Art. 4. 
Esito delle revisioni,  circolazione  dei  veicoli  da  sottoporre  a
                              revisione 
  1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del  presente  articolo,  a
tutti i veicoli, per i quali  sia  disposta  la  revisione  ai  sensi
dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,  non
presentati  a  revisione  e  che  continuino  a  circolare  dopo   le
rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto
articolo 80. 
  2. Qualora la visita di revisione  abbia  avuto  esito  sfavorevole
senza che il veicolo sia stato per cio' escluso  dalla  circolazione,
il veicolo stesso puo' continuare a circolare anche oltre la scadenza
per esso prevista nell'articolo 3 del  presente  regolamento,  ma  in
ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta  di
circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla  carta
di circolazione viene apposto il  timbro  "Revisione  ripetere  -  Da
ripresentare a nuova visita  entro  un  mese"  consentendo  cosi'  al
veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre  che  si  sia
provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di legge  per  l'eventuale  riscontrata
mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. 
  3. Allorche' le anormalita' ed i difetti riscontrati risultino tali
da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure  siano  tali
da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla  carta  di
circolazione deve essere apposto  il  timbro  "Revisione  ripetere  -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino  a  nuova  visita  con  esito
favorevole. Puo' circolare solo per  essere  condotto  in  officina".
Tale timbro vale quale foglio di via  per  recarsi  in  officina  nel
corso della giornata stessa  in  cui  il  timbro  e'  stato  apposto,
nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 
  4. Per i veicoli di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  presente
regolamento e' consentita la circolazione anche oltre  i  termini  di
scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione  effettuata
entro detti termini, fino alla data fissata per  la  presentazione  a
visita e prova, senza  che  siano  applicabili  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.  Tale
agevolazione non e' consentita qualora la carta di  circolazione  sia
stata  revocata,  sospesa  o  ritirata,  con   provvedimento   ancora
operante. Eventuali  prenotazioni,  avanzate  dopo  la  scadenza  dei
termini sopra citati,  potranno  essere  annotate  sulla  domanda  di
revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla
circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia  condotto  alla
visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza
della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa  risulti
prenotata. 
 
           Nota all'art. 4:
            -    Il   testo   dell'art.   80   del D.Lgs.  30  aprile
          1992,  n.  285 (pubblicato nel supplemento ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  1992),  come
          modificato  dal  D.Lgs.  10  settembre  1993,  n.      360,
          pubblicato   nel  supplemento     ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n.  217 del 15 settembre 1993) e' il seguente:
            "Art. 80 (Revisioni). - Per i commi  1 e 2, si veda nelle
          note alle premesse.
            3.  Per  le autovetture, per   gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di  cose    o  ad    uso    speciale  di    massa
          complessiva   a  pieno carico  non superiore a  3,5 t e per
          gli autoveicoli per trasporto  promiscuo la revisione  deve
          essere  disposta  entro  quattro  anni  dalla data di prima
          immatricolazione e successivamente  ogni    due  anni,  nel
          rispetto   delle   specifiche   decorrenze  previste  dalle
          direttive comunitarie vigenti in materia.
            4. Per  i veicoli destinati al  trasporto di persone  con
          numero  di posti   superiore  a nove  compreso  quello  del
          conducente,  per  gli autoveicoli destinati ai trasporti di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore  a  3,5  t, per i rimorchi di massa complessiva a
          pieno carico  superiore a   3,5 t, per   i taxi,    per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti    a  noleggio con
          conducente e per i   veicoli atipici   la   revisione  deve
          essere  disposta   annualmente, salvo che siano  stati gia'
          sottoposti nell'anno in corso  a visita e  prova  ai  sensi
          dei commi 5 e 6.
            5. Gli  uffici della  Direzione generale  della M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli   organi di  polizia stradale
          di  cui    all'art.  12,  qualora  sorgano    dubbi   sulla
          persistenza  dei    requisiti  di sicurezza, rumorosita' ed
          inquinamento  prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli.
            6.   I  decreti contenenti  la  disciplina  relativa alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente.
            7. In  caso di incidente  stradale nel quale  i veicoli a
          motore   o   rimorchi   abbiano  subito  gravi  danni    in
          conseguenza  dei  quali   possono   sorgere   dubbi   sulle
          condizioni  di    sicurezza per la circolazione, gli organi
          di  polizia  stradale  di  cui all'art.  12,  commi   1   e
          2,  intervenuti per i rilievi, sono  tenuti a darne notizia
          al competente  ufficio  della  Direzione    generale  della
          M.C.T.C.  per    la adozione del provvedimento di revisione
          singola.
            8. Il Ministro dei trasporti, al  fine di  assicurare  in
          relazione  a  particolari     e   contingenti    situazioni
          operative  degli    uffici provinciali   della    Direzione
          generale   M.C.T.C.,   il   rispetto   dei termini previsti
          per le  revisioni periodiche  dei veicoli  a motore  capaci
          di   contenere   al  massimo  sedici  persone  compreso  il
          conducente, ovvero con  massa complessiva a pieno    carico
          fino  a  3,5   t, puo' per singole  province    individuate
          con    proprio    decreto      affidare    in   concessione
          quinquennale     le   suddette  revisioni  ad   imprese  di
          autoriparazione  che svolgono   la propria   attivita'  nel
          campo    della   meccanica   e   motoristica,   carrozzeria
          elettrauto e gommista ovvero ad imprese   che,    esercendo
          in    prevalenza  attivita'    di   commercio   di veicoli,
          esercitino   altresi',   con   carattere   strumentale    o
          accessorio,  l'attivita' di   autoriparazione. Tali imprese
          devono    essere  iscritte  nel  registro   delle   imprese
          esercenti  attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,
          comma   1, della   legge 5 febbraio   1992,  n.    122.  Le
          suddette  revisioni  possono  essere  altresi'  affidate in
          concessione ai consorzi e alle  societa' consortili,  anche
          in    forma  di cooperativa, appositamente costituiti   tra
          imprese  iscritte ognuna almeno   in una diversa    sezione
          del    medesimo    registro,   in     modo   da   garantire
          l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
            9.  Le imprese  di cui  al  comma 8   devono essere    in
          possesso        di   requisiti   tecnicoprofessionali,   di
          attrezzature e  di  locali  idonei  al  corretto  esercizio
          delle  attivita'    di  verifica    e  controllo    per  le
          revisioni, precisati nel   regolamento; il  titolare  della
          ditta  o,  in sua   vece, il   responsabile  tecnico devono
          essere    in  possesso     dei  requisiti  personali      e
          professionali  precisati  nel   regolamento. Tali requisiti
          devono  sussistere   durante  tutto   il  periodo     della
          concessione.   Il  Ministro  dei  trasporti  definisce  con
          proprio decreto, le modalita'  tecniche e    amministrative
          per  le  revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma
          8.
            10. Il Ministero dei  trasporti    -  Direzione  generale
          della   M.C.T.C.    effettua  periodici  controlli    sulle
          officine delle imprese  di cui al comma   8 e    controlli,
          anche    a   campione, sui  veicoli sottoposti  a revisione
          presso  le medesime.  I controlli periodici  sulle officine
          delle imprese di cui al comma   8 sono effettuati,  con  le
          modalita'  di  cui  all'art. 19, commi   1, 2, 3 e 4, della
          legge   l dicembre  1986,  n.    870,  da  personale  della
          Direzione  generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad
          indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali  e
          profili    professionali   corrispondenti alle   qualifiche
          della   ex carriera direttiva    tecnica,  individuati  nel
          regolamento.   I relativi importi  a carico  delle officine
          dovranno essere   versati in   conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo   3566 del Ministero    dei  trasporti,  la    cui
          denominazione   viene   conseguentemente   modificata   dal
          Ministro del tesoro.
            11.  Nel caso  in  cui, nel  corso dei   controlli,    si
          accerti    che l'impresa   non sia  piu' in  possesso delle
          necessarie attrezzature, oppure che  le    revisioni  siano
          state   effettuate     in  difformita'  delle  prescrizioni
          vigenti, le concessioni relative ai  compiti  di  revisione
          sono revocate.
            12.  Il  Ministro dei trasporti   con proprio decreto, di
          concerto con il  Ministro    del  tesoro,  stabilisce    le
          tariffe  per  le    operazioni di revisone   svolte   dalla
          Direzione  generale  della  M.C.T.C. e  dalle imprese    di
          cui    al comma  8,  nonche' quelle  inerenti ai  controlli
          periodici sulle   officine ed  ai    controlli  a  campione
          effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
          della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
            13.   Le imprese  di  cui al  comma  8,  entro i  termini
          e  con    le  modalita'    che  saranno     stabilite   con
          disposizioni  del    Ministro  dei trasporti,   trasmettono
          all'ufficio    provinciale   competente    della  Direzione
          generale   della  M.C.T.C.  la carta  di  circolazione,  la
          certificazione    della    revisione     effettuata     con
          indicazione    delle operazioni  di  controllo  eseguite  e
          degli    interventi    prescritti  effettuati,      nonche'
          l'attestazione    del  pagamento   della tariffa   da parte
          dell'utente, al fine  della    relativa  annotazione  sulla
          carta  di circolazione   cui si  dovra'  procedere entro  e
          non oltre   sessanta giorni    dal   ricevimento      della
          carta   stessa.  Effettuato   tale adempimento, la carta di
          circolazione  sara'  a disposizione presso gli uffici della
          Direzione generale della M.C.T.C. per il  ritiro  da  parte
          delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente.
          Fino   alla   avvenuta  annotazione     sulla  carta     di
          circolazione    la  certificazione  dell'impresa   che   ha
          effettuato la revisione sostituisce  a tutti gli effetti la
          carta di circolazione.
            14.  Chiunque  circola con un  veicolo che non sia  stato
          presentato alla prescritta   revisione e'    soggetto  alla
          sanzione  amministrativa  del  pagamento   di una somma  da
          lire      duecentotrentacinquemila             a       lire
          novecentoquarantamila.    Tale sanzione   e'  raddoppiabile
          in caso  di revisione  omessa per  piu' di  una volta    in
          relazione   alle cadenze previste dalle disposzioni vigenti
          ovvero  nel caso in cui si circoli con un  veicolo  sospeso
          dalla    circolazione in attesa dell'esito della revisione.
          Da tali  violazioni discende  la sanzione    amministrativa
          accessoria   del  ritiro    della  carta  di  circolazione,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
            15. Le  imprese di cui  al comma 8,  nei confronti  delle
          quali  sia  stato    accertato  da   parte   dei competenti
          uffici  provinciali     della  Direzione   generale   della
          M.C.T.C. il mancato rispetto  dei termini e delle modalita'
          stabiliti  dal  Ministro dei  trasporti ai  sensi del comma
          13,  sono  soggette  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento    di    una        somma       da           lire
          cinquecentottantasettemilacinquecento        a         lire
          duemilionitrecentocinquantamila  Se  nell'arco di due  anni
          decorrenti dalla prima  vengono accertate  tre  violazioni,
          l'ufficio   provinciale   della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C. revoca la concessione.
            16. L'accertamento della falsita' della certificazione di
          revisione comporta la cancellazione dal registro di cui  al
          comma 8.
            17.    Chiunque    produce   agli     organi   competenti
          attestazione  di revisione   falsa    e'   soggetto    alla
          sanzione     amministrativa  del pagamento di una  somma da
          lire    cinquecentottantasettemilacinquecento    a     lire
          duemilionitrecentocinquantamila.   Da   tale     violazione
          discende la   sanzione    amministrativa  accessoria    del
          ritiro   della carta  di circolazione, secondo le norme del
          capo I, sezione II del titolo VI".