Art. 4.
                      Corsi ad accesso limitato
  1.  In  attesa  delle  norme di attuazione dell'autonomia didattica
degli  atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17,
comma   95,  costituiscono  criteri  generali  da  valutarsi  per  le
determinazioni    di   limitazione   degli   accessi   all'istruzione
universitaria:
  a)  la  sussistenza  di  requisiti  qualitativi  necessari  per  lo
svolgimento  dei  corsi,  connessi  alla disponibilita' di strutture,
attrezzature  e  docenti,  con particolare riferimento alla normativa
comunitaria  vigente  e  alle  raccomandazioni dell'Unione europea in
tema  di  standard  formativi  e di accesso alle professioni, nonche'
alla necessita' di attivita' teorico - pratiche;
  b)  il  verificarsi  di  una documentata impossibilita' di inizio o
prosecuzione  di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di
strutture, attrezzature e docenti;
  c)   l'obbligo  di  tirocinio  previsto  da  specifici  ordinamenti
didattici;
  d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di
determinati corsi;
  e)  le  esigenze  connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla
sperimentazione   di   corsi   a   cattere   innovativo,  finalizzati
all'ampliamento dell'offerta formativa.
  2.  In  applicazione  dei  criteri  di  cui al comma 1, e' limitato
l'accesso ai seguenti corsi universitari:
  a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina
e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001 - 2002;
  b)  corsi  di  diploma  e  di  laurea  afferenti  alle  facolta' di
architettura, fino all'anno accademico 1999 - 2000;
  c)  corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996 -
1997,  attivati  da un numero di anni accademici inferiore, alla data
di  entrata  in  vigore del presente regolamento, alla durata legale,
per  gli  anni  accademici  che  mancano al compimento della predetta
durata;
  d)  corsi  di  diploma  universitario  il cui ordinamento didattico
prevede l'obbligo di tirocinio;
    e) corsi di specializzazione.
  3.  Al  di  fuori  dei casi di cui al comma 2 il Ministro, anche su
richiesta  di  singole  sedi universitarie, in sede di attuazione dei
principi  di  cui  all'articolo  1  e  sulla  base di una motivazione
determinata  con  esclusivo riferimento ai criteri di cui al comma 1,
lettere  b), c), d) ed e) del presente articolo puo' determinare, con
proprio  decreto,  la  limitazione  dell'accesso  a  specifici corsi,
sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale,  la  Conferenza dei
rettori  delle  universita'  italiane  e il Consiglio nazionale degli
studenti  iniversitari.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta di
parere  ai  soggetti  predetti,  i  decreti  di cui al presente comma
possono comunque essere adottati.
  4.  Per  i  corsi  di  cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministro
determina  annualmente,  con  propri  decreti,  il  numero di posti a
livello  nazionale,  nonche' dispone la ripartizione dei posti tra le
universita'. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Per la programmazione dei posti relativi ai corsi
di   specializzazione  in  medicina  e  chirurgia  restano  ferme  le
disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
articolo  2. I posti relativi ai corsi di cui al comma 2, lettere, c)
e  d)  e  ai  corsi  di specializzazione, con esclusione di quelli in
medicina e chirurgia, sono determinati dalle universita'; la predetta
determinazione  e'  effettuata, a partire dall'anno accademico 1998 -
1999,  sulla base delle procedure e dei parametri di cui all'articolo
2,  comma  1, lettera b). Dalla data di emanazione del decreto di cui
al  predetto  articolo  2, comma 1, lettera b), sono abrogati i commi
dal  primo al quarto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  5.  Per  l'ammissione  ai  corsi  di laurea ad accesso limitato, le
universita'  organizzano le attivita' di cui all'articolo 3, comma 3,
al  termine  delle  quali  e'  prevista una prova di valutazione, con
modalita' di espletamento determinate con ordinanza ministeriale.
  6.  In  attesa  dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative
dell'autonomia didattica degli atenei, le universita', in alternativa
alla  procedura  di  cui  al  comma  5, possono sperimentare, ai fini
dell'ammissione  ai corsi di laurea ad accesso limitato, l'iscrizione
degli  studenti  a  due  corsi  semestrali  consecutivi  o a un corso
annuale concernente insegnamenti istituzionali comuni a piu' corsi di
laurea,  anche  ad accesso libero, integrati con specifiche attivita'
di orientamento e tutorato, nonche' da prove di autovalutazione. Sono
ammessi  ai corsi ad accesso limitato gli studenti che hanno superato
le prove di valutazione previste dai corsi semestrali o annuali e che
occupano una posizione utile nella graduatoria determinata al termine
dei  predetti  corsi. Gli studenti che hanno superato le prove di cui
al  precedente  periodo e che tuttavia risultano esclusi dai corsi ad
accesso  limitato  possono  iscriversi  al  secondo anno dei corsi ad
accesso  libero  nel  cui  ordinamento sono previsti gli insegnamenti
istituzionali  di  cui  al  presente comma. In ogni caso le strutture
didattiche  di  ateneo valutano le prove sostenute con esito positivo
ai fini del proseguimento degli studi.
  7.  Per  l'ammissione  ai corsi di diploma universitario ad accesso
limitato  le  universita'  definiscono  e  organizzano apposite prove
selettive, garantendo condizioni di pubblicita' e di trasparenza.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo    dell'art.  17, comma 95, della legge   15
          maggio 1997, n.  127, e' il seguente:
            "95. L'ordinamento degli studi    dei  corsi  di  diploma
          universitario, di laurea e di  specializzazione di cui agli
          articoli  2,    3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          e' disciplinato dagli  atenei,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  11,  commi  1  e  2,    della  predetta legge, in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa comunitaria vigente   in  materia,    sentiti  il
          Consiglio   universitario   nazionale  e    le  Commissioni
          parlamentari   competenti, con uno    o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e della   ricerca scientifica e
          tecnologica,   di    concerto     con    altri     Ministri
          interessati,  limitatamente  ai    criteri  relativi   agli
          ordinamenti  per i  quali il medesimo concerto  e' previsto
          alla    data  di  entrata in   vigore della presente legge,
          ovvero da   disposizioni dei   commi da   96  a    119  del
          presente  articolo.   I decreti  di cui  al presente  comma
          determinano altresi':
            a) la durata,   il numero  minimo  di  annualita'  e    i
          contenuti minimi qualificanti  per  ciascun  corso  di  cui
          al     presente     comma,    con  riferimento  ai  settori
          scientificodisciplinari;
            b)  modalita' e  strumenti  per l'orientamento   e    per
          favorire    la mobilita' degli   studenti, nonche'  la piu'
          ampia  informazione sugli ordinamenti  degli studi,   anche
          attraverso      l'utilizzo  di    strumenti  informatici  e
          telematici;
            c) modalita'   di attivazione da   parte  di  universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche in deroga alle disposizioni  di cui  al
          capo  II del   titolo   III   del decreto   del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
            - Il  testo dell'art. 2 del  decreto legislativo 8 agosto
          1991,  n.   257 (Attuazione   della direttiva  n. 82/76/CEE
          del Consiglio  del 26 gennaio 1982,  recante modifica    di
          precedenti    direttive  in   tema di formazione dei medici
          specialisti, a norma dell'art. 6 della  legge  29  dicembre
          1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)), e' il seguente:
            "Art.    2.  (Programmazione).   - 1.   Con decreto   del
          Ministro  della sanita', sentite le  regioni e le  province
          autonome,   di concerto con il   Ministro  dell'universita'
          e  della   ricerca  scientifica    e  tecnologica,  sentite
          le  facolta'  di   medicina e chirurgia, e  con il Ministro
          del tesoro,   e' determinato, ogni tre  anni,    il  numero
          degli  specialisti  da  formare  sulla  base delle esigenze
          sanitarie  del  Paese,   tenuto   conto   delle   capacita'
          ricettive  delle  strutture  universitarie  e   di   quelle
          convenzionate  con le   universita',   in   relazione    al
          contenuto    specifico della   formazione  e  delle risorse
          finanziarie comunque acquisite dalle universita.
            2. In relazione alla programmazione di  cui al  comma  1,
          il Ministro dell'universita' e  della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentito  il Ministro della sanita', determina
          il numero dei posti per ciascuna scuola le   cui  strutture
          siano  corrispondenti  ai   requisiti previsti dall'art. 7,
          tenuto conto delle  richieste delle facolta' di medicina  e
          della   disponibilita'  di   idonee,  strutture   acquisite
          anche   attraverso  convenzioni.  Il  predetto  decreto  e'
          adottato su parere del comitato   consultivo  di   medicina
          del  Consiglio   universitario nazionale.
            3. Nell'ambito dei posti risultanti  dalla programmazione
          di cui al comma 1, per   ogni singola  specializzazione  e'
          stabilita  una riserva di    posti,    non   superiore   al
          5%,    a    favore     dei     medici  dell'amministrazione
          militare.    Il  numero   dei posti da  riservare ai medici
          stranieri  provenienti  dai  Paesi  in  via   di   sviluppo
          e'  determinato   con il   decreto   di   cui al  comma  1,
          d'intesa  con    il  Ministro  degli  affari    esteri.  La
          ripartizione tra  le singole scuole dei posti riservati  e'
          effettuata con il decreto di cui al comma 2.
            4. Per usufruire dei posti riservati  di cui al comma 3 i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.
            5. Restano ferme   le disposizioni di cui  all'art.    2,
          comma  quinto,  del decreto del Presidente della Repubblica
          10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio      della      scuola,
          d'intesa   con   l'amministrazione   di appartenenza  degli
          specializzandi,    puo'  autorizzare   l'espletamento delle
          attivita'   pratiche   previste   dall'ordinamento    della
          scuola   nell'ambito   delle   attivita'   di  servizio,  a
          condizione che le predette attivita' siano coerenti con  il
          programma del corso di studio".
            -    Il   testo    deIIart.   2   del   D.P.R.  10  marzo
          1982,  n.  162 (Riordinamento delle scuole dirette a   fini
          speciali,  delle  scuole di specializzazione e dei corsi di
          perfezionamento), e' il seguente:
            "Art. 2  (Determinazione    dei  posti).  -  Il    numero
          complessivo  degli  studenti   da ammettere   alle   scuole
          dirette a   fini    speciali  e    di  specializzazione  e'
          determinato  nello  statuto delle  universita' in relazione
          alla   disponibilita',  acquisita   anche  a   seguito   di
          convenzioni  stipulate  in    conformita'  dell'ordinamento
          universitario, di  idonee strutture  ed attrezzature  e  di
          personale  docente    e  non docente necessari all'efficace
          svolgimento dei corsi.
            Tale numero puo'   essere modificato  con  decreto    del
          Ministro  della pubblica   istruzione   su  richiesta   del
          rettore,  previa  motivata proposta del    consiglio  della
          scuola,   da presentare non oltre  il 30 novembre dell'anno
          accademico cui e' limitata la modifica.
            Per esigenze  di programmazione connesse allo    sviluppo
          economico e sociale del  Paese, con decreto  del Presidente
          della    Repubblica,  su  deliberazione del   Consiglio dei
          Ministri, puo'   essere  determinato,  per  ciascun    anno
          accademico,  il   numero globale sul  piano nazionale delle
          iscrizioni  degli  studenti  alle  scuole  dirette  a  fini
          speciali  e  di   specializzazione    inerenti  al  settore
          cui   si  riferisce  la programmazione.
            Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione  alle
          previsioni  del  piano di sviluppo delle universita' di cui
          all'art. 2 del decreto del Presidente  della Repubblica  11
          luglio  1980, n.  382, e  per il settore  sanitario, tenuto
          conto  anche    delle  indicazioni    del  piano  sanitario
          nazionale,  provvede a determinare, per  ciascuna scuola, i
          posti relativi, sentito il Ministro interessato.
            Le    universita'   nel caso   di   convenzione  con enti
          pubblici   per  l'utilizzazione    di    strutture    extra
          universitarie   ai   fini   dello svolgimento di  attivita'
          didattiche  integrative,  nonche',    di  quelle   previste
          dall'art.  39    della  legge  23  dicembre 1978,   n. 833,
          possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a  quelli
          ordinari,  comunque  non     superiore   al     30%   degli
          stessi,  riservati   al  personale appartenente ai predetti
          enti pubblici che gia' operi nel settore cui  afferisce  la
          scuola  diretta  a   fini speciali o   di specializzazione,
          fermi  restando  i  requisiti   e      le   modalita'   per
          l'ammissione.  Nel  caso  di    determinazione del   numero
          programmato ai  sensi del  precedente terzo comma si terra'
          conto anche dei predetti posti riservati".