Art. 4. Commercializzazione 1. I prodotti disciplinati dal presente regolamento sono posti in vendita con le seguenti denominazioni: a) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a): "Sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso"; b) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b): "Sostituto di un pasto per il controllo del peso". 2. I prodotti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta, oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti indicazioni: a) il valore energetico disponibile, espresso in kcal e Kj, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per quantita' specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo; b) la quantita' media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato I, espressa in forma numerica, per quantita' specificata del prodotto pronto per l'uso e proposto per il consumo. Per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), le informazioni sulle vitamine e sui minerali elencate nella tabella di cui ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I sono inoltre espresse in percentuale dei valori definiti nell'allegato del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni; d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento puo' avere un effetto lassativo; e) una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi; f) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a): 1) una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantita' adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata; 2) una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per piu' di tre settimane senza controllo medico; g) per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri alimenti. 3. L'etichettatura, la pubblicita' e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento non deve contenere alcun riferimento ai tempi o alla quantita' di perdita di peso conseguenti all'impiego, ne' alla riduzione dello stimolo della fame o ad un maggiore senso di sazieta'.