(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
        Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree 
1. Ciascuna Parte  Contraente  avra'  il  diritto  di  designare  per
   iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo
   di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 
2. Alla ricezione  di  tale  designazione  l'altra  Parte  Contraente
   dovra', in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 3.  e  4.
   del presente Articolo,  concedere  immediatamente  alla  compagnia
   aerea designata l'appropriata autorizzazione operativa. 
3. Le  Autorita'  Aereonautiche  di  una  Parte  Contraente  potranno
   chiedere  alla  compagnia   aerea   designata   dall'altra   Parte
   Contraente di documentare che essa e' in  grado  di  osservare  le
   condizioni prescritte dalle norme e dai regolamenti normalmente  e
   ragionevolmente applicati  da  tali  Autorita'  all'esercizio  dei
   servizi aerei internazionali, in conformita' con  le  disposizioni
   della Convenzione. 
4. Ciascuna  Parte  Contraente  avra'  il  diritto  di  rifiutare  di
   concedere l'autorizzazione operativa di cui al  paragrafo  2.  del
   presente Articolo, o di imporre  quelle  condizioni  che  riterra'
   necessarie nell'esercizio dei diritti specificati  all'Articolo  3
   del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata,  in
   ogni caso quando detta Parte Contraente non sia  convinta  che  la
   proprieta'  sostanziale  ed  il  controllo  effettivo  di   quella
   compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha  designato  la
   compagnia aerea od a suoi cittadini. 
5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte Contraente sara' stata
   cosi'  designata  ed  autorizzata,  potra'  in  qualsiasi  momento
   incominciare ad effettuare i servizi concordati, a condizione  che
   la compagnia aerea si conformi alle disposizioni  applicabili  del
   presente Accordo.