Art. 4.
  1.  Le  Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo
del   Ministero   delle   finanze  i  dati  analitici  dei  pagamenti
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive eseguiti con le
modalita'  di  cui  ai  commi  2,  3,  4 e 5 dell'art. 1 del presente
decreto.  Le  periodicita' degli invii, il contenuto informativo e le
specifiche  tecniche  per  la trasmissione dei dati saranno stabiliti
sentita  la  conferenza Statoregioni, d'intesa con la Banca d'Italia,
con  successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle
entrate.
  2.   L'Ente   poste   italiane  invia  telematicamente  al  Sistema
informativo   del  Ministero  delle  finanze  i  dati  analitici  dei
pagamenti  eseguiti  con le modalita' di cui ai commi 4 e 6 dell'art.
1.   La  periodicita'  degli  invii,  il  contenuto  informativo,  le
specifiche  tecniche  e  la misura dei compensi saranno stabiliti con
convenzione approvata secondo le modalita' stabilite dall'art. 19 del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241, sentita la conferenza
Statoregioni.