Art. 4.
                      Sospensione dalle cariche
  1.   Costituiscono  cause   di   sospensione   dalle  funzioni   di
amministratore, sindaco e direttore generale:
  a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
  b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;
  c)  l'applicazione   provvisoria  di  una  delle   misure  previste
dall'articolo 10, comma  3, della legge 31 maggio 1965,  n. 575, come
sostituito  dall'articolo 3  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
  2. Il  consiglio di amministrazione iscrive  l'eventuale revoca dei
soggetti, dei quali  ha dichiarato la sospensione, fra  le materie da
trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle
cause  di  sospensione  indicate  nel comma  1.  La  sospensione  del
direttore  generale nominato  dagli  amministratori  non puo'  durare
oltre  quarantacinque  giorni,  trascorsi  i quali  il  consiglio  di
amministrazione  deve deliberare  se procedere  alla revoca,  salvo i
casi previsti  dalle lettere  c) e  d) del  comma 1.  L'esponente non
revocato  e'  reintegrato nel  pieno  delle  funzioni. Nelle  ipotesi
previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica
in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
 
                                Nota all'art. 4:
            -  Si riporta,   per opportuna   conoscenza,  il    testo
          dell'art.    10,  commi 1,   2 e 3   della citata  legge 31
          maggio  1965, n. 575  (per il titolo si veda    nelle  note
          all'art.  3), sostituito   dall'art. 3 della legge 19 marzo
          1990, n. 55,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni
          (Nuove      disposizioni  per     la     prevenzione  della
          delinquenza di  tipo mafioso e  di altre  gravi forme    di
          manifestazione  di pericolosita' sociale):
            "Art.    10. -   1.   Le persone   alle quali  sia  stata
          applicata  con provvedimento  definitivo  una   misura   di
          prevenzione  non  possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
            b)  concessioni  di acque  pubbliche  e  diritti ad  esse
          inerenti  nonche' concessioni   di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
            c)  concessioni  di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione  di   opere      riguardanti      la      pubblica
          amininistrazione  e  concessioni  di servizi pubblici;
            d)  iscrizioni  negli albi di  appaltatori o di fornitori
          di  opere,  beni  e    servizi  riguardanti    la  pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri  della  camera di commercio per l'esercizio    del
          commercio     all'ingrosso   e     nei     registri      di
          commissionari    astatori   presso   i   mercati   annonari
          all'ingrosso;
            e)    altre  iscrizioni    o  provvedimenti   a contenuto
          autorizzatorio, concessorio,    o  abilitativo    per    lo
          svolgimento    di      attivita'  imprenditoriali, comunque
          denominati;
            f) contributi, finanziamenti o  mutui agevolati ed  altre
          erogazioni   dello   stesso  tipo,    comunque  denominate,
          concessi o  erogati da parte dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
            2.  Il provvedimento  definitivo  di applicazione   della
          misura    di prevenzione   determina    la   decadenza   di
          diritto     dalle   licenze,  autorizzazioni,  concessioni,
          iscrizioni,  abilitazioni    ed erogazioni di cui  al comma
          1, nonche'   il  divieto    di  concludere    contratti  di
          appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni
          o  servizi  riguardanti   la   pubblica   amministrazione e
          relativi  subcontratti, compresi i cottimi    di  qualsiasi
          tipo,  i  noli a   caldo e le forniture con posa  in opera.
          Le licenze, le   autorizzazioni  e    le  concessioni  sono
          ritirate    e le  iscrizioni sono cancellate  a cura  degli
          organi competenti.
            3.  Nel corso   del procedimento   di  prevenzione,    il
          tribunale,      se  sussistono    motivi    di  particolare
          gravita',  puo'  disporre in  via provvisoria i divieti  di
          cui  ai    commi  1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle
          iscrizioni, delle  erogazioni e  degli altri  provvedimenti
          ed atti di  cui ai medesimi   commi. Il  provvedimento  del
          tribunale  puo'  essere in qualunque   momento revocato dal
          giudice  procedente e perde efficacia se non  e' confermato
          con il decreto che  applica la misura di prevenzione".