Art. 4.
              Incentivi per le piccole e medie imprese
                         Credito di imposta
  1.  Alle piccole  e medie  imprese, come  definite dal  decreto del
Ministro   dell'industria,  del   commercio  e   dell'artigianato  18
settembre  1997, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del  1
ottobre 1997, in  conformita' alla disciplina comunitaria,  che dal 1
ottobre  1997  al  31  dicembre 2000  assumono  nuovi  dipendenti  e'
concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998,
un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il
primo  nuovo dipendente  ed  a 8  milioni di  lire  per ciascuno  dei
successivi.  Il  credito  di   imposta  non  puo'  comunque  superare
l'importo complessivo  di lire 60  milioni annui in ciascuno  dei tre
periodi  d'imposta   successivi  alla   prima  assunzione.
          Aree  di operativita' per le imprese beneficiarie
  2. Le imprese di cui al  comma l devono operare nelle seguenti aree
comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali
la Commissione delle Comunita'  europee ha riconosciuto la necessita'
di intervento  con decisione n.  836 dell'11 aprile  1997, confermata
con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997:
  a) aree interessate  dai patti territoriali di  cui all'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  b) aree urbane svantaggiate dei  comuni con popolazione superiore a
120.000 abitanti  che presentano indici socioeconomici  inferiori sia
rispetto alla  media nazionale sia  rispetto alla media  delle citta'
cui  appartengono,  nella  misura  stabilita con  delibera  del  CIPE
sentita la  Conferenza unificata  di cui  all'articolo 8  del decreto
legislativo 28  agosto 1997, n.  281, adottata entro  sessanta giorni
dalla data di  entrata in vigore della presente  legge, con riguardo,
in particolare,  al tasso di disoccupazione  giovanile, all'indice di
scolarizzazione e ad altri  appropriati indicatori sociodemografici e
ambientali;
  c) comuni  che partecipano alle  aree di sviluppo industriale  e ai
nuclei industriali  istituiti a norma  del testo unico  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e comuni montani;
  d)  isole, con  esclusione della  Sicilia e  della Sardegna,  salvo
quanto stabilito dalle lettere  a), b) e c).
                  Variazioni dei crediti di imposta
  3. Per le  aree di cui alla  lettera d) del comma  2 possono essere
stabilite   con   decreto   del  Ministro   delle   finanze,   previa
deliberazione del CIPE,  variazioni dei crediti di imposta  di cui al
comma 1, avuto  riguardo alla misura dei maggiori  costi di trasporto
sopportati dalle  imprese ivi  localizzate.
          Rilevanza del  credito ai fini IRPEF, IRPEG e IVA
  4.  Il credito  d'imposta,  che non  concorre  alla formazione  del
reddito imponibile ed e' comunque  riportabile nei periodi di imposta
successivi,  puo'   essere  fatto  valere  ai   fini  del  versamento
dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche (IRPEF), dell'imposta
sul  reddito  delle persone  giuridiche  (IRPEG)  e dell'imposta  sul
valore aggiunto  (IVA) anche  in compensazione  ai sensi  del decreto
legislativo 9 luglio  1997, n. 241, per i soggetti  nei confronti dei
quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non e'
rimborsabile; tuttavia,  esso non  limita il  diritto al  rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
                   Presupposti per le agevolazioni
  5. Le agevolazioni  previste dal comma 1 si  applicano a condizione
che: a)  l'impresa di cui  al comma  1, anche di  nuova costituzione,
realizzi  un incremento  del numero  di  dipendenti a  tempo pieno  e
indeterminato. Per le  imprese gia' costituite al  30 settembre 1997,
l'incremento e' commisurato al numero  di dipendenti esistenti a tale
data;
  b)  l'impresa  di nuova  costituzione  eserciti  attivita' che  non
assorbono  neppure  in  parte  attivita'  di  imprese  giuridicamente
preesistenti  ad  esclusione  delle  attivita'  sottoposte  a  limite
numerico o di superficie;
  c)  il  livello di  occupazione  raggiunto  a seguito  delle  nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
  d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto
delle  diminuzioni occupazionali  in  societa'  controllate ai  sensi
dell'articolo  2359  del codice  civile  o  facenti capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto;
  e) i nuovi dipendenti siano  iscritti nelle liste di collocamento o
di mobilita'  oppure fruiscano della cassa  integrazione guadagni nei
territori di cui all'obiettivo 1  del regolamento (CEE) n. 2052/88, e
successive modificazioni;
     f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
  g) siano osservati i contratti  collettivi nazionali per i soggetti
assunti;
  h) siano rispettate le prescrizioni  sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni;
  i) siano  rispettati i parametri delle  prestazioni ambientali come
definiti  dall'articolo  6, comma  6,  lettera  f), del  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n.  527, e  successive modificazioni.
           Controllo  antievasione e decadenza del diritto
  6.  Con decreto  del Ministro  delle finanze,  da emanare  ai sensi
dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, sono
stabilite   anche  le   procedure  di   controllo  in   funzione  del
contenimento  dell'evasione   fiscale  e   contributiva  prevedendosi
altresi' specifiche cause  di decadenza dal diritto  al credito.
                      Casi di revoca e sanzioni
  7.  Qualora   vengano  definitivamente  accertate   violazioni  non
formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a
lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro dipendente,  ovvero violazioni  alla normativa sulla  salute e
sulla sicurezza  dei lavoratori, prevista dal  decreto legislativo 19
settembre 1994,  n. 696, e successive  modificazioni ed integrazioni,
commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente
articolo,  le agevolazioni  sono revocate,  si fa  luogo al  recupero
delle minori  imposte versate  o del maggior  credito riportato  e si
applicano le relative  sanzioni.
      Importo del credito  e tipologia dei contratti di lavoro
  8. Per le assunzioni di dipendenti  con contratti di lavoro a tempo
pieno con  scadenza almeno  triennale i crediti  d'imposta di  cui al
comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con
contratti di  lavoro a  tempo parziale  e indeterminato,  spettano in
misura  proporzionale  alle  ore   prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto  nazionale e  sono  concedibili per  un  numero massimo  di
cinque dipendenti.
               Presupposti per incrementare il credito
  9.  I  crediti  di  imposta  di  cui  al  comma  1  possono  essere
incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:
  a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e  audit
 previsto    dal regolamento (CEE)  n. 1836/93 del Consiglio,  del 29
giugno 1993;
  b) abbiano aderito  ad accordi di programma per  la riduzione delle
emissioni inquinanti;
  c)  producano  prodotti  che  possiedono  il  marchio  di  qualita'
ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del
23 marzo 1992;
  d) rientrino tra  le imprese classificate alle lettere a)  e c) del
primo comma  dell'articolo 4  della legge  8 agosto  1985, n.  443, e
abbiano  provveduto  all'adeguamento alle  norme  di  cui al  decreto
legislativo 19  settembre 1994,  n. 626, e  successive modificazioni.
                     Esclusioni e cumulabilita'
  10. Le  disposizioni di  cui ai commi  da 1 a  5, 7,  8 e 9  non si
applicano  per i  settori  esclusi di  cui  alla comunicazione  della
Commissione  delle  Comunita'  europee 96/C  68/06.  Le  agevolazioni
previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai
sensi  della predetta  comunicazione  purche' non  venga superato  il
limite massimo previsto nel comma 1.
                          Oneri finanziari
  11. Gli  oneri derivanti dal  presente articolo fanno  carico sulle
quote  messe a  riserva dal  CIPE in  sede di  riparto delle  risorse
finanziarie destinate allo sviluppo  delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unita'  previsionale di  base "Devoluzione  di proventi"
dello stato di  previsione del Ministero delle  finanze, sono versate
all'entrata del  bilancio dello  Stato. Il  Ministro del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
                        Regolazione contabile
  12.  Con decreto  del Ministro  delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
sono stabilite le modalita' per  la regolazione contabile dei crediti
di imposta  di cui  al comma  1.
  Contributo annuale  per il  fondo di garanzia di cooperative nei
          settori  del commercio, del turismo e dei servizi
  13.  Il   primo  periodo  del   nono  comma  dell'articolo   9  del
decreto-legge 1 ottobre 1982,  n. 697, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n.  887, e' sostituito dal seguente: "A
favore  delle  cooperative  e  dei consorzi  costituiti  da  soggetti
operanti nel settore del commercio e  del turismo, ovvero da questi e
da altri  soggetti operanti nel  settore dei servizi, ed  aventi come
scopo sociale  la prestazione  di garanzie al  fine di  facilitare la
concessione di  crediti di esercizio  o per investimenti ai  soci, e'
concesso   annualmente  un   contributo  diretto   ad  aumentare   le
disponibilita'  del fondo  di garanzia".
   Proroga delle  agevolazioni tributarie per la formazione della
                        proprieta' contadina
  14. Il  termine di cui al  comma 3 dell'articolo 70  della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente  le agevolazioni tributarie per la
formazione e  l'arrotondamento della proprieta'  contadina, prorogato
al  31 dicembre  1997  dal  decreto-legge 23  ottobre  1996, n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 649,
e' ulteriormente prorogato al 31  dicembre 1999. Alle relative minori
entrate  provvede  la  Cassa  per la  piccola  proprieta'  contadina,
mediante   versamento,    previo   accertamento   da    parte   della
Amministrazione  finanziaria, all'entrata  del bilancio  dello Stato.
      Estensione delle  agevolazioni per  l'avvio di attivita'
                       autonome di disoccupati
  15. Le agevolazioni  previste per i progetti  relativi all'avvio di
attivita'  autonome realizzate  da  inoccupati e  disoccupati di  cui
all'articolo  9-     septies    del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 novembre 1996, n.
608, sono  estese alle aree  che presentano rilevante  squilibrio tra
domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36,
secondo comma, del decreto del  Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  14 marzo   1995,   pubblicato    nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  138  del   15  giugno  1995,  ai  sensi  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236. Gli oneri derivanti dal presente
comma fanno carico sulle quote che  il CIPE, in sede di riparto delle
risorse  finanziarie destinate  allo  sviluppo  delle aree  depresse,
riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non
inferiore  al  25 per  cento  delle  risorse destinate  per  analoghe
finalita' alle aree  di cui all'obiettivo 1 del  regolamento (CEE) n.
2052/88,   e  successive   modificazioni.
                 Versamento differito di contributi
  16. Per i soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per
la  prima volta  alla gestione  speciale degli  artigiani o  a quella
degli esercenti attivita' commerciali nel  periodo dal 1 gennaio 1998
al 31  dicembre 1999 il  versamento dei  contributi dovuti per  i due
anni successivi all'iscrizione puo' essere differito a domanda per un
importo pari al  50 per cento dell'aliquota  contributiva vigente per
le  gestioni  predette. Il  versamento  differito  dei contributi  e'
effettuato nei  quattro anni successivi  alla data di  cessazione del
beneficio e ripartito  in misura uniforme in ciascuno  degli anni del
quadriennio. Le  modalita' di attuazione della  presente disposizione
ed il tasso di interesse  di differimento, da stabilire tenendo conto
di quelli medi  degli interessi sui titoli del  debito pubblico, sono
definiti  con decreto  del  Ministro del  lavoro  e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
      Contributo in  forma capitaria  ad imprese del Meridione
  17.  Alle  imprese  gia' beneficiarie  dello  sgravio  contributivo
generale  previsto,  da  ultimo,   dall'articolo  27,  comma  1,  del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 28 febbraio  1997, n. 30,  operanti nelle
regioni Campania,  Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria  e Sardegna,
e' concesso a decorrere dal periodo  di paga dal 1 dicembre 1997 fino
al  31 dicembre  1999 un  contributo,  sotto forma  capitaria, per  i
lavoratori occupati  alla data  del 1 dicembre  1997 che  abbiano una
retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36
milioni  su base  annua  nell'anno solare  precedente. Il  contributo
spetta altresi',  fermo restando il requisito  retributivo anzidetto,
per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito
di   turnover  ed  escludendo i casi di  licenziamento effettuati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione.
                       Modalita' di erogazione
  18. Il  contributo capitario di cui  al comma 17 e'  concesso nella
misura annua di  seguito indicata ed e' corrisposto  in quote mensili
fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i
contributi   mensilmente  dovuti   alle   gestioni  previdenziali   e
assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo
riferito a ciascun lavoratore interessato:  lire 1.600.000 fino al 31
dicembre  1998; lire  1.050.000  fino al  31  dicembre 1999.
   Settori esclusi  e  modalita'   per  i  settori  delle   fibre
                    sintetiche  e automobilistico
  19. Il  contributo di cui  al comma  17 non trova  applicazione nei
confronti dei dipendenti delle  imprese del settore della costruzione
navale, dei  settori disciplinati dal  Trattato CECA. Per  il settore
delle  fibre  sintetiche  e  per il  settore  automobilistico,  quale
definito  nella   "Disciplina  comunitaria   degli  aiuti   di  Stato
all'industria automobilistica" (97 C279/01) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle  Comunita' europee  C 279 del  15 settembre  1997, il
predetto  contributo trova  applicazione nei  confronti delle  stesse
categorie di lavoratori  e con gli stessi criteri e  modalita' di cui
ai  commi 17  e 18,  alle seguenti  condizioni: per  ciascuna impresa
l'ammontare complessivo  del contributo non puo',  comunque, superare
il tetto massimo annuale di 50.000 ECU; la concessione del contributo
dovra'    avvenire in  conformita' alla  disciplina degli  aiuti   de
minimis    prevista  dalla comunicazione  della   Commissione   delle
Comunita'  europee 96/C  68/06, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
delle Comunita' europee C 68 del  6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto
supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de
minimis    non deve far  si' che l'importo complessivo degli aiuti de
minimis   di  cui l'impresa  beneficia ecceda  il limite  di  100.000
ECU in un periodo di tre anni.
                          Norme applicabili
  20. Al contributo  di cui al comma 17 si  applicano le disposizioni
di cui ai  commi 9, 10, 12  e 13 dell'articolo 6  del decreto-legge 9
ottobre 1989,  n. 338, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 7
dicembre 1989,  n. 389,  e successive modificazioni  ed integrazioni.
Sono  fatte  salve   le  disposizioni  di  cui   all'articolo  5  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  novembre 1996, n. 608,  come modificato dall'articolo
23  della legge  24  giugno 1997,  n. 196.  Il  contributo stesso  e'
alternativo ad  ogni altra agevolazione prevista  sulle contribuzioni
previdenziali  ed assistenziali  ad  eccezione della  fiscalizzazione
degli oneri sociali.
               Sgravio contributivo per nuovi assunti
  21.  Per  i   nuovi  assunti  nei  periodi  di  cui   al  comma  17
successivamente  al  30  novembre  1997  e al  30  novembre  1998  ad
incremento,  rispettivamente,  delle unita'  effettivamente  occupate
alle  stesse date,  nelle  imprese di  cui al  comma  17, lo  sgravio
contributivo di  cui all'articolo  14 della legge  2 maggio  1976, n.
183,  e' riconosciuto,  esclusivamente  per le  attivita' svolte  nei
territori indicati  nel predetto comma  17, con l'aggiunta  di quelli
dell'Abruzzo e  del Molise,  in misura  totale dei  contributi dovuti
all'INPS a  carico dei datori  di lavoro, per  un periodo di  un anno
dalla data  di assunzione del singolo  lavoratore, sulle retribuzioni
assoggettate  a  contribuzioni  per   il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti.
                          Oneri finanziari
  22. L'onere derivante  dall'applicazione dei commi da 17  a 21, che
e'   rimborsato  dallo   Stato  all'INPS   sulla  base   di  apposita
rendicontazione, e' pari  a lire 1.440 miliardi per l'anno  2000 ed a
lire 950 miliardi per l'anno 2001.
                               Art. 4
 
          Note all'art.  4:
           -  Il  decreto del  Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato  18 settembre  1997 reca:   "Adeguamento
          alla  disciplina comunitaria dei  criteri di individuazione
          di piccole e medie imprese".   - Il  regolamento  (CEE)  n.
          2052/1988  del  Consiglio  delle comunita'   europee del 24
          giugno 1988,  relativo    alle  missioni  dei    Fondi    a
          finalita'    strutturali,    alla   loro   efficacia  e  al
          coordinamento dei loro interventi e di quelli  della  Banca
          europea  per  gli    investimenti   degli   altri strumenti
          finanziari    esistenti,    e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale    -  2 serie speciale - Comunita' europee del 15
          settembre 1988, ed  e'  stato  modificato  dal  regolamento
          (CEE)  n.   2081/1993 del Consiglio del  20 luglio 1993. Si
          riporta il testo vigente   dell'art. 1  nonche'  l'allegato
          al  citato  regolamento, che    individua    le     regioni
          interessate   dalla   realizzazione dell'obiettivo 1:
            "Articolo 1  (Obiettivi).   - L'azione che  la  Comunita'
          conduce attraverso  i   Fondi  strutturali;   lo  strumento
          finanziario  di orientamento della  Pesca (SFOP), istituito
          con    il  regolamento  (CEE)  n.    2080/93,  la   BEI, lo
          strumento finanziario   di  coesione    e  altri  strumenti
          finanziari esistenti va  a sostegno del conseguimento degli
          obiettivi  generali  di cui agli articoli 130 A e 130 C del
          trattato. I Fondi strutturali; lo    SFOP,  la  BEI  e  gli
          altri  strumenti  finanziari  esistenti      contribuiscono
          ciascuno    in   maniera   adeguata   al conseguimento  dei
          seguenti cinque obiettivi prioritari:
            1)  promuovere  lo  sviluppo  e l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo e' in   ritardo, in  appresso
          denominato "obiettivo n.  1";
            2)  riconvertire le regioni, regioni  frontaliere o parti
          di regioni (compresi    i  bacini    d'occupazione  e    le
          comunita'      urbane   gravemente  colpite  dal    declino
          industriale, in appresso  denominato "obiettivo n. 2";
            3) lottare  contro la disoccupazione  di lunga durata   e
          facilitare  l'inserimento   professionale  dei   giovani  e
          l'integrazione  delle persone minacciate di esclusione  dal
          mercato  del  lavoro,  in appresso denominato "obiettivo n.
          3";
            4) agevolare   l'adattamento  dei    lavoratori  e  delle
          lavoratrici  ai mutamenti industriali e all'evoluzione  dei
          sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n.
          4";
              5) promuovere lo sviluppo rurale:
            a) accelerando  l'adeguamento delle strutture    agrarie,
          nell'ambito della riforma della politica agricola comune,
            b)  agevolando   lo sviluppo  e l'adeguamento strutturale
          delle   zone   rurali,    (in        appresso    denominati
          rispettivamente  "obiettivo n.  5 a" e "obiettivo n. 5 b)".
            Nel  quadro  della revisione della  politica comune della
          pesca, le misure   di    adeguamento   delle      strutture
          della   pesca  rientrano nell'obiettivo n. 5  a).
                                   ALLEGATO I
            Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n.
          1:
              BELGIO: Hainaut;
            GERMANIA:       Brandenburg,      Mecklenburg-Vorpommern,
          Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen;
              GRECIA: L'intero paese
            SPAGNA:   Andalucia,   Asturias,    Cantabria,   Castilla
          y      Leon, Castilla-La    Mancha,    Ceuta    y  Melilla,
          Comunidad       Valenciana,  Extremadura   Galicia,   Islas
          Canarias, Murcia;
            FRANCIA:      Dipartimenti     francesi       d'oltremare
          (DOM),      Corse,  arrondissements  d'Avesnes,  Douai   e'
          Valenciennes;
              IRLANDA: L'intero paese;
            ITALIA:   Abruzzi   (1994-1996),  Basilicata,   Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
              PAESI BASSI: Flevoland;
              PORTOGALLO: L'intero paese;
            REGNO  UNITO: Highlands   and Islands   Enterprise  area,
          Merseyside, Northern Ireland".
            -   Si   riporta      il  testo  vigente  del  comma  203
          dell'articolo 2 della legge 23   dicembre  1996,    n.  662
          (Misure di  razionalizzazione della finanza pubblica):
            "203.  Gli  interventi che  coinvolgono una molteplicita'
          di soggetti pubblici  e privati   ed implicano    decisioni
          istituzionali     e  risorse  finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni  statali,  regionali  e   delle   provincie
          autonome nonche' degli  enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi casi' definiti:
            a)      "Programmazione      negoziata",      come   tale
          intendendosi   la regolamentazione concordata  tra soggetti
          pubblici o  tra il soggetto pubblico competente  e la parte
          o le   parti pubbliche  o    private  per  l'attuazione  di
          interventi  diversi,  riferiti  ad  un'unica  finalita'  di
          sviluppo, che richiedono una  valutazione complessiva delle
          attivita' di competenza;
            b)  "Intesa istituzionale   di   programma",   come  tale
          intendendosi   l'accordo  tra    amministrazione  centrale,
          regionale o  delle provincie autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a  collaborare  sulla  base   di         una
          ricognizione   programmatica   delle  risorse   finanziarie
          disponibili,    dei     soggetti   interessati   e    delle
          procedure  amministrative     occorrenti,       per      la
          realizzazione   di   un  piano pluriennale  di   interventi
          d'interesse  comune   o  funzionalmente collegati;
            c) "Accordo di programma  quadro", come tale intendendosi
          l'accordo con enti locali   ed altri  soggetti  pubblici  e
          privati  promosso  dagli organismi   di   cui alla  lettera
          b),   in   attuazione di   una   intesa istituzionale    di
          programma    per    la    definizione   di   un   programma
          esecutivo  di    interventi   di   interesse   comune     o
          funzionalmente  colIegati.  L'accordo  di  programma quadro
          indica in particolare: 1) le attivita'  e gli    interventi
          da    realizzare,  con    i relativi   tempi e modalita' di
          attuazione  e con i termini ridotti   per  gli  adempimenti
          procedimentali;      2)      i      soggetti   responsabili
          dell'attuazione  delle singole  attivita'  ed   interventi;
          3)    gli    eventuali    accordi    di  programma  i sensi
          dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  4)  le
          eventuali  conferenze di  servizio convenzioni   necessarie
          per  l'attuazione   dell'accordo;   5)   gli   impegni   di
          ciascun  soggetto, nonche'   del soggetto    cui  competono
          poteri  sostitutivi    in  caso    di  inerzie,  ritardi  o
          inadempienze;  6)  i  procedimenti   di   conciliazione   o
          definizione  di  conflitti  tra    i  soggetti partecipanti
          all'accordo;  7) le   risorse  finanziarie  occorrenti  per
          le  diverse  tipologie   di intervento,   a valere    sugli
          stanziamenti      pubblici   o     anche  reperite  tramite
          finanziamenti   privati;   8)     le   procedure    ed    i
          soggetti  responsabili    per    il   monitoraggio   e   la
          verifica  dei  risultati.  L'accordo di programma quadro e'
          vincolante per tutti i soggetti  che  vi  partecipano.    I
          controlli    sugli atti e  sulle attivita'  posti in essere
          in  attuazione dell'accordo di  programma quadro sono    in
          ogni  caso successivi. Limitatamente  alle aree di cui alla
          lettera  f)  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo     di
          programma  quadro  possono derogare alle   norme  ordinarie
          di   amministrazione  e  contabilita',  salve restando   le
          esigenze    di   concorrenzialita', e   trasparenza  e  nel
          rispetto  della  normativa   comunitaria   in materia    di
          appalti,    di  ambiente  e    di  valutazione  di  impatto
          ambientale. Limitatamente alle predette   aree    di    cui
          alla  lettera  f),  determinazioni  congiunte adottate  dai
          soggetti   pubblici interessati   territorialmente e    per
          competenza   istituzionale in  materia urbanistica  possono
          comportare gli  effetti    di  variazione  degli  strumenti
          urbanistici  gia'  previsti  dall'articolo 27, cammi 4 e 5,
          della legge 8 giugno 1990 n 142;
            d)   "Patto   territoriale",   come   tale   intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri soggetti pubblici o privati con i  contenuti  di  cui
          alla  lettera  c),  relativo all'attuazione di un programma
          di interventi  caratterizzato  da  specifici obiettivi   di
          promozione dello sviluppo locale;
            e) "Contratto  di programma",  come tale intendendosi  il
          contratto   stipulato   tra      l'amministrazione  statale
          competente,  grandi imprese, consorzi di  medie e   piccole
          imprese    e rappresentanze  di distretti industriali   per
          la    realizzazione     di     interventi   oggetto      di
          programmazione negoziata;
            f)   "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi  lo
          strumento   operativo,             concordato           tra
          amministrazioni,     anche      locali, rappresentanze  dei
          lavoratori  e   dei  datori  di  lavoro,  nonche  eventuali
          altri  soggetti  interessati,  per  la realizzazione  delle
          azioni finalizzate    ad  accelerare  lo    sviluppo  e  la
          creazione      di  una  nuova  occupazione    in  territori
          circoscritti, nell'ambito  delle aree di    crisi  indicate
          dal   Presidente del  Consiglio  dei ministri,  su proposta
          del  Ministero  del    bilancio  e   della   programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari, che si pronunciano  entro    quindici  giorni
          dalla    richiesta, e delIe  aree di sviluppo industriale e
          dei  nuclei di industrializzazione situati nei territori di
          cui all'obiettivo 1   del Regolamento CEE    n.  2052/1988,
          nonche'  delle  aree  industrializzate   realizzate a norma
          dell'articolo 32 della  legge 14 maggio 1981,  n. 219,  che
          presentino    requisiti  di  piu'   rapida attivazione   di
          investimenti  di disponibilita'   di aree attrezzate  e  di
          risorse  private    o  derivanti  da  interventi normativi.
          Anche nell'ambito  dei contratti d'area  dovranno    essere
          garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi  previsti
          dall'articolo  6, comma 9, lettera c), del decreto legge  9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  7  dicembre  1989,  n.  389".  - Si riporta il testo
          dell'articolo  8 del decreto legislativo 28   agosto  1997,
          n.    281    recante: "Definizione   ed ampliamento   delle
          attribuzioni  della Conferenza permanente   per i  rapporti
          tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento
          e  Bolzano  ed unificazione, per le materie ed i compiti di
          interesse comune   delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
            "Art.  8   (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata).  - 1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie  locali  e'  unificata    per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Stato-citta' ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque    rappresentano le   citta'
          individuate  dall'articolo 17  della legge 8  giugno  1990,
          n.    142.  Alle  riunioni  possono   essere invitati altri
          membri     del  Governo,   nonche'   rappresentanti      di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".
            - Il decreto del Presidente della    Repubblica  6  marzo
          1978,   n.  218,  reca:  "Testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi nel Mezzogiorno".
            - La legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: "Conversione  in
          legge,  con modificazioni,   del decreto  - legge  19 marzo
          1981, n.  75, recante ulteriori interventi in favore  delle
          popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
          e   del   febbraio  1981.  Provvedimenti  organici  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".
            - Il  decreto legislativo 9  luglio 1997,  n. 241,  reca:
          "Norme   di  semplificazione    degli    adempimenti    dei
          contribuenti   in   sede   di dichiarazione dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile.
            "Art.  2359      (Societa'    controllate  e     societa'
          collegate).   - Sono considerate societa' controllate;
            1)  le  societa' in cui  un'altra societa', dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
            2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di  voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
            3)  le societa'  che  sono sotto  influenza  dominante di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa.
            Ai  fini  dell'applicazione dei numeri 1)  e 2) del primo
          comma, si computano anche i    voti  spettanti  a  societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
            Sono  considerate  collegate  le   societa'  sulle  quali
          un'altra  societa'    esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza   si   presume quando  nell'assemblea ordinaria
          puo'  essere  esercitato almeno  un quinto dei voti  ovvero
          un decimo  se la societa' ha azioni quotate in borsa".
            -  Per il titolo del decreto legislativo  n. 626 del 1994
          si veda la nota all'art. 1.
            - Si riporta il testo vigente   dell'art. 6  del  decreto
          del    Ministro    dell'Industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato 20 ottobre 1995,  n.    527,  concernente:
          "Regolamento  recante   le modalita' e  le procedure per la
          concessione  ed erogazione delle agevolazioni    in  favore
          delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese".
            "Art.   6.   (Procedure  e  termini  per  l'istruttoria e
          per  la formazione delle graduatorie).  - 1. Ai fini  della
          formazione  delle graduatorie,  le  banche  concessionarie,
          sulla  base  delle  domande complete pervenute, accertano:
            a)  la  completezza  e  la  pertinenza  della  prescritta
          documentazione;
            b)     la   consistenza    patrimoniale    e  finanziaria
          dell'impresa richiedente  o,  nel   caso   di imprese    di
          nuova  costituzione,  dei soggetti promotori;
            c)        la   validita'      tecnicoeconomicofinanziaria
          dell'iniziativa,      con   specifico   riferimento    alla
          redditivita',    alle  prospettive  di mercato ed al  piano
          finanziario  per la   copertura dei   fabbisogni  derivanti
          dalla  realizzazione  degli  investimenti  e  dalla normale
          gestione  ed  in  particolare  all'adeguatezza    ed   alla
          tempestiva immissione  dei mezzi propri  dell'impresa,   in
          tempi    coerenti  con   la  realizzazione dell'iniziativa,
          attraverso   la simulazione  dei  bilanci    e  dei  flussi
          finanziari   dall'esercizio   di  avvio    a  realizzazione
          dell'iniziativa   a   quello   di    entrata    a    regime
          dell'iniziativa medesima;
            d)  la  sussistenza delle   condizioni per l'accesso alle
          agevolazioni  anche    con  riferimento    alla  dimensione
          dell'impresa  richiedente    ed alla   localizzazione,   al
          settore  di attivita'  ed  alla  tipologia  dell'iniziativa
          da agevolare;
            e)    l'ammissibilita'   e la   congruita'   delle  spese
          esposte    nella  domanda,  al  fine  di  indicare      gli
          investimenti  suddivisi  per  capitoli e per anno solare ed
          attualizzati;
            f) gli  elementi che consentano la  determinazione  degli
          indicatori di cui al comma 4;
            g)    l'eventuale sussistenza   delle  condizioni di  cui
          all'art.  2, comma 4.
            2. Le   banche concessionarie    inviano  al    Ministero
          dell'industria,  del   commercio e   dell'artigianato,  con
          plico  raccomandato anche  a mano, tra l'1 ed il 30  aprile
          dell'anno  cui  si  riferiscono  le risorse finanziarie, ai
          fini della definizione  delle graduatorie di  cui al  comma
          3  relative   all'anno medesimo,  il  modulo di  domanda di
          cui  all'art.  5,    comma  2    e  le    risultanze  degli
          accertamenti  di    cui al comma 1, su supporto magnetico e
          cartaceo,  secondo  lo  schema  definito  in      sede   di
          convenzione    di   cui all'art.  1,  comma  2, nonche'  la
          documentazione definita in sede di convenzione stessa.
            3.  Entro  il  30  giugno dell'anno  di  riferimento   il
          Ministero     dell'industria,    del         commercio    e
          dell'artigianato,  sulla    base  delle  risultanze   degli
          accertamenti  di  cui  al  comma  2,  forma  le graduatorie
          regionali   ovvero     per    aree      delle    iniziative
          ammissibili    alle agevolazioni   e  provvede  alla   loro
          pubblicazione.  Il  Ministero comunica alle imprese escluse
          le motivazioni dell'esclusione.
             4. Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
            a) si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti  tre
          indicatori  di cui  al punto 5, lettera  c5) della delibera
          CIPE  27 aprile 1995, sulla base degli    esiti  istruttori
          della  banca    concessionaria  e, per quanto   concerne il
          valore  dell'agevolazione  richiesta, di   quanto  indicato
          dall'imprenditore nel modulo di domanda:
            1)    valore        del    capitale   proprio   investito
          nell'iniziativa rispetto all'investimento complessivo;
            2)   numero   di   occupati   attivati    dall'iniziativa
          rispetto all'investimento complessivo;
            3) valore  dell'agevolazione massima ammissibile rispetto
          a quella richiesta;
            b)  si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei tre
          indicatori suddetti normalizzati;
            c) si procede alla compilazione della graduatoria secondo
          un ordine decrescente dei risultati ottenuti.
            5.  Per  le iniziative di  cui all'art.  2, comma 4,  gli
          indicatori sono calcolati prendendo a  base  la  media  dei
          valori  di  cui al comma 4 del  presente  articolo relativi
          alle  singole  domande oggetto   del programma  complessivo
          dell'impresa.
            6.  Per  la  determinazione  degli indicatori di   cui ai
          commi 4 e 5 si assume quanto segue:
            a)    il  valore    del    capitale  proprio    investito
          nell'iniziativa  e' quello attualizzato con le modalita' di
          cui all'art. 2, comma 11;
            b)    il  valore    dell'investimento    complessivo   e'
          anch'esso      quello   attualizzato   proposto   per    le
          agevolazioni;
            c)  il  numero   di occupati attivati dall'iniziativa  e'
          quello delle unita'  aggiuntive   a  regime   rispetto   ai
          livelli        occupazionali   preesistenti      ed      e'
          convenzionalmente   pari      a    zero    in    caso    di
          ammodernamento,  ristrutturazione  e  trasferimento qualora
          quest'ultima tipologia  non  sia   classificabile   secondo
          le  altre  categorie  di investimento;
            d)   il   valore  dell'agevolazione  massima  ammissibile
          e'   quello indicato, per area  e  dimensione  di  impresa,
          all'art. 2, comma 9.
            7.  Il    Ministero  dell'industria,  del  commercio    e
          dell'artigianato,  contestualmente    alla    pubblicazione
          delle    graduatorie,    adotta   il decreto di concessione
          provvisoria delle  agevolazioni  in  favore  delle  domande
          inserite      nelle  graduatorie    medesime,  in    ordine
          decrescente dalla prima,  fino  all'esaurimento  dei  fondi
          disponibili  per  l'anno  di  riferimento,    tenendo conto
          della riserva  di fondi  a favore  delle piccole   e  medie
          imprese  e della  limitazione  nei confronti  delle imprese
          operanti  nel  settore dei servizi di cui all'art. 2, comma
          2.
            8.  Le  domande  per  le  quali  non   e'   disposta   la
          concessione  provvisoria    delle  agevolazioni,   a  causa
          delle   disponibilita'  finanziarie  inferiori  all'importo
          delle   agevolazioni   complessivamente   richieste,   sono
          inserite nelle    graduatorie  per  la  ripartizione  delle
          agevolazioni  previste per  il solo esercizio successivo  a
          quello cui si  riferisce la  domanda, se  non ritirate  dal
          richiedente    per  una  riformulazione  e  una  successiva
          ripresentazione.    In    tale   ultimo   caso,   ai   fini
          dell'ammissibilita'   delle spese, viene fatta    salva  la
          prima domanda di agevolazioni.
            9.  Il    Ministero  dell'industria,    del commercio   e
          dell'artigianato trasmette    i  decreti    di  concessione
          provvisoria delle  agevolazioni alle  imprese  interessate,
          alle    banche concessionarie   e,   per   le iniziative da
          realizzare con   il sistema  della  locazione  finanziaria,
          anche alle societa' di leasing.
            10.  Successivamente    al  ricevimento    del decreto di
          concessione ed entro un mese dallo  stesso o dalla data  in
          cui      se   ne  verifichino  le  condizioni     l'impresa
          beneficiaria  invia  alla banca   concessionaria  specifica
          dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo
          procuratore  speciale  con  le  modalita' di cui all'art. 4
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15  attestante  la  data  di
          ultimazione  del  programma  e  quella    di   entrata   in
          funzione  dell'impianto;  la   dichiarazione relativa  alla
          entrata  in  funzione    puo' essere resa piu'   volte, per
          blocchi  funzionalmente   autonomi,   mano   a   mano   che
          l'entrata    in  funzione stessa si  verifichi. Nel caso di
          iniziative realizzate  con  il  sistema    della  locazione
          finanziaria,  la    dichiarazione  attestante la prima   di
          dette  date e'  sostituita dal   verbale di   consegna  dei
          beni".
            -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e'
          riportato in nota dell'art. 1.
            - Il  regolamento (CEE)  n. 1836/1993 del  Consiglio  del
          29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle  imprese del
          settore   industriale   a   un   sistema   Comunitario   di
          ecogestione e audit, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale
          delle Comunita' europee n. 168 del 10 luglio 1993.
            - Il regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio  del  23
          marzo   1992,   concernente  un  sistema    comunitario  di
          assegnazione di   un marchio di  qualita'    ecologica,  e'
          pubblicato    nella    Gazzetta ufficiale   delle Comunita'
          europee n. 99 dell'11 aprile 1992.
            - Si  riporta il  testo vigente  dell'art. 4  della legge
          8  agosto  1985,  n.  443  recante:   "legge   quadro   per
          l'artigianato".
            "Art.  4.      (Limiti  dimensionali)    .  -   L'impresa
          artigiana puo' essere  svolta   anche  con  la  prestazione
          d'opera  di   personale dipendente   diretto  personalmente
          dall'imprenditore  artigiano    o  dai soci, sempre che non
          superi i seguenti limiti:
            a)  per  l'impresa che   non   lavora   in   serie:    un
          massimo    di    18 dipendenti, compresi gli apprendisti in
          numero  non  superiore  a  9;  il  numero    massimo    dei
          dipendenti  puo'  essere  elevato  fino a  22  a condizione
          che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
            b)  per  l'impresa    che  lavora in serie, purche'   con
          lavorazione non del tutto  automatizzata: un  massimo di  9
          dipendenti,   compresi gli apprendisti    in  numero    non
          superiore    a 5;   il  numero massimo  dei dipendenti puo'
          essere   elevato fino a 12 a  condizione    che  le  unita'
          aggiuntive siano apprendisti;
            c)  per  l'impresa  che svolge   la propria attivita' nei
          settori  delle  lavorazioni  artistiche,  tradizionali    e
          dell'abbigliamento   su   misura:     un  massimo  di    32
          dipendenti,  compresi  gli  apprendisti    in  numero   non
          superiore  a  16;  il  numero   massimo dei dipendenti puo'
          essere elevato fino a  40  a  condizione  che    le  unita'
          aggiuntive   siano   apprendisti.  I  settori         delle
          lavorazioni      artistiche      e     tradizionali       e
          dell'abbigliamento    su misura   saranno  individuati  con
          decreto  del Presidente   della   Repubblica, sentite    le
          regioni  ed il  Consiglio nazionale dell'artigianato;
            d)   per   l'impresa   di  trasporto:  un  massimo  di  8
          dipendenti;
            e)  per   le   imprese   di    costruzioni   edili:    un
          massimo    di    10 dipendenti, compresi gli apprendisti in
          numero  non  superiore  a  5;  il  numero    massimo    dei
          dipendenti  puo'  essere  elevato  fino a  14  a condizione
          che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
            Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma
            1)  non   sono computati per un  periodo di due anni  gli
          apprendisti passati in qualifica  ai sensi della  legge  19
          gennaio   1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
          impresa artigiana;
            2) non sono computati i lavoratori  a  domicilio  di  cui
          alla  legge  18 dicembre  1973,  n.  877,  sempre  che  non
          superino   un    terzo    dei  dipendenti  non  apprendisti
          occupati presso l'impresa artigiana;
            3)    sono  computati   i  familiari   dell'imprenditore,
          ancorche' partecipanti  all'impresa    familiare  di    cui
          all'articolo   230-bis del codice   civile,   che  svolgano
          la    loro    attivita'  di    lavoro prevalentemente     e
          professionalmente   nell'ambito   dell'impresa artigiana;
            4)  sono  computati, tranne uno,  i soci che svolgono  il
          prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
            5)  non sono  computati i   portatori   di     handicaps,
          fisici, psichici o sensoriali;
            6)  sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione
          svolta,
            - La  comunicazione della Commissione  delle    Comunita'
          europee  96/C  68/06, concernente gli   aiuti   de minimis,
          ritenuti compatibili con  l'articolo 92  del  trattato  CE,
          e'    pubblicata nella   Gazzetta ufficiale delle Comunita'
          europee del 6 marzo 1996. Essa prevede,  tra  l'altro,  che
          la  regola      de  minimis     non si applica   ai settori
          disciplinati dal  trattato CECA   alla costruzione  navale,
          al  settore  dei trasporti e  agli aiuti concessi per spese
          relative ad attivita' dell'agricoltura o della pesca.
            - Si riporta il testo del   nono comma  dell'art.  9  del
          decreto  legge  1  ottobre  1982,  n.  697, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1982,  n.   887
          (disposizioni    in materia di imposta sul valore aggiunto,
          di   regime  fiscale   delle  manifestazioni   sportive   e
          cinematografiche  e  di  riordinamento  della distribuzione
          commerciale), come modificato dal presente articolo:
            "A   favore    delle    cooperative  e    dei    consorzi
          costituiti  da soggetti operanti nel  settore del commercio
          e del  tursmo, ovvero da questi e da altri soggeti operanti
          nel  settore  dei servizi, ed aventi come scopo sociale  la
          prestazione  di  garanzie  al    fine  di   facilitare   la
          concessione  di  crediti di esercizio o per investimenti ai
          soci, e' concesso   annualmente  un    contributo   diretto
          ad   aumentare   le disponibilita' del  fondo di  garanzia.
          Il contributo  e' erogato nella misura massima  dell'1  per
          cento  dei finanziamenti assistiti da garanzie da  parte di
          detti enti.   All'onere derivante   dal presente  comma  si
          provvede  con  la  somma    di  lire  5  miliardi all'anno,
          detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma  del
          presente articolo".
            -  Il    termine di cui all'articolo   70, comma 3, della
          legge n. 413 del  1991,  precedentemente   gia'   prorogato
          da    altre    disposizioni  legislative,    concerne    la
          concessione   di   agevolazioni   tributarie  previste    o
          richiamate   dalla   legge  2 giugno  1961,  n. 454  (Piano
          quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura).
            - Si riporta il testo dell'art.  9-  septies  del decreto
          legge  1  ottobre   1996   n.   510,      convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre   1996, n.   608
          (Disposizioni  urgenti in  materia di   lavori  socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale):
            "Art. 9-     septies    (Misure  straordinarie    per  la
          promozione   del   lavoro   autonomo   nelle   regioni  del
          Mezzogiorno).  - 1. Per favorire la  diffusione  di   forme
          di     lavoro     autonomo,        la     Societa'      per
          l'imprenditorialita'   giovanile   S.p.a.,   costituita  ai
          sensi    del  decreto-legge  31  gennaio  1995,    n.   26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995.
          n. 95, cura la selezione, il finanziamento  e  l'assistenza
          tecnica  di    progetti  relativi  all'avvio   di attivita'
          autonome   realizzate   da   inoccupati    e    disoccupati
          residenti    nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei
          programmi comunitari.
            2. I  proponenti  delle  domande    selezionate  vengono.
          ammessi  a corsi di  formazione/selezione, non  retribuiti,
          della   durata di   quattro mesi,    durante   i      quali
          viene      definitivamente   verificata     la fattibilita'
          dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
          principali conoscenze   in   materia  di    gestione.    La
          struttura    e l'impostazione   delle attivita'   formative
          sono  ispirate ai  criteri previsti   dall'Unione   europea
          per  i programmi  del  Fondo  sociale europeo.
            3.  Il  Ministro  del tesoro, di concerto con il Ministro
          del lavoro e della   previdenza    sociale,    fissa    con
          proprio  decreto  criteri  e modalita' di concessione delle
          agevolazioni.
            4.    Per    le   finalita'   di  cui    al  comma  1  la
          Societa'    per  l'imprenditorialita'    giovanile   S.p.a.
          concede ai  soggetti, la  cui proposta sia ritenuta  valida
          da  un  punto    di  vista  tecnicoeconomico,  le  seguenti
          agevolazioni:
            a)  fino  a  trenta  milioni    a  fondo   perduto,   per
          l'acquisto, documentato, di attrezzature;
            b)  fino    a venti milioni  di prestito, restituibile in
          cinque anni con garanzie   da acquisire  sull'investimento,
          mediante  iscrizione di privilegio speciale:
            c) fino  a dieci milioni, a  fondo perduto, per spese  di
          esercizio sostenute nel primo anno di attivita':
               c) l'affiancamento di un  tutor  specializzato.
            5.    Per    l'attuazione   del  presente  articolo    la
          Societa'    per  l'imprenditorialita'    giovanile   S.p.a.
          stipula  apposita  convenzione con i Ministeri del lavoro e
          della previdenza sociale e del tesoro.
            6.  Per  le    finalita'  di cui al presente articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 30  miliardi per l'anno 1995 e
          di  lire 50 miliardi per l'anno  1996.  Le  predette  somme
          possono  essere  utilizzate  quale copertura  della   quota
          di    finanziamento  nazionale  di  programmi coofinanziati
          dall'Unioneeuropea.
            7.  I  titolari delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi
          al  corso possono cumulare le  agevolazioni di cui al comma
          4    con  il beneficio previsto dall'articolo  7, comma  5,
          della legge  23 luglio  1991, n.  223".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  36  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24    luglio  1977,   n. 616
          (Attuazione  della delega  di cui all'art. 1 della legge 22
          luglio 1975 n. 382):
            "Art. 36    (Specificazione).    -  Sono  in  particolare
          comprese   fra   le   funzioni  amministrative  di  cui  al
          precedente     articolo     le      attivita'      relative
          all'organizzazione      dei   corsi    degli    informatori
          socioeconomici,  previsti dalla  legge 9  maggio 1975,   n.
          153;  alla formazione degli operatori del commercio  di cui
          alla  legge  11 giugno 1971,   n.  426; alla  formazione  e
          all'aggiornamento del   personale impiegato  nell'attivita'
          di formazione  professionale di cui all'art.  8 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  15 gennaio 1972, n. 10,
          alla formazione professionale degli   apprendisti in  tutti
          gli  aspetti disciplinati   dalla  legge  19  gennaio 1955,
          n.  25,  e  successive modificazioni,  ferma restando    la
          competenza     dello  Stato    in  ordine  alla  disciplina
          legislativa del rapporto di lavoro  degli  apprendisti;  ai
          cantieri    di lavoro   ed ai  cantieri scuola di  cui alla
          legge  29  aprile    1949,  n.    264,     e     successive
          modificazioni     all'orientamento  professionale    svolto
          dall'Ente  nazionale per  la prevenzione   degli  infortuni
          di cui  alla legge 19 dicembre 1952, n.  2390, e successive
          modificazioni,  eccettuate   le funzioni svolte dal  centro
          ricerche di Monteporzio Catone.
            Resta     ferma  la     competenza   dell'amministrazione
          centrale   relativa   all'assistenza   tecnica      ed   al
          finanziamento dei  progetti speciali da eseguirsi da  parte
          delle  regioni   per ipotesi di rilevante squilibrio locale
          tra domanda e offerta di lavoro".
            - Il decreto del Ministro del  lavoro e della  previdenza
          sociale 14 marzo 1995 reca: "Individuazione  delle aree che
          presentano  rilevante  squilibrio  tra domanda e offerta di
          lavoro".
            -  Il   decreto   legge   20   maggio   1993,   n.   148,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n.    236,    reca:    "Interventi   urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  27,  comma  1,    del
          decreto  legge  31  dicembre 1996, n. 669, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio    1997,  n.    30
          (Disposizioni   urgenti in  materia tributaria, finanziaria
          e  contabile   a   completamento della  manovra di  finanza
          pubblica per l'anno 1997):
            "Art. 27.   (Disposizioni in  materia previdenziale).   -
          1.  In  materia  di   sgravi contributivi, a  decorrere dal
          periodo di  paga in corso al 1  dicembre 1996 e sino  al 30
          novembre  1997,    lo  sgravio  si  applica  nelle  regioni
          Campania,  Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna
          nella misura  del sei  per cento secondo  i criteri   e  le
          modalita'  previste  dal decreto  del  Ministro  del lavoro
          e  della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 194  del 20 agosto 1994.  Per i nuovi
          assunti      ad   incremento  delle  unita'  effettivamente
          occupate alla data   del 30 novembre   1996,  nel  predetto
          periodo  e  nelle  regioni  di cui  al  primo  periodo  con
          l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso lo sgravio
          totale   di   cui   all'articolo  2  del  citato    decreto
          ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione  trova
          applicazione  anche  per  i  territori  di cui all'articolo
          5-bis  del  decreto  -legge    29  marzo   1995,   n.   96,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,
          n. 206".
            -   Si riporta   il testo   vigente   dell'art.  6    del
          decreto-legge    9 ottobre 1989,   n. 338, convertito,  con
          modificazioni, dalla   legge  7  dicembre  1989,    n.  389
          (Disposizioni      urgenti   in   materia      di  evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri    sociali,
          di   sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento
          dei patronati):
            "Art.  6.   (Fiscalizzazione  degli  oneri  sociali)    -
          1.    A  decorrere  dal  periodo    di paga in corso   al 1
          dicembre 1988  e fino a tutto il periodo di paga  in  corso
          al  30  novembre  1989 e' concessa una riduzione,  per ogni
          mensilita' fino  alla dodicesima  compresa, sul  contributo
          a  carico   del datore  di lavoro  di cui  all'articolo 10,
          comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:
            a)   L. 55.000   per   ogni dipendente   delle    imprese
          industriali      ed   artigiane   operanti     nei  settori
          manifatturieri ed  estrattivi, delle imprese impiantistiche
          del   settore    metalmeccanico,        risultanti    dalla
          classificazione   delle   attivita'   economiche   adottata
          dall'ISTAT;  delle  imprese  armatoriali    nonche'   delle
          imprese iscritte  nell'albo degli autotrasportatori di cose
          per  conto  terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298
          secondo  un rapporto   autistadipendenti che    non  superi
          quello  fra  trattore e  veicoli  rimorchiati  indicato dal
          comma    4 dell'art. 41 della  legge 6 giugno 1974, n. 298,
          come sostituito dal comma  1 dell'art.   4   del    decreto
          legge    6    febbraio    1987,  n.    16,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
            b) ulteriori   L. 77.000   per  ogni  dipendente    delle
          imprese    di cui alla  lettera a)  operanti nei  territori
          di  cui all'articolo  1 del testo unico  delle leggi  sugli
          interventi    nel  Mezzogiorno,  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,    n. 218, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
            c)  L.  21.000  per  ogni     dipendente  delle   imprese
          alberghiere   e   delle  aziende  termali;    dei  pubblici
          esercizi,  ivi comprese le  imprese di esercizio delle sale
          cinematografiche;  delle agenzie di viaggio; dei  complessi
          turisticoricettivi  dell'aria aperta  di cui alla  legge 17
          maggio    1983, n.  217,  e  dei loro  consorzi  e societa'
          consortili condotte anche in  forma  cooperativa,  di  alla
          legge  10 maggio 1976, n.  377; delle  imprese commerciali,
          loro consorzi   e societa' consortili condotte    anche  in
          forma  cooperativa,  di cui  alle leggi  10 maggio 1976, n.
          377, e 17  febbraio 1971, n. 127,  considerate esportatrici
          abituali  ai sensi  dell'articolo 3-bis   del  decretolegge
          30 gennaio 1979, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 marzo 1979, n.  92;  di  ogni  altra  impresa con
          piu'  di  quindici  dipendenti considerata  commerciale  ai
          fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni
          ed    associazioni  senza  fini  di  lucro   che erogano le
          prestazioni  assistenziali  di   cui    all'articolo    22,
          decreto   del Presidente della  Repubblica 24 luglio  1977,
          n. 616  ivi    comprese  le  istituzioni    pubbliche    di
          assistenza   e  beneficenza,  nonche'  dei concessionari di
          impianti di trasporto con fine in servizio pubblico, aventi
          finalita', turistiche, in zone montane;
            d) ulteriori   L. 18.500   per  ogni  dipendente    delle
          imprese    di cui alla  lettera c)  operanti nei  territori
          di  cui all'articolo  1 del testo unico  delle leggi  sugli
          interventi    nel  Mezzogiorno,  approvato  con decreto del
          Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,    n.  218,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            2.-8.  (Omissis).
            9.  Le    riduzioni di   cui al   presente articolo   non
          spettano  per i lavoratori che:
            a)   non   siano   stati   denunciati    agli    istituti
          previdenziali.
            b) siano stati denunciati con  orari o giornate di lavoro
          inferiori  a  quelli    effettivamente  svolti   ovvero con
          retribuzioni  inferiori a quelle previste dall'articolo  1,
          comma 1;
            c)  siano  stati retribuiti  con  retribuzioni  inferiori
          a  quelle previste dall'articolo 1, comma 1.
            10.  Le disposizioni   di cui al comma 9 operano  per una
          durata pari ai periodi   di inosservanza   anche  di    una
          delle    condizioni  previste dallo stesso comma  aumentati
          del 50 per cento. Nelle  ipotesi di cui alle lettere  b)  e
          c)  del    medesimo  comma 9 la perdita della riduzione non
          puo' superare   il maggiore   importo  tra    contribuzione
          omessa  e retribuzione non corrisposta.
            11.  Per    le imprese   operanti nei territori  indicati
          nell'articolo testo unico   delle  leggi  sugli  interventi
          nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del   Presidente
          della Repubblica 6  marzo  1978,    n.  218,  e  successive
          modifiche   ed integrazioni, e nell'articolo  7 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,  e
          successive  modifiche   ed   integrazioni,   al   fine   di
          salvaguardare  i  livelli occupazionali e sulla base di  un
          programma  graduale di riallineamento alle  retribuzioni di
          cui    all'articolo  1,    comma     1,  da      verificare
          semestralmente,     puo'     essere       sospesa,    anche
          temporaneamente,  la condizione prevista dalla  lettera  c)
          del comma 9. Tale sospensione e' disposta  con decreto  del
          Ministro  del    lavoro   e della   previdenza sociale,  di
          concerto  con  il    Ministro  del   tesoro,   sentite   le
          confederazioni    sindacali   maggiormente rappresentative,
          nei  limiti della  spesa prevista   dal   presente  decreto
          per la  fiscalizzazione degli oneri sociali.
            12.    Con salvezza   delle situazioni   di cui  al comma
          11, per  gli aspetti ivi   disciplinati, le riduzioni    di
          cui   al    presente  articolo  non  spettano  altresi',  a
          decorrere dal   periodo di  paga  in  corso  alla  data  di
          entrata  in    vigore  della  legge    di conversione   del
          presente  decreto,  ai  datori  di  lavoro  che  non  diano
          comunicazione   all'INPS   del  contratto        collettivo
          nazionale   di   lavoro,   stipulato   dalle organizzazioni
          sindacali    maggiormente   rappresentative,     da    essi
          applicato.
            13.  Le  riduzioni  di  cui  al    presente  articolo non
          spettano,  sino  al  ripristino  dei  luoghi,    ovvero  al
          risarcimento  a   favore dello Stato, nel limite  del danno
          accertato, per  i lavoratori  dipendenti delle aziende  nei
          confronti    dei cui titolari o  rappresentanti legali, per
          fatti   afferenti   all'esercizio    dell'impresa,    siano
          accertate  definitivamente  violazioni  di leggi   a tutela
          dell'ambiente, commesse successivamente    alla  data    di
          entrata  in   vigore   decreto legge   30 dicembre 1987, n.
          536 convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 febbraio
          1988, n. 48,  e  che    comportino  danno  ai  sensi  degli
          articoli  8  e  18  della legge  8  luglio  1986,  n.  349;
          ove  le  violazioni comportino rilevante danno  ambientale,
          il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza   sociale, su
          proposta  del  Ministro dell'ambiente,   puo'  disporre  la
          sospensione  totale   o parziale   del beneficio  in attesa
          della definitivita' dell'accertamento.
            14.-16.  (Omissis)".
            -   Si riporta   il testo   vigente   dell'art.  5    del
          decreto-legge    1  ottobre 1996, n.   510, convertito, con
          modificazioni,   dalla legge 28 novembre   1996,  n.    608
          (Disposizioni    urgenti in  materia di  lavori socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale):
            "Art.  5.    (Disposizioni  in  materia  di  contratti di
          riallineamento retributivivo).     -    1.   Al   fine   di
          salvaguardare   i  livelli occupazionali  e  di  consentire
          la  regolarizzazione  retributiva  e contributiva  per   le
          imprese      operanti     nei     territori     individuati
          dall'articolo    1 della  legge  1 marzo  1986, n.  64,  e'
          sospesa  la condizione  di  corresponsione   dell'ammontare
          retributivo  di  cui all'articolo 6, comma 9, lettere   a),
          b)  e  c),    del  decreto-legge  9 ottobre 1989,   n. 338,
          convertito con  modificazioni,    dalla  legge  7  dicembre
          1989, n.  389.  Tale sospensione  opera esclusivamente  nei
          confronti  di    quelle  imprese  che    abbiano recepito o
          recepiscano gli accordi   provinciali  di    riallineamento
          retributivo  stipulati  dalle associazioni  imprenditoriali
          ed   organizzazioni  sindacali  locali aderenti o  comunque
          organizzativamente     collegate  con  le  associazioni  ed
          organizzazioni nazionali   di  categoria    firmatarie  del
          contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi
          provinciali  debbono  prevedere,    in    forme  e    tempi
          prestabiliti,  programmi di   graduale  riallineamento  dei
          trattamenti  economici  dei lavoratori  ai livelli previsti
          nei  corrispondenti  contratti  collettivi   nazionali   di
          lavoro.    Ai    predetti      accordi    e'   riconosciuta
          validita'     pari   a    quella  attribuita  ai  contratti
          collettivi   nazionali   di  lavoro  di  riferimento  quale
          requisito per l'applicazione  a  favore  delle  imprese  di
          tutte  le  normative    nazionali e   comunitarie.   Per il
          riconoscimento  di    tale  sospensione,   l'impresa   deve
          sottoscrivere  apposito  verbale aziendale di   recepimento
          con   le stesse   parti che   hanno  stipulato    l'accordo
          provinciale.
            2.  A decorrere  dalla data  di entrata  in vigore  della
          legge    di conversione del presente  decreto sono concessi
          dodici   mesi di  tempo  per    stipulare    gli    accordi
          territoriali    e   quelli   aziendali   di recepimento  da
          depositare   rispettivamente,    ai    competenti    uffici
          provinciali  del  lavoro    e  della  massima occupazione e
          presso le sedi provinciali dell'INPS, entro  trenta  giorni
          dalla stipula.
            3.  La   sospensione di   cui al  comma 1 cessa  di avere
          effetto dal periodo di paga  per il quale l'INPS accerta il
          mancato   rispetto   del   programma      graduale       di
          riallineamento    dei    trattamenti    economici contenuto
          nell'accordo  territoriale.   L'applicazione  nel     tempo
          dell'accordo  provinciale  comporta la  sanatoria anche per
          i periodi pregressi  per  le  pendenze  contributive  ed  a
          titolo  di  fiscalizzazione di  leggi speciali  in  materia
          e di  sanzioni  a  ciascuna di   esse relative   ovvero  di
          sgravi contributivi,  per le  imprese di  cui al comma 1, a
          condizione  che  entro il  termine di cui al  comma 2 venga
          sottoscritto    e     depositato     l'apposito     verbale
          aziendale   di recepimento.  I provvedimenti  di esecuzione
          in corso,  in qualsiasi fase  e  grado,  sono  sospesi fino
          alla  data  del  riallineamento.  L'avvenuto riallineamento
          estingue  i reati previsti da leggi speciali in materia  di
          contributi e di   premi e le  obbligazioni    per  sanzioni
          amministrative  e  per  ogni altro   onere accessorio. Sono
          fatti salvi i giudizi pendenti  promossi dai lavoratori  ai
          fini   del  riconoscimento  della  parita'  di  trattamento
          retributivo.
            3-bis.      Le  imprese di   cui al comma 1   che abbiano
          stipulato gli  accordi di  cui  al comma   2, nella    loro
          qualita'  di  soggetti indicati nel titolo  III del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29   settembre 1973,    n.
          600,    e       successive   modificazioni,       obbligati
          all'effettuazione delle ritenute  alla fonte sulle somme  o
          valori da essi corrisposti   ed  alla  presentazione  della
          relativa  dichiarazione ai   sensi   dell'articolo   7  del
          medesimo   decreto,   sono   ammesse   a  versare,    entro
          sessanta    giorni    dalla scadenza   del termine   finale
          concesso dal comma 2 per la stipula  degli  accordi,  senza
          applicazione di sanzioni e  interessi, le maggiori ritenute
          relative  ai  compensi,  risultanti  dai  suddetti accordi,
          effettivamente corrisposti fino alla data    di     entrata
          in        vigore      della      presente     disposizione.
          Conseguentemente,   entro   lo   stesso   termine,    detti
          soggetti  sono ammessi a presentare, per ciascun periodo di
          imposta  cui si riferisce il   versamento  delle   ritenute
          relative     ai   compensi     e    senza  applicazione  di
          sanzioni, dichiarazioni integrative  per rettificare quelle
          gia'     presentate     utilizzando      i    modelli    di
          dichiarazione approvati per gli stessi periodi  di  imposta
          con decreto del Ministro delle finanze.
            3-ter.         La  presentazione  delle     dichiarazioni
          integrative di cui al  comma  3-bis  e    l'esecuzione  dei
          connessi  versamenti  esclude  la  punibilita'  per i reati
          previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.    429,
          convertito,    con  modificazioni,   dalla legge   7 agosto
          1982, n.  516, nei limiti delle integrazioni.
            3-     quater.      Per le    ritenute    indicate  nella
          dichiarazione  integrativa    di cui   al comma  3-bis  non
          puo'   essere esercitata   la rivalsa  sui  percettori  dei
          compensi    non  assoggettati  in precedenza a ritenuta. Le
          dichiarazioni integrative non costituiscono  titolo per  la
          deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi.
            3-    quinquies.      Le disposizioni di cui ai commi  da
          3-bis a 3-
           quater  e al presente   comma si  applicano  anche  se  le
          violazioni  sono   gia' state   rilevate; tuttavia  restano
          ferme  le somme   pagate anteriormente   alla    data    di
          entrata    in     vigore   della   presente disposizione, a
          titolo di soprattasse, pene   pecuniarie e interessi.    Le
          controversie  pendenti  e quelle che si instaurano  sino al
          termine  finale      per    la      presentazione     delle
          dichiarazioni    integrative, concernenti i compensi di cui
          al comma 3-bis,  corrisposti fino alla  data di  entrata in
          vigore  della    presente  disposizione,     sono   estinte
          mediante  ordinanza   subordinatamente alla  presentazione,
          da parte  del  sostituto di   imposta,   alla    segreteria
          dell'organo   del contenzioso  tributario presso  il  quale
          pende   la controversia,   di copia,    anche  fotostatica,
          della   dichiarazione     integrativa  e    della  ricevuta
          comprovante   la  consegna    all'ufficio  postale    della
          lettera raccomandata  di  trasmissione  della dichiarazione
          stessa,   nonche' della ricevuta ed attestato di versamento
          delle ritenute.
            4. La  retribuzione da  prendere a riferimento    per  il
          calcolo   dei  contributi  di  previdenza  ed    assistenza
          sociale, dovuti dalle imprese di cui  al comma 1    e  alle
          condizioni  di  cui   al comma 2,   e' quella fissata dagli
          accordi di   riallineamento e non   inferiori al    25  per
          cento del minimale  e, per i periodi successivi, al  50 per
          cento, da adeguare,  entro  36   mesi,  al  100  per  cento
          dei     minimali    di  retribuzione  giornaliera,  di  cui
          all'articolo1, comma 2 del decreto- legge 9  ottobre  1989,
          n.    338,  convertito, con   modificazioni, dalla legge  7
          dicembre  1989,  n.  389.  La  presente  disposizione  deve
          intendersi come    interpretazione  autentica  delle  norme
          relative    alla   corresponsione   retributiva   ed   alla
          determinazione contributiva di cui al combinato    disposto
          dell'articolo  1,    comma 1, e   dell'articolo 6, commi 9,
          lettere  a), b) e c),  e 11, del  decreto-legge  9  ottobre
          1989,  n.   338, convertito con  modificazioni, dalla legge
          7 dicembre 1989, n.    389.  Per  la    differenza  tra  la
          retribuzione    di  riferimento  per    il versamento   dei
          predetti  contributi e  l'intero importo  del minimale   di
          cui    al citato   decreto-legge n.  338 del  1989, possono
          essere  accreditati  contributi  figurativi,  ai  fini  del
          diritto  e  della misura   della  pensione,  con  onere   a
          carico  del  Fondo  di  cui all'articolo 1;  comma 7,   del
          decreto-legge    20  maggio1993,    n. 148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio 1993,   n.  236,  nel
          limite  massimo delle  risorse  preordinate  a tale  scopo.
          Con decreto  del Ministero  del lavoro  e della  previdenza
          sociale    sono  stabiliti   criteri e   modalita'   per il
          riconoscimento dei   predetti accrediti   di     contributi
          figurativi.   Restano   comunque    salvi  e conservano  la
          loro   efficacia i   versamenti  contributivi    effettuati
          anteriormente   alla  data  di  entrata   in  vigore  della
          legge  di conversione del presente decreto.
            5. E'   ammessa una sola   variazione ai  programmi    di
          riallineamento    contributivo,    compresi   quelli   gia'
          stipulati, limitatamente ai  tempi  ed  alle    percentuali
          fissati  dagli accordi   provinciali, purche' tale modifica
          sia oggettivamente  giustificata  da intervenuti  rilevanti
          eventi    non      prevedibili    e       che      incidano
          sostanzialmente   sulle valutazioni  effettuate al  momento
          della stipulazione   dell'accordo  territoriale,    ed    a
          condizione     che     l'intesa    di  aggiustamento    sia
          sottoscritta dalle  medesime parti  che hanno stipulato  il
          primitivo accordo.
            6.   L'ispettorato    provinciale    del  lavoro,     nel
          programmare  l'attivita'   ispettiva di   concerto con  gli
          istituti      previdenziali,   sente   le       commissioni
          eventualmente    istituite  a    livello  provinciale delle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori   e dei  datori  di
          lavoro   al   fine   di  contrastare  le  forme  di  lavoro
          irregolare.
            6-bis.       All'atto   del   definitivo   riallineamento
          retributivo  ai   livelli   previsti   nei   corrispondenti
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  sottoscritti
          dalle    organizzazioni  sindacali  comparativamente   piu'
          rappresentative,     alle  imprese  di   cui  al  comma   1
          sono riconosciuti,   per    i   lavoratori      interessati
          dagli     accordi   di recepimento, gli incentivi  previsti
          per i casi   di nuova occupazione dalle    norme    vigenti
          alla   data   della   completa  applicazione  dei contratti
          collettivi".
            - Si  riporta il testo  vigente dell'art.  14 della legge
          2 maggio 1976,   n.    183    (Disciplina   dell'intervento
          straordinario        nel  mezzogiorno  per  il  quinquennio
          1976-80):
            "Art. 14    (Sgravio sugli  oneri    contributivi  dovuti
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale).  - Per i
          nuovi  assunti dal 1 luglio  1976  al  31  dicembre   1980,
          ad  incremento  delle  unita' effettivamente occupate  alla
          data  del   30 giugno 1976  nelle aziende artigiane e nelle
          imprese alberghiere  come tali classificate a  norma  della
          legge  30  dicembre  1937,  n. 2651,  modificata  con legge
          18 gennaio 1939, n. 382, nonche'  nelle aziende industriali
          operanti nei settori che  saranno  indicati  dal  CIPE,  lo
          sgravio  contributivo  di cui alla legge  25 ottobre  1968,
          n. 1089,  e successive   modificazioni e integrazioni    e'
          concesso  in misura  totale dei  contributi posti  a carico
          dei  datori    di   lavoro, dovuti   all'Istituto nazionale
          della previdenza sociale  sino al periodo di  paga in corso
          al  31 dicembre 1986   sulle retribuzioni   assoggettate  a
          contribuzioni  per  il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
          gestito dall'I.N.P.S.".