Art. 4. Misure di tutela 1. In caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, il lavoratore puo' rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro affinche' intimi al datore di lavoro a fornire le informazioni previste dal presente decreto entro il termine di quindici giorni. 2. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione provinciale del lavoro si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Le omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000. 3. L'importo delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e' versato su apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. In deroga ai commi 1, 2 e 3, nei confronti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 4: - Per quanto concerne l'art. 9-bis, comma 3, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, ved. note alle premesse. - Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, all'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" l'art. 1, (Fondo per l'occupazione), comma 7, del suddetto D.L. cosi' recita: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Per quanto concerne la legge 7 agosto 1980, n. 241, ved. note alle premesse.