Art. 4. Incentivi per le piccole e medie imprese Credito di imposta 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, in conformita' alla disciplina comunitaria, che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti e' concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non puo' comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Aree di operativita' per le imprese beneficiarie 2. Le imprese di cui al comma l devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997: a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socioeconomici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle citta' cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione e ad altri appropriati indicatori sociodemografici e ambientali; c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani; d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c). Variazioni dei crediti di imposta 3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previa deliberazione del CIPE, variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate. Rilevanza del credito ai fini IRPEF, IRPEG e IVA 4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. Presupposti per le agevolazioni 5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che: a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 30 settembre 1997, l'incremento e' commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data; b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attivita' che non assorbono neppure in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie; c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni; f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti; h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Controllo antievasione e decadenza del diritto 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresi' specifiche cause di decadenza dal diritto al credito. Casi di revoca e sanzioni 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate, si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni. Importo del credito e tipologia dei contratti di lavoro 8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti. Presupposti per incrementare il credito 9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie: a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993; b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti; c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualita' ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992; d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Esclusioni e cumulabilita' 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1. Oneri finanziari 11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Regolazione contabile 12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1. Contributo annuale per il fondo di garanzia di cooperative nei settori del commercio, del turismo e dei servizi 13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e' sostituito dal seguente: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia". Proroga delle agevolazioni tributarie per la formazione della proprieta' contadina 14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. Estensione delle agevolazioni per l'avvio di attivita' autonome di disoccupati 15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9- septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalita' alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. Versamento differito di contributi 16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi e' effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalita' di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Contributo in forma capitaria ad imprese del Meridione 17. Alle imprese gia' beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e' concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresi', fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turnover ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Modalita' di erogazione 18. Il contributo capitario di cui al comma 17 e' concesso nella misura annua di seguito indicata ed e' corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999. Settori esclusi e modalita' per i settori delle fibre sintetiche e automobilistico 19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico, quale definito nella "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 279 del 15 settembre 1997, il predetto contributo trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalita' di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non puo', comunque, superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovra' avvenire in conformita' alla disciplina degli aiuti de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis non deve far si' che l'importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni. Norme applicabili 20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso e' alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Sgravio contributivo per nuovi assunti 21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unita' effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oneri finanziari 22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che e' rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, e' pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001. Art. 4
Note all'art. 4: - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 reca: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese". - Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio delle comunita' europee del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 2 serie speciale - Comunita' europee del 15 settembre 1988, ed e' stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. Si riporta il testo vigente dell'art. 1 nonche' l'allegato al citato regolamento, che individua le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo 1: "Articolo 1 (Obiettivi). - L'azione che la Comunita' conduce attraverso i Fondi strutturali; lo strumento finanziario di orientamento della Pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali; lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiettivo n. 2"; 3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato "obiettivo n. 3"; 4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n. 4"; 5) promuovere lo sviluppo rurale: a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune, b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, (in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5 a" e "obiettivo n. 5 b)". Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5 a). ALLEGATO I Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1: BELGIO: Hainaut; GERMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen; GRECIA: L'intero paese SPAGNA: Andalucia, Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura Galicia, Islas Canarias, Murcia; FRANCIA: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e' Valenciennes; IRLANDA: L'intero paese; ITALIA: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; PAESI BASSI: Flevoland; PORTOGALLO: L'intero paese; REGNO UNITO: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland". - Si riporta il testo vigente del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi casi' definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle provincie autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente colIegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma i sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4) le eventuali conferenze di servizio convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f) gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita', e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, cammi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990 n 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delIe aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali". "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, reca: "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno". - La legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile. "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate; 1) le societa' in cui un'altra societa', dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Per il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994 si veda la nota all'art. 1. - Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, concernente: "Regolamento recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese". "Art. 6. (Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie). - 1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano: a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione; b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costituzione, dei soggetti promotori; c) la validita' tecnicoeconomicofinanziaria dell'iniziativa, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell'iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime dell'iniziativa medesima; d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attivita' ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare; e) l'ammissibilita' e la congruita' delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4; g) l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 4. 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con plico raccomandato anche a mano, tra l'1 ed il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono le risorse finanziarie, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3 relative all'anno medesimo, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la documentazione definita in sede di convenzione stessa. 3. Entro il 30 giugno dell'anno di riferimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione. 4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria: a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti tre indicatori di cui al punto 5, lettera c5) della delibera CIPE 27 aprile 1995, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda: 1) valore del capitale proprio investito nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dall'iniziativa rispetto all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta; b) si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei tre indicatori suddetti normalizzati; c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti. 5. Per le iniziative di cui all'art. 2, comma 4, gli indicatori sono calcolati prendendo a base la media dei valori di cui al comma 4 del presente articolo relativi alle singole domande oggetto del programma complessivo dell'impresa. 6. Per la determinazione degli indicatori di cui ai commi 4 e 5 si assume quanto segue: a) il valore del capitale proprio investito nell'iniziativa e' quello attualizzato con le modalita' di cui all'art. 2, comma 11; b) il valore dell'investimento complessivo e' anch'esso quello attualizzato proposto per le agevolazioni; c) il numero di occupati attivati dall'iniziativa e' quello delle unita' aggiuntive a regime rispetto ai livelli occupazionali preesistenti ed e' convenzionalmente pari a zero in caso di ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento; d) il valore dell'agevolazione massima ammissibile e' quello indicato, per area e dimensione di impresa, all'art. 2, comma 9. 7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. 8. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nelle graduatorie per la ripartizione delle agevolazioni previste per il solo esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda, se non ritirate dal richiedente per una riformulazione e una successiva ripresentazione. In tale ultimo caso, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, viene fatta salva la prima domanda di agevolazioni. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, anche alle societa' di leasing. 10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la prima di dette date e' sostituita dal verbale di consegna dei beni". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato in nota dell'art. 1. - Il regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema Comunitario di ecogestione e audit, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 168 del 10 luglio 1993. - Il regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 99 dell'11 aprile 1992. - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 recante: "legge quadro per l'artigianato". "Art. 4. (Limiti dimensionali) . - L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche' partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta, - La comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti de minimis, ritenuti compatibili con l'articolo 92 del trattato CE, e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca. - Si riporta il testo del nono comma dell'art. 9 del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 (disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale), come modificato dal presente articolo: "A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del tursmo, ovvero da questi e da altri soggeti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. Il contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo". - Il termine di cui all'articolo 70, comma 3, della legge n. 413 del 1991, precedentemente gia' prorogato da altre disposizioni legislative, concerne la concessione di agevolazioni tributarie previste o richiamate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura). - Si riporta il testo dell'art. 9- septies del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale): "Art. 9- septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995. n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono. ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnicoeconomico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale: c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita': c) l'affiancamento di un tutor specializzato. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unioneeuropea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223". - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382): "Art. 36 (Specificazione). - Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attivita' relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socioeconomici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attivita' di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 reca: "Individuazione delle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro". - Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". - Si riporta il testo dell'art. 27, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997): "Art. 27. (Disposizioni in materia previdenziale). - 1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto -legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206". - Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati): "Art. 6. (Fiscalizzazione degli oneri sociali) - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 e' concessa una riduzione, per ogni mensilita' fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a: a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonche' delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 secondo un rapporto autistadipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132; b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turisticoricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decretolegge 30 gennaio 1979, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con piu' di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' dei concessionari di impianti di trasporto con fine in servizio pubblico, aventi finalita', turistiche, in zone montane; d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. 2.-8. (Omissis). 9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali. b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1. 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non puo' superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta. 11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali. 12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresi', a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato. 13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, puo' disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitivita' dell'accertamento. 14.-16. (Omissis)". - Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale): "Art. 5. (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. 3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento retributivo. 3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualita' di soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle gia' presentate utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze. 3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni. 3- quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi. 3- quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3- quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa, nonche' della ricevuta ed attestato di versamento delle ritenute. 4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiori al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo1, comma 2 del decreto- legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1; comma 7, del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo. 6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare. 6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi". - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976-80): "Art. 14 (Sgravio sugli oneri contributivi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale). - Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende artigiane e nelle imprese alberghiere come tali classificate a norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382, nonche' nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S.".