Art. 4. 
  1. Per le esigenze previste  dal  presente  decreto,  ivi  comprese
quelle relative alle attivita' amministrative, tecniche e logistiche,
al trattamento di  missione  e  all'espletamento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario  anche  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
vigente normativa da parte del personale delle forze di polizia,  del
personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero  dell'interno
e  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  in  relazione   alle
attivita'  di  cui  all'articolo  1,  nonche'  quelle   relative   al
trattamento economico  accessorio  spettante  al  personale  militare
delle forze  armate  che  collabora  con  le  autorita'  di  pubblica
sicurezza, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500  milioni
per l'anno 1997. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 si  provvede  mediante  utilizzo
delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono  allo
scopo conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, ad appositi capitoli  anche  di  nuova  istituzione  da
iscrivere nel predetto stato di previsione. Con decreti del  Ministro
del tesoro, su proposta del  Ministro  dell'interno,  possono  essere
disposte in corso d'esercizio, sulla base delle  effettive  esigenze,
variazioni compensative tra i predetti capitoli. 
  3. I  contributi  e  i  versamenti  di  fondi  di  enti  e  privati
specificamente destinati  al  soccorso  degli  stranieri  affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati,  con  le
modalita' di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa. 
  4. Ai fini delle attivita' di volontariato si applica l'articolo 18
della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  nonche'  le  disposizioni  ivi
richiamate. 
 5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data
di entrata in vigore del presente  decreto  per  le  finalita'  nello
stesso indicate.