Art. 4.
  1.  Le   disponibilita'  finanziarie   messe  a   disposizione  del
funzionario delegato, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata
1  aprile 1999  sono incrementate  di  lire 2  miliardi. Il  medesimo
provvede, con i fondi a  disposizione, anche al pagamento delle spese
di pernottamento  del personale  inviato in Albania  dal Dipartimento
della protezione  civile e  dal Ministero dell'interno,  ivi compreso
quello  del Corpo  nazionale  dei vigili  del  fuoco, nonche'  quello
impiegato presso la centrale operativa di Tirana.