Art. 4
                     Organi e direttore generale

  1. Sono organi del C.N.R.:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
  2.   Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente,  ne
sovrintende  all'andamento,  presiede  il  consiglio  direttivo  e il
comitato  di  consulenza  scientifica,  ne  stabilisce  per  entrambi
l'ordine  del  giorno. Il presidente, scelto tra personalita' di alta
qualificazione  scientifica,  e'  nominato  ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente
dura  in  carica  per  quattro anni e puo' essere confermato una sola
volta.
  3.   Il   consiglio   direttivo   ha   compiti   di  indirizzo,  di
programmazione   e   di   verifica   dell'andamento  delle  attivita'
dell'ente,   di  deliberazione  sui  regolamenti  di  organizzazione,
funzionamento,  amministrazione,  contabilita'  e  finanza, sul piano
triennale di cui all'articolo 6 e sui suoi aggiornamenti annuali, sui
bilanci   e   sulla  nomina  dei  direttori  degli  istituti  di  cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a).  Il  consiglio direttivo e'
composto  dal  presidente  e  da  otto membri, di alta qualificazione
tecnicoscientifica   o  di  comprovata  esperienza  professionale  di
gestione aziendale o amministrativa nel campo della ricerca, nominati
dal   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  quattro su designazione del Ministro medesimo e quattro
designati  dall'Assemblea  della  scienza  e della tecnologia, di cui
all'articolo  4,  comma  2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, al di fuori del proprio ambito. I membri del consiglio durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
  4.   Il   comitato   di   consulenza   scientifica  esprime  parere
obbligatorio  sul  piano  di cui all'articolo 6 e sugli aggiornamenti
annuali.  Su  richiesta  del  consiglio  direttivo  svolge  attivita'
consultiva  e  istruttoria,  in  raccordo  con i consigli scientifici
nazionali  di  cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con gli istituti di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  a), avvalendosi altresi' all'occorrenza di altri esperti. E'
costituito  da  ventuno  membri, compreso il presidente, di cui dieci
eletti  dai  ricercatori  e  tecnologi  dell'ente,  nel  loro ambito,
assicurando  la  rappresentanza dei diversi livelli, dieci eletti dai
consigli  scientifici  nazionali,  al  di  fuori  del  loro  ambito e
assicurando  la  rappresentativita'  delle  aree che per essi saranno
determinate  con  il  regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto   legislativo   5  giugno  1998,  n.  204.  Le  modalita'  di
costituzione  del  comitato  sono  determinate dai regolamenti di cui
all'articolo 7.
  5. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un presidente,
da  due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il  presidente  del  collegio e' designato dal presidente della Corte
dei  conti,  un  membro  effettivo e uno supplente sono designati dal
Ministro  del  tesoro, bilancio e programmazione economica, gli altri
membri  sono designati dallo stesso Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica. Il collegio dei revisori svolge i
compiti  previsti  dall'articolo  2403  del codice civile, per quanto
applicabile.  I  membri  del collegio durano in carica quattro anni e
possono  essere  confermati una sola volta. Per i componenti, escluso
il  presidente,  e'  previsto l'obbligo di iscrizione al registro dei
revisori contabili.
  6.  Il  presidente, i membri del consiglio direttivo e del comitato
di  consulenza  scientifica,  nonche'  il  presidente ed i membri del
collegio  dei  revisori,  per la durata del loro mandato, non possono
essere  nominati  direttori di istituti scientifici o di programmi di
ricerca  del C.N.R., ne' possono far parte di commissioni di concorso
per   il  reclutamento  di  personale  del  C.N.R.  Se  professore  o
ricercatore  universitario,  il  presidente  puo' essere collocato in
aspettativa  a  domanda  ai  sensi  dell'articolo  12 del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Se dipendente di
altre pubbliche amministrazioni e' collocato fuori ruolo.
  7.  Al  presidente dell'ente, ai membri del consiglio direttivo, al
presidente  e ai membri effettivi del collegio dei revisori dei conti
sono  attribuite  indennita'  di  carica  determinate con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica.
  8.   Il   presidente  nomina,  su  conforme  parere  del  consiglio
direttivo,  un  direttore  generale,  il  cui  rapporto  di lavoro e'
regolato   con   contratto  di  diritto  privato  di  durata  massima
quadriennale,  rinnovabile  una  sola  volta.  Il  direttore generale
sovrintende  alla  gestione  ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni   del   consiglio   direttivo.  Il  direttore  generale
partecipa  alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
Se   dipendente   pubblico,  con  esclusione  dei  professori  e  dei
ricercatori  universitari, e' collocato fuori ruolo. Se ricercatore o
professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni.
  9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono
ricoprire   incarichi   politici   elettivi  a  livello  nazionale  e
regionale,  nonche' di membro della giunta regionale, di presidente o
assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei comuni
con  popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri
del  consiglio direttivo e del comitato di consulenza scientifica non
possono   essere   amministratori   o   dipendenti  di  societa'  che
partecipano a programmi di ricerca del C.N.R.
  10.  Il  direttore  generale  non  puo'  avere  interessi diretti o
indiretti  nelle  imprese  che partecipano a programmi di ricerca del
C.N.R. e non puo' ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 9.
 
           Note all'art. 4:
            -   Si  riporta,    in  ordine  di  citazione,  il  testo
          dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 4, commi 1, 2  e  3,  del
          citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n.  204:
            "Art. 6-1. (Omissis).
            2.  La    nomina dei presidenti   degli enti di  ricerca,
          dell'Istituto per la ricerca    scientifica  e  tecnologica
          sulla    montagna, dell'ASI e dell'ENEA  e'   disposta  con
          D.P.C.M.,   previa     deliberazione    del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro competente, sentite le
          commissioni   parlamentari  competenti,  fatte  salve    le
          procedure   di   designazione  previste    dalla  normativa
          vigente  per  specifici    enti e istituzioni. I presidenti
          degli enti di cui al  presente  comma  possono  restare  in
          carica   per non piu' di due mandati.  Il periodo svolto in
          qualita'  di     commissario  straordinario   e'   comunque
          computato  come  un  mandato  presidenziale.   I presidenti
          degli enti  di cui  al presente comma, in carica alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la    cui
          permanenza   nella stessa    eccede  i    predetti  limiti,
          possono terminare il mandato in corso".
            "Art.  4.    - 1. I  consigli scientifici nazionali (CSN)
          sono organi rappresentativi della  comunita'    scientifica
          nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.
            2.  I    consigli scientifici   nazionali, integrati   da
          rappresentanti  delle    amministrazioni  pubbliche,    del
          mondo    della produzione,   dei servizi   e   delle  forze
          sociali,  costituiscono  l'assemblea  della scienza e della
          tecnologia (AST).
            3. Con   uno o piu' regolamenti   da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del  Ministro  dell'universita'    e    della
          ricerca scientifica  e  tecnologica  sono determinati:
               a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
            b)  il  numero    dei componenti i CSN, non inferiore  al
          cinquanta per cento  dei  componenti   dell'assemblea,   la
          durata    del    mandato,    le  modalita'     della   loro
          elezione  diretta   o  di    secondo   grado,  l'elettorato
          attivo e passivo;
               c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
            d)      il  numero     dei  componenti    l'assemblea  in
          rappresentanza delle amministrazioni pubbliche,  del  mondo
          della  produzione,  dei  servizi e delle forze sociali, non
          inferiore ad un terzo del numero complessivo  di  cui  alla
          lettera    c), la durata del mandato e  le procedure per la
          loro designazione;
            e) la  sede e il  supporto organizzativo   e tecnico  dei
          consigli  e  dell'assemblea,  senza oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato".
            - Si trascrive il testo dell'art. 2403 del codice civile:
            "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio
          sindacale deve    controllare    l'amministrazione    della
          societa',      vigilare  sull'osservanza  della    legge  e
          dell'atto costitutivo   ed accertare la  regolare    tenuta
          della    contabilita'  sociale,    la  corrispondenza   del
          bilancio  alle risultanze  dei libri   e delle    scritture
          contabili   e l'osservanza delle norme stabilite  dall'art.
          2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
            Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni
          trimestre la consistenza   di cassa   e  l'esistenza    dei
          valori    e  dei   titoli di proprieta' sociale  o ricevuti
          dalla societa'  in pegno,  cauzione o custodia.
            I     sindaci   possono     in     qualsiasi      momento
          procedere,     anche individualmente, ad atti d'ispezione e
          di controllo.
            Il      collegio   sindacale      puo'  chiedere     agli
          amministratori   notizie  sull'andamento  delle  operazioni
          sociali o su determinati affari.
            Degli  accertamenti  eseguiti  deve    farsi constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
            -  Il  testo   dell'art.   12   del D.P.R.   11    luglio
          1980,      n.     382  (Riordinamento     della     docenza
          universitaria,   relativa   fascia   di formazione  nonche'
          sperimentazione   organizzativa      e  didattica),  e'  il
          seguente:
            "Art. 12. - Con decreto    del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  su  conforme    parere  del   rettore  e   dei
          consigli     delle    facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,   straordinari   ed   associati   possono  essere
          autorizzati a  dirigere istituti   e laboratori   e  centri

          del Consiglio nazionale  delle ricerche o  istituti ed enti
          di  ricerca a carattere nazionale o regionale.
            I   professori   di   ruolo  possono essere  collocati  a
          domanda  in aspettativa    per      la     direzione     di
          istituti       e    laboratori extrauniversitari di ricerca
          nazionali e internazionali.
            I   professori   chiamati   a    dirigere   istituti    o
          laboratori  del Consiglio  nazionale  delle ricerche  e  di
          altri  enti   pubblici  di ricerca possono essere collocati
          in aspettativa con assegni.
            L'aspettativa e'   concessa con  decreto  del    Ministro
          della  pubblica  istruzione,    su parere   del   Consiglio
          universitario   nazionale,      che   considerera'       le
          caratteristiche    e  le    dimensioni    dell'istituto   o
          laboratorio nonche' l'impegno  che  la  funzione  direttiva
          richiede.
            Durante   il  periodo   dell'aspettativa  ai   professori
          ordinari  competono  eventualmente  le indennita' a  carico
          degli enti o istituti di   ricerca  ed    eventualmente  la
          retribuzione ove  l'aspettativa sia senza assegni.
            Il    periodo dell'aspettativa   e' utile  ai fini  della
          progressione della carriera,  ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato  e  ai  fini    del     trattamento     di
          previdenza  e   di   quiescenza   secondo   le disposizioni
          vigenti.
            Ai    professori    collocati    in    aspettativa     e'
          garantita,   con   le modalita'  di  cui  al  quinto  comma
          del  successivo  art.  13,   la possibilita'  di  svolgere,
          presso    l'Universita'  in  cui  sono  titolari,  cicli di
          conferenze, attivita'  seminariali e attivita'  di ricerca,
          anche   applicativa.  Si   applica   nei  loro   confronti,
          per   la partecipazione  agli   organi   universitari   cui
          hanno     titolo,  la previsione di  cui ai  comma terzo  e
          quarto  dell'art. 14,  legge 18 marzo 1958, n. 311.
            La direzione  dei centri del   Consiglio nazionale  delle
          ricerche  e dell'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare
          operanti  presso  le universita' puo'   essere affidata  ai
          professori  di ruolo   come parte delle  loro  attivita' di
          ricerca   e   senza  limitazione    delle    loro  funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile con  il  rinnovo  del
          contratto  con il Consiglio nazionale  delle ricerche e con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
            Le disposizioni di  cui al precedente comma si  applicano
          anche con riferimento alla direzione di centri  di  ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto   o per
          convenzione con   altri enti pubblici che  non  abbiano  la
          natura di enti pubblici economici".