Art. 4.
          Superficie convenzionale e coefficienti correttivi
  1.  La  superficie  convenzionale   ed  i  coefficienti  correttivi
relativi  al  livello  di  piano,  alla  vetusta'  e  allo  stato  di
manutenzione e  conservazione sono quelli previsti  agli articoli 13,
19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. Se si  e' proceduto a lavori di integrale  ristrutturazione o di
completo restauro,  per anno di  costruzione s'intende quello  in cui
detti lavori sono stati ultimati.
  3. I  comandi e  gli enti amministrativi  della Guardia  di finanza
preposti, ai  sensi dell'articolo 14  del decreto del  Ministro delle
finanze 13 gennaio  1988 richiamato in premessa,  alla gestione degli
alloggi  di servizio  in temporanea  concessione individuano,  per le
unita' abitative gestite, l'anno  di costruzione, di ristrutturazione
o di restauro cui fare riferimento.
 
           Note all'art. 4:
            -  Gli  articoli 13,   19, 20 e 21 della legge 27  luglio
          1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
          urbani), sono i seguenti:
            "Art.  13  (Superficie  convenzionale).   - La superficie
          convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi:
            a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
            b) il 50 per cento  della  superficie  delle  autorimesse
          singole;
            c)   il   20   per   cento  della  superficie  del  posto
          macchina  in autorimesse di uso comune;
            d) il 25    per  cento  della  superficie  di    balconi,
          terrazze, cantine ed altri accessori simili;
            e)   il   15  per  cento  della  superficie  scoperta  di
          pertinenza  dell'immobile  in   godimento   esclusivo   del
          conduttore;
            f)    il 10   per cento  della superficie  condominiale a
          verde nella misura corrispondente  alla  quota  millesimale
          dell'unita' immobiliare.
            E'  detratto il   30 per cento dalla superficie dei  vani
          con altezza utile inferiore a metri 1.70.
            Le superfici di cui   alle  lettere  a),  b)  e  d)    si
          misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
            L'elemento    di   cui   alla   lettera    e)  entra  nel
          computo  della superficie  convenzionale   fino   ad     un
          massimo   non  eccedente  la superficie di cui alla lettera
          a).
            Alla  superficie di  cui alla  lettera a)   si  applicano
          i seguenti coefficienti:
            a)   1,00    per  l'unita'  immobiliare    di  superficie
          superiore  a metri quadrati 70;
            b) 1,10 per  l'unita' immobiliare di superficie  compresa
          fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
            c)  1,20  per  l'unita'  immobiliare  inferiore  a  metri
          quadrati 46.
            I  coefficienti  di  cui alle lettere b)  e c) del quinto
          comma non si applicano agli  immobili  il  cui    stato  di
          conservazione  e manutenzione e scadente ai sensi dell'art.
          21".
            "Art. 19  (Livello di piano). -  In relazione al  livello
          di piano, limitatamente alle unita' immobiliari  situate in
          immobili costituiti da  almeno   tre  piani   fuori  terra,
          si  applicano   i  seguenti coefficienti:
            a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
            b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
            c)  1,00 per le abitazioni  situate nei piani intermedi e
          all'ultimo piano;
            d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
            Per le abitazioni  situate al quarto piano e    superiori
          di   immobili   sprovvisti  di  ascensore,  i  coefficienti
          previsti alle lettere c) e d)  del  comma  precedente  sono
          rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".
            "Art.  20   (Vetusta'). -  In relazione alla  vetusta' si
          applica un coefficiente    di  degrado    per    ogni  anno
          decorrente    dal  sesto    anno  successivo  a  quello  di
          costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
               a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
               b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
            Se    si  e'    proceduto  a    lavori  di      integrale
          ristrutturazione    o  di  completo    restauro dell'unita'
          immobiliare,  anno    di  costruzione    e'  quello   della
          ultimazione di tali lavori comunque accertato".
            Art. 21  (Stato di  conservazione e  manutenzione). -  In
          relazione   allo  stato  di  conservazione  e  manutenzione
          dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
               a) 1,00 se lo stato e' normale;
               b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
               c) 0,60 se lo stato e' scadente.
            Per la  determinazione dello stato di    conservazione  e
          manutenzione  si  tiene  conto dei seguenti elementi propri
          dell'unita' immobiliare:
              1) pavimenti;
              2) pareti e soffitti;
              3) infissi;
              4) impianto elettrico;
              5) impianto idrico e servizi igienicosanitari;
              6) impianto di riscaldamento;
          nonche' dei seguenti elementi comuni:
              1) accessi, scale e ascensore;
              2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
            Lo  stato  dell'immobile si  considera  mediocre  qualora
          siano  in scadenti condizioni  tre degli elementi   di  cui
          sopra,  dei    quali  due  devono essere propri dell'unita'
          immobiliare.
            Lo  stato  dell'immobile si  considera  scadente  qualora
          siano    in  scadenti  condizioni  almeno    quattro  degli
          elementi  di  cui sopra, dei quali tre devono essere propri
          dell'unita' immobiliare.
            Lo  stato  dell'immobile si  considera  scadente  in ogni
          caso    se l'unita'     immobiliare     non    dispone   di
          impianto   elettrico    o dell'impianto idrico con    acqua
          corrente  nella  cucina    e  nei  servizi, ovvero se   non
          dispone  di servizi   igienici privati   o se    essi  sono
          comuni a piu' unita' immobiliari.
            Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,   con suo decreto da
          emanarsi entro tre mesi  dalla entrata   in vigore    della
          presente   legge, indichera' analiticamente  gli   elementi
          di  valutazione  fissati   nei  commi precedenti".
            - L'art. 14 del decreto del   Ministro delle  finanze  13
          gennaio 1988 (Regolamento per l'assegnazione di  alloggi di
          servizio in temporanea concessione), e' il seguente:
            "Art.   14  (La   gestione  amministrativa).   -  1.   La
          gestione amministrativa degli ASTC e' affidata:
            al  comando  di  presidio  per  gli alloggi ubicati nella
          capitale;
            agli  enti  amministrativi  per    gli  alloggi   ubicati
          nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
            al     comando  dell'accademia    ed    ai  comandi    di
          battaglione    allievi  sottufficiali  e    scuola  allievi
          finanzieri    in  sede  isolata,    per gli alloggi ubicati
          presso i rispettivi reparti.
             2. Il comando deve:
            aggiornare costantemente la situazione degli  alloggi  di
          servizio in temporanea concessione;
            vigilare  perche'  non  si  verifichino  casi di indebita
          fruizione;
            attuare,   entro i   termini    previsti  dal    presente
          regolamento,      le   procedure   di   recupero   coattivo
          dell'immobile".