Art. 4 Organi e direttore generale 1. Sono organi del C.N.R.: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il comitato di consulenza scientifica; d) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, ne stabilisce per entrambi l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica, e' nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica per quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attivita' dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilita' e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui bilanci e sulla nomina dei direttori degli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da otto membri, di alta qualificazione tecnicoscientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro designati dall'Assemblea della scienza e della tecnologia, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 4. Il comitato di consulenza scientifica esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attivita' consultiva e istruttoria, in raccordo con i consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da ventuno membri, compreso il presidente, di cui dieci eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente, nel loro ambito, assicurando la rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai consigli scientifici nazionali, al di fuori del loro ambito e assicurando la rappresentativita' delle aree che per essi saranno determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le modalita' di costituzione del comitato sono determinate dai regolamenti di cui all'articolo 7. 5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente del collegio e' designato dal presidente della Corte dei conti, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri membri sono designati dallo stesso Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per i componenti, escluso il presidente, e' previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei revisori contabili. 6. Il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica, nonche' il presidente ed i membri del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere nominati direttori di istituti scientifici o di programmi di ricerca del C.N.R., ne' possono far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale del C.N.R. Se professore o ricercatore universitario, il presidente puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato fuori ruolo. 7. Al presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al presidente e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. Il presidente nomina, su conforme parere del consiglio direttivo, un direttore generale, il cui rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale sovrintende alla gestione ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. 9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. 10. Il direttore generale non puo' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.
Note all'art. 4: - Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, del citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204: "Art. 6-1. (Omissis). 2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso". "Art. 4. - 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca. 2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST). 3. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati: a) le aree di riferimento e il numero dei CSN; b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo; c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea; d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione; e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 2403 del codice civile: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". - Il testo dell'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente: "Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".