(Protocollo 2- art. 4)
                               Articolo 4 
   Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli  Stati
membri del Consiglio d'Europa ed agli Stati  non  membri  parti  alla
Convenzione: 
   a. ogni firma; 
   b. il deposito dl  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione; 
   c. la data di entrata in vigore del  presente  Protocollo  secondo
l'articolo 3; 
   d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al  presente
Protocollo. 
   In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente  autorizzati,
hanno firmato il presente Protocollo. 
   Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.