Art. 4
                         Trattamento fiscale

  1.  Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttivita' di reddito
di  cui  al  comma  2  e'  attribuito  un credito d'imposta in misura
corrispondente  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche dovuta
sulle  retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle
navi  iscritte  nel  Registro  internazionale,  da valere ai fini del
versamento  delle  ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto
credito  non  concorre  alla  formazione  del  reddito imponibile. Il
relativo  onere  e'  posto  a carico della gestione commissariale del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
  2.  A partire dal periodo di imposta in corso al l gennaio 1999, il
reddito  derivante  dall'utilizzazione  di navi iscritte nel Registro
internazionale  concorre  in misura pari al 50 per cento a formare il
reddito  complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche  e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche,
disciplinate  dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917.  Per il periodo di imposta in corso al l gennaio 1998
tale importo e' fissato al 65 per cento. Il relativo onere e' posto a
carico  della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6,
comma 1.