Art. 4.
          Definizioni e ambito di applicazione del decreto

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:
    a)  per  commercio  all'ingrosso,  l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende  ad  altri  commercianti,  all'ingrosso  o al dettaglio, o ad
utilizzatori  professionali,  o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita'   puo'   assumere   la   forma  di  commercio  interno,  di
importazione o di esportazione;
    b)  per  commercio  al  dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque
professionalmente  acquista  merci  in  nome e per conto proprio e le
rivende,  su  aree  private  in  sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
    c)  per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area
destinata   alla   vendita,   compresa  quella  occupata  da  banchi,
scaffalature  e  simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata  a  magazzini,  depositi,  locali  di lavorazione, uffici e
servizi;
    d)  per  esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita
non  superiore  a  150  mq.  nei  comuni  con  popolazione  residente
inferiore  a  10.000  abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti;
    e)  per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore  ai  limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni
con  popolazione  residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
    f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie
superiore ai limiti di cui al punto e);
    g)  per  centro  commerciale, una media o una grande struttura di
vendita  nella  quale  piu' esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura  a  destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni  e  spazi  di  servizio  gestiti  unitariamente.  Ai  fini del
presente  decreto  per superficie di vendita di un centro commerciale
si  intende  quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
    h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
      1)  la  vendita  a  favore  di  dipendenti  da  parte di enti o
imprese,  pubblici  o  privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti  a  circoli  privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro
che hanno titolo ad accedervi;
      2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
      3)  la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione;
      4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
  2. Il presente decreto non si applica:
    a)  ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni
assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
362,  e  successive  modificazioni,  qualora  vendano  esclusivamente
prodotti  farmaceutici,  specialita' medicinali, dispositivi medici e
presidi medicochirurgici;
    b)  ai  titolari  di  rivendite  di  generi  di monopolio qualora
vendano  esclusivamente  generi  di  monopolio  di  cui alla legge 22
dicembre  1957,  n.  1293,  e successive modificazioni, e al relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
    c)  alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai
sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
    d)   ai   produttori  agricoli,  singoli  o  associati,  i  quali
esercitino  attivita'  di  vendita di prodotti agricoli nei limiti di
cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n.
125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e successive modificazioni;
    e)  alle  vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui
all'articolo  1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio
1934,  n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti
si  intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi
i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica
di  cui  all'articolo  16  del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
e  successive  modificazioni,  e  al  decreto legislativo 11 febbraio
1998, n.32;
    f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo
comma,  della  legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali
di  produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria,  ovvero  per  la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
    g)  ai  pescatori  e  alle  cooperative  di pescatori, nonche' ai
cacciatori,   singoli  o  associati,  che  vendano  al  pubblico,  al
dettaglio,   la   cacciagione   e   i   prodotti  ittici  provenienti
esclusivamente  dall'esercizio  della  loro  attivita' e a coloro che
esercitano  la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
    h)  a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie
pubblicazioni  di natura scientifica od informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
    i)  alla  vendita  dei  beni  del  fallimento effettuata ai sensi
dell'articolo  106  delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
    l)  all'attivita'  di  vendita  effettuata  durante il periodo di
svolgimento  delle  fiere  campionarie e delle mostre di prodotti nei
confronti  dei  visitatori,  purche'  riguardi  le sole merci oggetto
delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle
manifestazioni stesse;
    m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle
quali   partecipano   lo   Stato  o  enti  territoriali  che  vendano
pubblicazioni  o  altro  materiale  informativo,  anche  su  supporto
informatico,  di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto
della loro attivita'.
  3.   Resta   fermo   quanto  previsto  per  l'apertura  delle  sale
cinematografiche   dalla   legge   4   novembre  1965,  e  successive
modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
 
            Note all'art. 4:
          -  La  legge    2  aprile  1968,  n.  475,  recante: "Norme
          concernenti  il    servizio  farmaceutico",  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del  27 aprile 1968.
          -  La legge  8 novembre 1991, n.  362,  recante:  "Norme di
          riordino  del  servizio farmaceutico",  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1991.
          -  La  legge  22   dicembre   1957,   n.   1293,   recante:
          "Organizzazione dei servizi di distribuzione  e vendita dei
          generi   di  monopolio",    e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del   13 gennaio  1958  e  modificata  dalla
          legge  23  luglio 1980, n.   384, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n.  210 del 1  agosto 1980.
          - Il decreto del   Presidente della Repubblica  14  ottobre
          1958,   n. 1074, recante: "Regolamento  di esecuzione della
          legge 1293/57", e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          308 del 22 dicembre  1958.
          -    La   legge    27   luglio   1967,   n.  622,  recante:
          "Organizzazione  del  mercato  nel  settore  dei   prodotti
          ortofrutticoli",  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          195 del 4 agosto 1967.
          - Il testo dell'art.   2135 del    codice  civile  e'    il
          seguente:
          "Art.  2135  (Imprenditore    agricolo).  -  E'imprenditore
          agricolo   chi   esercita   un'attivita'    diretta    alla
          coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
          del  bestiame  e  attivita'  connesse.
          Si      reputano   connesse  le  attivita'  dirette    alla
          trasformazione o alla alienazione dei  prodotti   agricoli,
          quando        rientrano        nell'esercizio       normale
          dell'agricoltura".
          - La legge 25   marzo 1959, n.  125,  recante:  "Norme  sul
          commercio  all'ingrosso  dei prodotti ortofrutticoli, delle
          carni e  dei  prodotti    ittici",  e'  pubblicata    nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 87 dell'11 aprile  1959.
          - La legge  9 febbraio  1963, n.  59, recante:  "Norme  per
          la   vendita   al  pubblico in  sede  stabile dei  prodotti
          agricoli   da    parte   degli    agricoltori    produttori
          diretti",   e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n.  44
          del   16 febbraio   1963 e modificata    dalla  legge    14
          giugno 1964,  n.  477, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          n.    164  del 7 luglio 1964 e  dalla legge 26 luglio 1965,
          n. 976,  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale n.  206  del
          18 agosto 1965.
          - Il testo dell'art. 1 del regio decreto 20 luglio 1934, n.
          1303,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 16 agosto 1934,
          n. 191, e'  il seguente:
          "Art. 1.   -   E'  approvato    l'unito  regolamento    per
          l'esecuzione   del  regio  decreto-legge  2 novembre  1933,
          n.  1741, convertito  nella  legge 8  febbraio   1934,   n.
          367,    che   disciplina l'importazione, la lavorazione, il
          deposito e la distribuzione  degli  oli  minerali  e    dei
          carburanti,   visto,   d'ordine      Nostro,  dal  Ministro
          proponente".
          -    Il testo   dell'art. 16  del decreto-legge  26 ottobre
          1970,  n. 745,  recante: "Provvedimenti   straordinari  per
          la ripresa economica", e'  il seguente.
          "Art.  16.   - L'attivita'  inerente alla installazione  ed
          all'esercizio      degli    impianti    di    distribuzione
          automatica   di    carburanti  per    uso  di  autotrazione
          eccettuati  quelli  utilizzati      esclusivamente      per
          autoveicoli     di      proprieta'      di  amministrazioni
          pubbliche,   costituisce     pubblico   servizio   ed    e'
          soggetta    a concessione.   Resta  immutata la  disciplina
          relativa   ai depositi di    distribuzione  dei  carburanti
          agevolati  secondo le leggi vigenti.
          La    concessione sostituisce la  licenza di cui al  R.D.L.
          16 dicembre 1926,    n.  2174,  e    viene  rilasciata  dal
          prefetto   competente   per  territorio  e,  per  la  Valle
          d'Aosta, dal Pr esidente della Giunta regionale,    sentito
          il        parere    delle      amministrazioni    pubbliche
          interessate, o, per  gli  impianti    da  installare  sulle
          autostrade,  dal Ministro per  l'industria, il  commercio e
          l'artigianato   di  concerto  col  Ministro  per  i  lavori
          pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per
          le finanze.
          La  concessione  puo'  essere  accordata  solo a   soggetti
          aventi  la sperimentata   ovvero   comprovabile   capacita'
          tecnicoorganizzativa      ed   economica    necessaria    a
          garantire         la   continuita'   e    la    regolarita'
          nell'espletamento  del  pubblico  servizio di distribuzione
          dei carburanti, la  durata di diciotto anni  e puo'  essere
          rinnovata.
          L'installazione   o  l'esercizio  di  impianti  in mancanza
          di concessione  sono puniti con l'arresto da due    mesi  a
          due anni o  con l'ammenda da  lire 300.000  a 3.000.000.
          Il  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
          sulla  base  degli  indirizzi  fissati      dal    Comitato
          interministeriale  per   la  programmazione economica   per
          una    razionale  programmazione   degli investimenti   nel
          settore su  tutto il territorio   nazionale  e  sentito  il
          parere  delle  Regioni  e  di una commissione consultiva da
          istituire  presso   lo   stesso   Ministero,      determina
          annualmente    per ciascuna  provincia i  criteri obiettivi
          per  il   rilascio  ed  il  numero   massimo  delle   nuove
          concessioni   che  possono  essere   rilasciate  nel  corso
          dell'anno successivo.
          L'esercizio degli  impianti  esistenti   e funzionanti    o
          regolarmente  autorizzati  alla data di   entrata in vigore
          del  presente  decreto    avra'    termine,  salvo    nuova
          concessione,    allo scadere   di dodici mesi da  tale data
          ovvero  del  periodo,  se     piu'   lungo,   fissato   nel
          provvedimento    originario o, in   mancanza, di quello  di
          diciotto anni dalla data di  rilascio    del  provvedimento
          stesso.
          La  concessione  e soggetta al pagamento delle  tasse sulle
          concessioni governative di cui al  n. 134 della  tabella  A
          allegata al  D.P.R. 1 marzo  1961, n.  121.
          I  titolari    delle    concessioni previste   dal presente
          articolo possono  affidare  a  terzi  la    gestione  degli
          impianti  di  distribuzione  di carburanti, con   contratti
          aventi ad oggetto   la  cessione  gratuita  dell'uso  degli
          apparecchi di distribuzione e  delle attrezzature sia fisse
          che    mobili  e di   durata non inferiore  agli anni nove,
          che si risolveranno in  caso    di  mancato  rinnovo  della
          concessione.  In  detti  contratti  dovranno  prevedersi il
          diritto del gestore  a  sospendere  per  ferie  l'esercizio
          dell'attivita'    per  un  periodo  non    superiore  a due
          settimane consecutive ogni anno, il  divieto per il gestore
          di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi  la  sua
          esecuzione,  i  casi  in  cui  il   contratto si risolve di
          diritto ai sensi dell'art.  1456 del codice  civile   e  le
          condizioni   alle  quali  e'   consentita  la continuazione
          del  rapporto  instaurato  con   il   gestore   o   con   i
          familiari  del    medesimo,  in    caso  di suo   decesso o
          interdizione.
          Lo stesso contratto  dovra' prevedere la continuita'  della
          gestione nel caso di   cessione  e  la    preferenza  nella
          gestione  del  nuovo impianto nel  caso   di  revoca  nella
          gestione    della   concesione   relativa  all'impianto  in
          precedenza  gestito.    La  licenza  di  esercizio prevista
          dall'art.   3,    D.L.   5    maggio   1957,     n.    271,
          convertito,    con modificazioni,   nella  legge  2  luglio
          1957,  n.  474  e  successive modificazioni,  deve   essere
          intestata  al   titolare  della  gestione dell'impianto, al
          quale incombe l'obbligo  della    tenuta  del  registro  di
          carico    e scarico.  Il titolare della  concessione ed  il
          titolare della gestione dell'impianto sono,   agli  effetti
          fiscali,   solidamente   responsibili  per    gli  obblighi
          derivati dalla  gestione dell'impianto stesso.
          La  concessione  puo'  essere  trasferita  a   terzi   solo
          unitamente  alla    proprieta'  del    relativo    impianto
          previa   autorizzazione dell'autorita'  che  ha  rilasciato
          la concessione  stessa.  Per  la cessione delle concessioni
          da parte di chi sia    proprietario  di  piu'  impianti  di
          distribuzione  di  carburanti, situati in province diverse,
          l'autorizzazione   e'   accordata    dal    Ministro    per
          l'industria,    il commercio   e l'artigianato,  sentito il
          Ministro per  le finanze.
          I trasferimenti di  impianti  per  la    distribuzione  dei
          carburanti da una localita'  ad  un'altra  di   una  stessa
          provincia    possono    essere  autorizzati  dal  prefetto,
          sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo,  fermo
          restando il numero  degli erogatori.
          In  caso di revoca della concessione per motivi di pubblico
          interesse, il concessionario sara'  indennizzato  per    il
          solo   valore  residuo     degli  impianti,  salvo  che  il
          concessionario medesimo non  ottenga, su sua richiesta, che
          la concessione revocata   sia sostituita  con  altra    che
          l'amministrazione  competente    potra'    rilasciare    in
          aggiunta  al  numero   massimo   di concessioni  fissato  a
          norma del precedente comma quinto.
          Le  norme  per l'esecuzione del  presente articolo  saranno
          emanate con  decreto del Presidente    della    Repubblica,
          su      proposta     del   Ministro     per l'industria, il
          commercio e l'artigianato, di  concerto col Ministro per le
          finanze, entro novanta giorni   dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
          Nelle  localita' montane o  delle piccole isole costituenti
          centro  abitato sprovvisto  di impianto   di  distribuzione
          automatica  di  carburanti per autotrazione o in centri che
          distino piu  di  quindici  chilometri,  misurati  lungo  le
          pubbliche  vie,  dal prossimo impianto concesso, puo essere
          accordata    la  concessione  al  comune  che  ne    faccia
          richiesta,   giusta  deliberazione  del consiglio  comunale
          approvata dagli  organi di   controllo, ove  nessuno    dei
          concessionari  operanti in provincia  chieda la concessione
          entro il   termine di 180  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto".
          - La legge 18  dicembre 1970, n. 1034 recante: "Conversione
          in legge,  con modificazioni, del  decreto-legge 26 ottobre
          1970, n.  745,   concernente   provvedimenti   straordinari
          per      la     ripresa economica",   e' pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale n.  323 del  23 dicembre  1970.
          - Il decreto   legislativo 11    febbraio  1998,    n.  32,
          recante:       "Razionalizzazione    del      sistema    di
          distribuzione  dei carburanti a norma   dell'art. 4,  comma
          4,  lettera  c),    della  legge  15  marzo 1997, n. 59" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
          - Il testo dell'art. 5, primo comma, della legge  8  agosto
          1985, n. 443, e' il seguente:
          "Art.  5  (Albo  delle imprese artigiane).   - E' istituito
          l'albo provinciale delle imprese  artigiane, al quale  sono
          tenute  ad  iscriversi tutte le  imprese aventi i requisiti
          di cui agli  articoli  2,  3  e  4  secondo  le  formalita'
          previste  per  il registro delle  ditte  dagli articoli  47
          e  seguenti   del regio   decreto   20 settembre  1934,  n.
          2011.
          - Il testo dell'art. 106  del regio decreto 16  marzo 1942,
          n.    267,  recante:    "Disciplina   del fallimento,   del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione   controllata
          e  della liquidazione   coatta   amministrativa",   e'   il
          seguente:
          "Art.  106 (Modalita'  della vendita  dei beni  mobili).  -
          Per    i  beni    mobili,  compresi i frutti naturali degli
          immobili,.
            Note all'art.  4:
          - La legge  4 novembre  1965, n.   1213, recante:    "Nuovo
          ordinamento    dei   provvedimenti       a   favore   della
          cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          282 del 12 novembre 1965. -
          Il  decreto  legislativo  8  gennaio  1998,  n. 3, recante:
          "Riordino degli organi   collegiali  operanti    presso  la
          Presidenza del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della legge 15   marzo 1997, n.  59"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.