Art. 4. Accesso alle deroghe 1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attivita' produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicita', salubrita' e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessita' di preservare la flora specifica. 2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'industria, del commericio e dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per l'emissione del provvedimento di deroga in conformita' con le disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998. 3. Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, e' trasmesso dal Ministero della sanita' al Ministero per le politiche agricole, per la comunicazione alla regione o provincia autonoma competente, nonche' per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato. Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 settembre 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente: "2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai ''prodotti tradizionali'' di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria".