Art. 4 
          Collaborazione tra autorita' e segreto d'ufficio 
 
  1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione  di  vigilanza  sui
fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio italiano  dei  cambi  collaborano
tra  loro,  anche  mediante  scambio  di  informazioni,  al  fine  di
agevolare  le  rispettive  funzioni.  Dette  autorita'  non   possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
  2. La Banca  d'Italia  e  al  CONSOB  collaborano,  anche  mediante
scambio di informazioni,  con  le  autorita'  competenti  dell'Unione
Europea e dei singoli Stati  comunitari,  al  fine  di  agevolare  le
rispettive funzioni. 
  3. Al  medesimo  fine,  la  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  possono
cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con  le  autorita'
competenti degli Stati extracomunitari. 
  4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB  ai
sensi dei commi 2 e 3 non possono essere trasmesse ad altre autorita'
italiane ne' a terzi senza  il  consenso  dell'autorita'  che  le  ha
fornite. 
  5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: 
    a) con autorita'  amministrative  e  giudiziarie  nell'ambito  di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero,
relativi a soggetti abilitati; 
    b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi  di
indennizzo; 
    c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento
delle negoziazioni dei mercati; 
    d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine di  garantire
il regolare funzionamento nei mercati da esse gestiti. 
  6. Le informazioni indicate nel comma  5,  lettere  b),  c)  e  d),
possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto  che  le
ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso se le informazioni siano
fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione  e  collaborazione
internazionale. 
  7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse
assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre
autorita' e su richiesta delle medesime. 
  8. Restano ferme le norme che  disciplinano  il  segreto  d'ufficio
sulle notizie, i dati e  le  informazioni  in  possesso  della  Banca
d'Italia. 
  9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita' di  vigilanza
di altri Stati comunitari forme di collaborazione,  ivi  compresa  la
ripartizione dei compiti di ciascuna autorita', per l'esercizio della
vigilanza su base consolidata nei confronti  di  gruppi  operanti  in
piu' paesi. 
  10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati  in  possesso  della
CONSOB in ragione della sua attivita' di vigilanza sono  coperti  dal
segreto   d'ufficio   anche    nei    confronti    delle    pubbliche
amministrazioni, a eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica. Sono  fatti  salvi  i  casi  previsti
dalla  legge  per  le  indagini  relative  a  violazioni   sanzionate
penalmente. 
  11. I dipendenti della CONSOB,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza, sono pubblici ufficiali  e  hanno  l'obbligo  di  riferire
esclusivamente alla Commissione tutte  le  irregolarita'  constatate,
anche quando integrino ipotesi di reato. 
  12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli esperti dei quali
la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
  13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici  forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore  collaborazione  richiesta
dalla CONSOB, in conformita' delle leggi disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti.