Art. 4.
                      Controlli all'importazione
  1.  All'atto  dell'introduzione  nel   territorio  doganale  di  un
prodotto proveniente  da Paesi  terzi, l'ufficio  doganale competente
procede ai controlli  previsti dal Regolamento (CEE)  n. 2913/92, che
istituisce  un codice  doganale comunitario,  previa acquisizione  di
idonea   attestazione  di   conformita'  del   prodotto  alle   norme
igienicosanitarie,  rilasciata dagli  uffici dei  posti di  ispezione
frontaliera (PIF) per quanto attiene  ai prodotti contenenti in tutto
o in parte prodotti di  origine animale, nonche' della certificazione
fitosanitaria  per i  vegetali  e prodotti  vegetali, rilasciata  dai
Servizi fitosanitari  regionali previsti  dal decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n.  536, ricadenti nel regime fitosanitario  di cui al
decreto del  Ministro delle risorse agricole,  alimentari e forestali
31 gennaio  1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio 1996, e successive modificazioni.
  2. L'attestazione di cui al comma  1 deve accompagnare i prodotti a
prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.
  3. I  documenti commerciali recano un  riferimento all'attestazione
di cui al comma 1.
  4. Qualora i prodotti provenienti  da Paesi terzi non siano immessi
in libera  pratica nel territorio nazionale,  la competente autorita'
doganale e'  tenuta a  fornire all'importatore  un documento,  il cui
modello tipo e le relative  modalita' di compilazione saranno oggetto
di regolamentazione comunitaria, che indichi  la natura e i risultati
dei controlli effettuati.
  5.  I  documenti  commerciali  devono recare  il  riferimento  alla
documentazione di cui al comma 4.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  regolamento  (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12
          ottobre 1992 istituisce un codice doganale comunitario.
            -  Il decreto  legislativo  del  30 dicembre   1992,   n.
          536,   reca:   "Attuazione   della   direttiva   91/683/CEE
          concernente    le     misure     di  protezione      contro
          l'introduzione   negli   Stati  membri di  organismi nocivi
          ai vegetali e ai prodotti vegetali".
            -  Il  decreto  ministeriale  31   gennaio   1996   reca:
          "Misure      di   protezione  contro  l'introduzione  e  la
          diffusione nel territorio della  Repubblica  italiana    di
          organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti vegetali".