Art. 4 (Notifiche degli organismi autorizzati) 1. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e' sostituito dal seguente: "5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione." .
Nota all'art. 4: - Per il d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle premesse. L'art. 7 come modificato dal presente articolo, recita: "Art. 7 (Organismi autorizzati). 1. L'organismo che chiede di essere autorizzato a svolgere le procedure di cui all'art. 8 ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria, che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato III. Il contenuto della domanda e' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' di concerto con il Ministro dell'interno quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza dall'incendio. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati e possono procedere a verifiche e ispezioni nei confronti dell'organismo di cui al comma I, al fine di accertare la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento delle procedure di cui agli articoli seguenti. 4. Se un organismo autorizzato non soddisfa piu' i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione e' revocata. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica alla commissione e agli altri Stati membri gli organismi designati, i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti dalla Commissione, nonche' le modifiche od eventuali revoche della designazione. 6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono a totale carico del fabbricante o del suo mandatario. 7. L'organismo e' responsabile per ogni eventuale danno recato al fabbricante o a terzi. 8. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi dovranno essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri di cui al comma 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, ne informera' gli altri Stati membri e la Commissione CEE".