Art. 4.

  1.  All'articolo  3  del decreto 119/92, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)  al  comma  1, l'alinea e' cosi' sostituito: "1. Nessun medicinale
veterinario  puo' essere immesso in commercio senza aver ottenuto una
autorizzazione  all'immissione  in commercio rilasciata dal Ministero
della   sanita'   oppure   dalla  Commissione  europea  a  norma  del
Regolamento (CEE) 2309/93. Il Ministero della sanita', tuttavia:";
    b)  al  comma  4, la tettera e) e' sostituita dalla seguente: "e)
nuovi  medicinali  veterinari  contenenti  un principio attivo la cui
utilizzazione  nei  medicinali  veterinari  e' autorizzata da meno di
cinque  anni,  salvo eventuali deroghe che il Ministero della sanita'
puo'  stabilire  all'atto  del rilascio del decreto di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  se,  tenuto  conto  delle informazioni
fornite   dal   richiedente   o  dell'esperienza  acquisita  mediante
l'utilizzazione del prodotto, accerti che non rientrino nelle ipotesi
di cui alle lettere a), b), c) e d).";
    c)  al comma 5, alinea, le parole da: "sofferenza" a: "compagnia"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "evidenti stati di sofferenza, il
medico  veterinario  puo'  somministrare ad uno o piu' animali che in
una  azienda  determinata  costituiscono gruppo, ovvero ad animali da
compagnia";
    d)  al  comma 5, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "In tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da
compagnia,   e'   soggetto  a  prescrizione  medica  veterinaria  non
ripetibile";
    e)  alla fine del comma 6, dopo il punto, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Per tipologie particolari di allevamento di animali la cui
carne  e i cui prodotti sono designati al consumo umano, il Ministero
della  sanita' puo' dettare norme integrative sull'uso dei medicinali
veterinari connesse alle caratteristiche dei medicinali stessi.";
    f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma:
  "8-bis.  I  medicinali  veterinari  non  ricadenti  nelle categorie
elencate  al  comma 4, possono essere venduti dietro presentazione di
ricetta  medico-veterinaria  ripetibile,  previa  autorizzazione  del
Ministero della sanita'.".
 
          Note all'art. 4:
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 3, comma 4, lettera e) del
          D.Lgs. n.  119/1992, e' il seguente:
          "4. Fatte salve le norme piu' severe e'  richiesta  ricetta
          non  ripetibile  rilasciata  da  un  medico veterinario per
          fornire al pubblico i seguenti medicinali:
          a)-d) (Omissis);
          e) nuovi  medicinali  veterinari  contenenti  un  principio
          attivo  la  cui  utilizzazione nei medicinali veterinari e'
          autorizzata da meno di cinque anni, salvo eventuali deroghe
          che il Ministero della sanita' puo' stabilire all'atto  del
          rilascio  del  decreto  di autorizzazione all'immissione in
          commercio se, tenuto conto delle informazioni  fornite  dal
          richiedente    o    dell'esperienza    acquisita   mediante
          l'utilizzazione del prodotto, accerti  che  noti  rientrino
          nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e d)".
          -  Il  testo  vigente  dell'art.  3,  comma  5,  del D.Lgs.
          119/1992 e' il seguente: "5. Ove  non  esistano  medicinali
          autorizzati  per  una  determinata  malattia,  al  fine, in
          particolare di  evitare  agli  animali  evidenti  stati  di
          sofferenza, il medico veterinario puo' somministrare ad uno
          o piu' animali che in una azienda determinata costituiscono
          gruppo, ovvero ad animali da compagnia:
          a) un medicinale veterinario il cui impiego sia autorizzato
          in  Italia  per un'altra specie animale opera altri animali
          della stessa specie, ma per un'altra affezione;
          b)  in  mancanza  di   tale   medicinale,   un   medicinale
          autorizzato in Italia per l'impiego sull'uomo;
          In  tal caso, il medicinale, se somministrato ad animali da
          compagnia, e' soggetto a  prescrizione  medica  veterinaria
          non ripetibile;
          c)  se  il  medicinale  di cui alla lettera b) non esiste e
          comunque, entro i limiti imposti dalla  normativa  vigente,
          un  medicinale  veterinario  preparato estemporaneamente da
          una farmacista  conformemente  alle  indicazioni  contenute
          nella prescrizione veterinaria.
          -  Il testo vigente dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n.
          119/92 e' il seguente:
          "6. Nelle ipotesi previste dal comma 5  il  medicinale,  se
          somministrato ad animali la cui carne o i cui prodotti sono
          destinati   al   consumo  umano,  puo'  contenere  soltanto
          sostanze presenti in un medicinale veterinario  autorizzato
          per   essi   e  il  medico  veterinario  responsabile  deve
          prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali
          per garantire che gli alimenti  prodotti  con  gli  animali
          trattati non contengano residui nocivi per i consumatori; i
          tempi  di  attesa,  a  meno  che  non  siano  indicati  sul
          medicinale impiegato per le specie interessate, non possono
          essere inferiori per le  uova  e  per  il  latte,  a  sette
          giorni, per la carne di pollame e mammiferi, inclusi grasso
          e  frattaglie, a ventotto giorni e per le carni di pesce, a
          500  gradi/giorno;  alla  vendita  di  tale  medicinale  si
          applica l'art. 32, comma 3.
          3.  Per  tipologie particolari di allevamento di animali la
          cui carne e i cui prodotti sono destinati al consumo umano,
          il Ministero della sanita' puo' dettare  norme  integrative
          sull'uso    dei   medicinali   veterinari   connesse   alle
          caratteristiche dei madicinali stessi".