Art. 4.
                      Indirizzo e coordinamento
  1. Relativamente alle funzioni e  ai compiti conferiti alle regioni
e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato
allo Stato il  potere di indirizzo e coordinamento  da esercitarsi ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Nota all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 8 della gia' citata legge n. 59/1997
          e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
          funzioni   amministrative   regionali,    gli    atti    di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
            2. Qualora nel termine  di  quarantacinque  giorni  dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della Commissione
          parlamentare per le questioni regionali da esprimere  entro
          trenta giorni dalla richiesta.
            3.  In  caso  di  urgenza  il Consiglio dei Ministri puo'
          provvedere senza l'osservanza delle  procedure  di  cui  ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti all'esame degli organi di cui ai  commi  1  e  2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in  ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
            4.  Gli  atti  di  indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento tecnico, nonche' le  direttive  adottate  con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
            5. Sono abrogate  le  seguenti  disposizioni  concernenti
          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
             a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
             b)  l'art.  4, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del
          medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la
          funzione di indirizzo" fino a: "n.  382" e alle  parole  "e
          con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma
          del   medesimo   articolo,   limitatamente   alle   parole:
          "impartisce  direttive  per  l'esercizio   delle   funzioni
          amministrative  delegate  alle  regioni, che sono tenute ad
          osservarle, ed";
             c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23  agosto
          1988,  n.  400,  limitatamente  alle  parole:  "gli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  amministrativa
          delle   regioni   e,   nel   rispetto   delle  disposizioni
          statutarie,  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano";
             d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
          1988, n. 400, limittatamente alle parole: "anche per quanto
          concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
             e) l'art. 1,  comma  1,  lettera  hh),  della  legge  12
          gennaio 1991, n. 13.
            6.  E'  soppresso  l'ultimo  periodo della lettera a) del
          primo comma dell'art. 17 della legge  16  maggio  1970,  n.
          281".