Art. 4. Controlli all'importazione 1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienicosanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, nonche' della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni. 2. L'attestazione di cui al comma 1 deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta. 3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1. 4. Qualora i prodotti provenienti da Paesi terzi non siano immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorita' doganale e' tenuta a fornire all'importatore un documento, il cui modello tipo e le relative modalita' di compilazione saranno oggetto di regolamentazione comunitaria, che indichi la natura e i risultati dei controlli effettuati. 5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.
Note all'art. 4: - Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 istituisce un codice doganale comunitario. - Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali". - Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 reca: "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".