Art. 4.
                         Accesso alle deroghe
  1. Per i  prodotti tradizionali iscritti negli  elenchi regionali o
provinciali  per i  quali  risulti necessario  accedere alle  deroghe
previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del
1998, le regioni  e le province autonome inviano al  Ministero per le
politiche agricole,  per ciascun  prodotto interessato,  gli elementi
relativi alle  procedure operative in  grado di assicurare  uno stato
soddisfacente di  igiene e disinfezione  dei materiali di  contatto e
dei   locali  nei   quali  si   svolgono  le   attivita'  produttive,
salvaguardando   le  caratteristiche   di  tipicita',   salubrita'  e
sicurezza  del  prodotto,  in   particolare  per  quanto  attiene  la
necessita' di preservare la flora specifica.
  2. Il  Ministero per le  politiche agricole trasmette  al Ministero
della  sanita'  ed  al  Ministero dell'industria,  del  commericio  e
dell'artigianato la documentazione  regionale di cui al  comma 1, per
l'emissione  del  provvedimento  di  deroga  in  conformita'  con  le
disposizioni  comunitarie  concernenti  l'igiene degli  alimenti,  ai
sensi dell'articolo  8, comma 2,  del decreto legislativo n.  173 del
1998.
  3.  Copia del  provvedimento  di  deroga, di  cui  al  comma 2,  e'
trasmesso dal Ministero  della sanita' al Ministero  per le politiche
agricole,  per la  comunicazione  alla regione  o provincia  autonoma
competente, nonche' per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine
del prodotto interessato.
  Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 settembre 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
  Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264
 
           Nota all'art. 4:
            - Il testo dell'art. 8, comma  2, del decreto legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
            "2.    Con  decreto    del Ministro   della sanita',   di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole  e  con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  sono definite le  deroghe,  relative  ai
          ''prodotti  tradizionali''  di cui  al comma 1, riguardanti
          l'igiene degli alimenti, consentite dalla  regolamentazione
          comunitaria".