi menzionato. 2. I destinatari di cui al comma 1, lettera b), punti 3) e 4), prima di ogni frazionamento o successiva commercializzazione verificano la presenza di marchi di identificazione certificati o documenti menzionati all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) e segnalano qualsiasi mancanza o anomalia all'autorita' competente e, in quest'ultimo caso, isolano gli animali in questione fino a che l'autorita' competente abbia deciso sulla sorte da riservare a loro. 3. Le garanzie richieste ai destinatari di cui al comma 1, lettera c), punti 3) e 4) sono stabilite nell'ambito di una convenzione da stipulare con la competente autorita' al momento della registrazione preliminare revista dall'art. 5, comma 5, lettera a). Il rispetto delle garanzie previste in tale convenzione e assicurative mediante controlli non sistematici. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai destinatari dei prodotti di cui all'allegato B parte II. 5. Tutti i destinatari che figurano sul certificato o documento previsti all'art. 9, comma 2, lettera d): a) sono tenuti a segnalare l'arrivo degli animali o di prodotti provenienti da un altro Stato membro, la natura della spedizione e la data prevedibile dell'arrivo, almeno 24 ore prima, non tenendo conto dei giorni festivi; comunque, in casi eccezionali l'autorita' competente del luogo di arrivo puo' richiedere la notifica con 48 ore di anticipo; la notifica non e' richiesta per i cavalli registrati muniti del documento di identificazione previsto dalle disposizioni della direttiva 90/427/CEE; b) conservano per un anno i certificati sanitari o i documenti di cui all'art. 9, e li esibiscono a richiesta dalla competente autorita'. 6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta le modalita' di applicazione del presente articolo, in conformita' delle decisioni della commissione delle Comunita' europee.".