Art. 4. 
  Diplomi conseguiti in base alla normativa  anteriore  a  quella  di
attuazione dell'articolo 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  1. Fermo restando quanto previsto dal  decreto-legge  13  settembre
1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  novembre
1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale  e
dell'accesso alla formazione postbase,  i  diplomi  e  gli  attestati
conseguiti in base alla precedente normativa,  che  abbiano  permesso
l'iscrizione   ai   relativi   albi   professionali   o   l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o  che  siano
previsti dalla  normativa  concorsuale  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui  al  citato  articolo  6,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione postbase. 
  2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sono
stabiliti, con  riferimento  alla  iscrizione  nei  ruoli  nominativi
regionali di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, allo  stato  giuridico  dei  dipendenti  degli
altri comparti del settore pubblico  e  privato  e  alla  qualita'  e
durata dei corsi e, se del  caso,  al  possesso  di  una  pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le  modalita'  per  riconoscere
come equivalenti ai diplomi  universitari,  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale  e
dell'accesso alla formazione postbase,  ulteriori  titoli  conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente  all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri  e
le modalita' definiti dal decreto di cui al  presente  comma  possono
prevedere   anche   la   partecipazione   ad   appositi   corsi    di
riqualificazione  professionale,  con  lo  svolgimento  di  un  esame
finale. Le disposizioni previste dal presente  comma  non  comportano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato  ne'  degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.  468,
e successive modificazioni. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 e'  emanato,  previo  parere  delle
competenti commissioni parlamentari, entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. In fase di prima applicazione, il decreto  di  cui  al  comma  2
stabilisce i requisiti per la valutazione dei  titoli  di  formazione
conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o  stranieri,  ai
fini dell'esercizio  professionale  e  dell'accesso  alla  formazione
postbase per i profili professionali di nuova  istituzione  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 febbraio 1999 
                              SCALFARO 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
           Note all'art. 4:
            -    Il  decreto-legge   13   settembre 1996,   n.   475,
          convertito,  con modificazioni, nella   legge 5    novembre
          1996,   n. 573,  reca: "Misure urgenti per le universita' e
          gli enti di ricerca".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   20
          dicembre  1979,  n.   761,   reca: "Stato   giuridico   del
          personale  delle unita'  sanitarie locali".
            - La legge 5 agosto  1978,  n.  468,  reca:  "Riforma  di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio". Si riporta il testo degli articoli 25
          e 27:
            "Art.   25  (Normalizzazione    dei  conti    degli  enti
          pubblici).  -    Ai  comuni,  alle    province  e  relative
          aziende, nonche' a tutti  gli enti pubblici  non  economici
          compresi  nella  tabella  A  allegata  alla presente legge,
          a    quelli  determinati  ai  sensi   dell'ultimo comma del
          presente  articolo,     gli   enti      ospedalieri,   sino
          all'attuazione  delle  apposite    norme    contenute nella
          legge  di  riforma sanitaria,  alle aziende  autonome dello
          Stato, agli  enti portuali  ed all'ENEL,  e' fatto obbligo,
          entro   un anno dalla entrata in    vigore  della  presente
          legge,  di  adeguare il  sistema  della  contabilita' ed  i
          relativi  bilanci   a quello  annuale  di  competenza e  di
          cassa dello  Stato, provvedendo   alla  esposizione   della
          spesa   sulla  base   della classificazione   economica   e
          funzionale      ed    evidenziando,      per l'entrata, gli
          introiti in relazione alla   provenienza degli  stessi,  al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
            La  predetta tabella  A potra'   essere modificata    con
          decreti    del  Presidente del Consiglio   dei Ministri, su
          proposta  del Ministro del tesoro e di quello del  bilancio
          e della programmazione economica.
            Per    l'ENEL   e le  aziende  di  servizi  che dipendono
          dagli  enti territoriali, l'obbligo di cui al  primo  comma
          si  riferisce  solo  alle  previsioni  e ai   consuntivi di
          cassa, restando ferme  per questi enti le disposizioni  che
          regolano la tenuta della contabilita'.
            Gli   enti territoriali  presentano in  allegato ai  loro
          bilanci  i conti  consuntivi delle  aziende di  servizi che
          da loro  dipendono, secondo uno schema tipo definito    dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
            Ai    fini della   formulazione   dei conti   pluriennali
          della  finanza pubblica e'  fatto obbligo agli enti  di cui
          al presente  articolo di fornire  al Ministro   del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili flussi delle entrate  e delle
          spese per gli  anni considerati  nel bilancio  pluriennale,
          ove  questi   non   risultino gia'   dai conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
            Il Presidente del Consiglio dei   Ministri,  su  proposta
          dei  Ministri  del    tesoro  e    del   bilancio e   della
          programmazione economica,  con proprio  decreto,  individua
          gli  organismi  e gli enti  anche di natura economica   che
          gestiscono     fondi   direttamente     o    indirettamente
          interessanti  la  finanza  pubblica,  con  eccezione  degli
          enti    di gestione   delle    partecipazioni  statali    e
          degli     enti   autonomi  fieristici,    ai    quali    si
          applicano le  disposizioni  del  presente articolo. Per gli
          enti  economici  l'obbligo  di  cui  al    primo  comma  si
          riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in  termini
          di cassa".
            "Art.  27 (Leggi  con oneri  a carico  dei bilanci  degli
          enti    del  settore  pubblico allargato).   - Le leggi che
          comportano oneri, anche sotto forma di  minori  entrate,  a
          carico  dei  bilanci degli enti di cui al  precedente  art.
          25  devono   contenere   la previsione   dell'onere  stesso
          nonche' l'indicazione della  copertura finanziaria riferita
          ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".