Art. 4.
  Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica
soluzione il  29 dicembre 2000,  tenendo conto delle  disposizioni di
cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e
del  decreto ministeriale  n.  473448  del 27  novembre  1998 di  cui
all'art. 16.
  La  determinazione  della quota  dello  scarto  di emissione  sara'
effettuata  in  conformita' a  quanto  disposto  dall'art. 13,  primo
comma, del  decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461,  citato in
premessa.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza tra  il capitale
nominale dei titoli da rimborsare  ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di riferimento  rimane quello  di aggiudicazione  della prima
"tranche" del prestito.