Art. 4.
       Cartellinatura degli atti e dei documenti da riprodurre
  1.  Gli  atti  e  documenti destinati alla riproduzione sostitutiva
sono oggetto di cartellinatura.
  2. La cartellinatura  consiste  nella  preparazione  degli  atti  e
documenti  da  riprodurre e nell'approntamento di idonei strumenti di
consultazione,   eventualmente   integrati   da   codificazioni   per
l'elaborazione  elettronica, che in base alle indicazioni apposte sui
singoli atti e documenti ed  a  quelle  inserite  sul  corrispondente
supporto  tecnico  utilizzato  per  la  riproduzione,  consentono  di
rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti con
il  loro  raggruppamento  (unita',   serie   o   altro   livello   di
aggregazione)  e  di  reperire  prontamente gli atti o i documenti da
consultare o duplicare.
  3. In particolare,  dopo  la  individuazione  della  categoria  dei
documenti da riprodurre, si osservano le seguenti modalita':
    a)   le   unita'  archivistiche  sono  numerate  progressivamente
nell'interno di ciascuna serie (o di altro livello di  aggregazione),
la cui indicazione va riportata sul frontespizio delle unita' stesse;
    b)   gli   atti   e  i  documenti  compresi  in  ciascuna  unita'
archivistica sono ordinati e numerati, ed  eventualmente  codificati,
secondo  l'ordine cronologico ad iniziare dal documento meno recente,
salvo che per quegli atti e documenti che per esigenze  organizzative
sono  ordinati  diversamente  o sono legati in volume o riportati nel
registro gia' numerati progressivamente, per i quali resta  fermo  il
relativo ordine;
    c)  le  pagine  di  cui  si  compone  ciascun  documento compreso
nell'unita' archivistica, o la medesima unita' archivistica se questa
e' composta di un unico documento, sono numerate progressivamente;
    d) l'indicazione della serie di appartenenza di  ciascun  atto  o
documento  viene  individuata  da qualsiasi sistema di individuazione
purche' rispondente ai criteri dettati dal comma 2. Per l'indicazione
degli  altri  livelli  di  aggregazione  archivistica   eventualmente
previsti sono adottati criteri analoghi;
    e)   la   numerazione   puo'   essere  effettuata  manualmente  o
meccanicamente.   Eventuali   errori   sono    corretti    annullando
l'indicazione errata e ripetendo a fianco quella esatta;
    f)  ciascuna  unita'  archivistica e' descritta in un registro di
serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad  identificarla
(cioe'   denominazione  del  soggetto  o  ente  tenuto  a  conservare
l'archivio,   denominazione   della    categoria    dei    documenti,
denominazione  ed  estremi cronologici della serie o di altro livello
di  aggregazione,  numero  dell'unita'  archivistica,  quantita'  dei
documenti  o  delle  pagine  che  la  compongono)  e  quelle  atte ad
identificare le corrispondenti  unita'  di  riproduzione  (numero  di
bobina o di altro complesso fotografico, numero iniziale e finale dei
fotogrammi   riproducenti   la   singola   unita'  archivistica).  Le
indicazioni relative alle unita' di riproduzione vanno previste anche
per gli eventuali rifacimenti di cui all'articolo 7.
  4.  I   registri   di   serie,   prima   dell'uso   sono   numerati
progressivamente  per  ogni  pagina  e  vidimati  ai  sensi  e con le
modalita' previste dall'articolo 2215 del codice  civile;  contengono
altresi',  per  ogni blocco di unita' di riproduzione autenticate, le
dichiarazioni  del pubblico ufficiale di cui al comma 5 dell'articolo
8, complete della qualifica e delle generalita' dello stesso.
  5.  Le  predette  indicazioni  sono,  in  presenza  di  particolari
tipologie   documentarie,   integrate   con   tutti  gli  altri  dati
eventualmente   utili   all'individuazione   delle   singole   unita'
archivistiche.
  6.  Per  la  documentazione  da riprodurre che non e' raggruppata o
raggruppabile in serie, il registro di serie  contiene  l'indicazione
dei criteri di elencazione delle unita' archivistiche.
 
          Nota all'art. 4:
             - L'art. 2215 del codice civile cosi' dispone:
             "Art.  2215  (Libro giornale e libro degli inventari). -
          Il libro giornale e il  libro  degli  inventari,  prima  di
          essere    messi    in    uso,    devono   essere   numerati
          progressivamente in ogni pagina e bollati  in  ogni  foglio
          dall'ufficio  del  registro  delle  imprese  o da un notaio
          secondo le disposizioni delle leggi speciali.
             L'ufficio del  registro  o  il  notaio  deve  dichiarare
          nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li
          compongono".