Art. 4. 1. I Capi di stato maggiore di Forza armata: a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3; b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali; c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.