Articolo 4 1. a. Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire alle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di circolare e di viaggiare liberamente per assistere alla procedura davanti alla Corte e fare rientro. b. Nessuna limitazione puo' essere imposta a tali movimenti e spostamenti diversa da quelle che, previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico ed il suo mantenimento, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 2. a. Nei paesi di transito e nel paese dove si svolge la procedura, queste persone non possono essere incriminate ne' detenute, ne' sottoposte ad altre restrizioni della loro liberta' individuale per via di fatti o di condanne anteriori all'inizio del viaggio. b. Ogni Parte contraente puo', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai suoi cittadini. Tale dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Le Parti contraenti s'impegnano a lasciar rientrare queste persone nel territorio dal quale hanno iniziato il viaggio. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi se la persona interessata ha avuto la possibilita', per quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza ha cessato di essere richiesta dalla Corte, di rientrare nel paese dove il suo viaggio aveva avuto inizio. 5. In caso di conflitto tra gli obblighi derivanti per una Parte contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e quelli derivanti da una convenzione del Consiglio d'Europa o da un trattato di estradizione o altro trattato relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale concluso con altre Parti contraenti, prevalgono le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.