Art. 4.
                            (Telelavoro)
  1.  Allo  scopo  di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse  umane,  le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, possono
avvalersi  di  forme  di  lavoro  a  distanza.  A  tal  fine, possono
installare,  nell'ambito  delle  proprie  disponibilita' di bilancio,
apparecchiature  informatiche  e collegamenti telefonici e telematici
necessari  e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a
parita'  di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa.
  2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede
di lavoro originaria.
  3.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate  le
modalita'  organizzative  per  l'attuazione  del comma 1 del presente
articolo,  ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della
prestazione   lavorativa,   e   le  eventuali  abrogazioni  di  norme
incompatibili.   Le   singole   amministrazioni   adeguano  i  propri
ordinamenti   ed   adottano   le   misure   organizzative   volte  al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
  4.  Nella  materia  di  cui  al  presente  articolo le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano provvedono con proprie
leggi.
  5.   La   contrattazione  collettiva,  in  relazione  alle  diverse
tipologie  del  lavoro  a  distanza, adegua alle specifiche modalita'
della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro
possono   essere   in   ogni   caso   avviate  dalle  amministrazioni
interessate,   sentite   le   organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative   e  l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
          Note all'art. 4:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo       n.       29/1993       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianaio e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          numero 400/1985 (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".