Art. 4. Organi 1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attivita' imprenditoriali nel medesimo campo di attivita' della fondazione. 3. La durata degli organi e' di quattro anni. Ciascun componente puo' essere riconfermato per una sola volta e, se e' nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. 4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalita' di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, e' nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.