Art. 4 
                 Ingresso nel territorio dello Stato 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) 
 
  1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e'  consentito  allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvi i casi di  esenzione,  e  puo'  avvenire,
salvi i casi di forza maggiore,  soltanto  attraverso  i  valichi  di
frontiera appositamente istituiti. 
  2.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori  a  tre  mesi,
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici  accordi,
dalle  autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri   Stati.
Contestualmente  al  rilascio  del   visto   d'ingresso   l'autorita'
diplomatica  o  consolare  italiana  consegna  allo   straniero   una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile  che  illustri  i
diritti e i  doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al
soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso e'
adottato  con  provvedimento  scritto  e  motivato  che  deve  essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di  impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,  in
inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso  di
permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini  del  reingresso  nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di
frontiera. 
  3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,  comma  4,
l'Italia, in armonia  con  gli  obblighi  assunti  con  l'adesione  a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel  proprio
territorio allo straniero che  dimostri  di  essere  in  possesso  di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni  del
soggiorno,  nonche'  la  disponibilita'  di  mezzi   di   sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno  e,  fatta  eccezione  per  i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno  nel
Paese di provenienza.  I  mezzi  di  sussistenza  sono  definiti  con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base  dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui  all'articolo
3, comma 1. Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che  non
soddisfi tali requisiti  o  che  sia  considerato  una  minaccia  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi  per  la  soppressione  dei
controlli alle frontiere  interne  e  la  libera  circolazione  delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. 
  4. L'ingresso in  Italia  puo'  essere  consentito  con  visti  per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e  per  soggiorni
di lunga durata che comportano per il titolare la concessione  di  un
permesso di soggiorno in Italia con  motivazione  identica  a  quella
menzionata nel visto. Per soggiorni  inferiori  a  tre  mesi  saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente  indicati  in  visti
rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di  altri  Stati  in
base a specifici accordi  internazionali  sottoscritti  e  ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 
  5. Il Ministero degli  affari  esteri  adotta,  dandone  tempestiva
comunicazione  alle   competenti   Commissioni   parlamentari,   ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche  in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. 
  6. Non possono fare ingresso nel  territorio  dello  Stato  e  sono
respinti dalla frontiera gli stranieri  espulsi,  salvo  che  abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli  stranieri  che  debbono  essere  espulsi  e
quelli  segnalati,  anche  in   base   ad   accordi   o   convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi  di  ordine  pubblico,  di  sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 
  7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalita' prescritti con il regolamento di attuazione.