Art. 4.
             Obblighi di identificazione, registrazione
                e segnalazione di operazioni sospette

  1.  Ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
le  attivita'  indicate  alle lettere a) , b) , c) , d) , g) , i) , e
m),  nonche'  ai  soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli
obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo
13,  commi  1,  2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,
come  sostituito  dall'articolo  2  della  legge  n.  197/1991, e gli
obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della
legge n. 197/1991.
  2.  Ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
le  attivita'  indicate  alle lettere e) , f) , h) e l), si applicano
gli   obblighi   di   identificazione   e   registrazione,   previsti
nell'articolo  13,  commi  1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991.
  3.   Per   i   soggetti   che   esercitano  le  attivita'  previste
nell'articolo  1,  comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli
obblighi  di  identificazione  dei  clienti  e di registrazione delle
operazioni  si  assolvono integrando i dati richiesti in applicazione
degli  articoli  119,  120,  128  e  135  del T.U.L.P.S. e quelle del
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con regio decreto 6
maggio  1940,  n.  635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di
cui   all'articolo   1,   comma   1,  lettera  d),  gli  obblighi  di
identificazione  dei  clienti  e di registrazione delle operazioni si
assolvono  integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n.
3,  del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale
dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.
  4. Per i soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo
1,   comma   1,   lettera  i),  gli  obblighi  di  identificazione  e
registrazione  previsti  dall'articolo  13,  commi  1,  2, 3 e 4, del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   625,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo  2  della  legge n. 197/1991, si applicano anche per le
operazioni  di  acquisto  o  di  cambio di: "fiches" o altri mezzi di
gioco  di  valore  superiore  a  3  milioni  di lire. Si osservano le
disposizioni   dell'articolo   3-bis   della   legge  n.  197/1991  e
dell'articolo  16  del  regolamento  di  esecuzione  del  T.U.L.P.S.,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del
comma  1  si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n.
197/1991  e  il  regime  di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis
della stessa legge.
  6.  Negli  approfondimenti  che  coinvolgono le competenze di altre
pubbliche  amministrazioni  ed  enti  pubblici questi collaborano con
l'UIC  integrando  le  segnalazioni con gli elementi utili desumibili
dagli   archivi   in   loro  possesso.  Rimane  fermo  il  regime  di
riservatezza previsto per gli archivi di polizia.
  7.  Le  autorita'  competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli
organi  cui  sono  demandate  le  attivita'  di controllo e il Nucleo
speciale  di  polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito
delle   rispettive   competenze,  segnalano  all'UIC  le  ipotesi  di
omissione  delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n.
197/1991,  rilevate  nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio
di  altre  forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono
le attivita' indicate nell'articolo 1.
  8.  Avendo  riguardo  alla  diversa natura delle attivita' indicate
nell'articolo  1,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  di  concerto con le altre amministrazioni
interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:
    a)   le   modalita'  di  identificazione  della  clientela  e  di
registrazione  delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti,
anche    con    riferimento   alle   ipotesi   di   frazionamento   e
all'individuazione  di  dati  ulteriori  rispetto  a quelli richiesti
dalle  disposizioni  contenute  nel presente decreto e nella legge n.
197/1991 e alle modalita' della loro tenuta;
    b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di
cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.
 
           Note all'art. 4:
            -  Per   il testo dell'art.  13 del  citato decreto-legge
          n.   625 del 1979,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  n.  15 del 1980, come sostituito dall'art. 2,  comma
          1, del decreto-legge n.   143  del  1991,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge n. 197 del  1991, si veda nelle
          note all'art. 1.
            -  Il  testo  dei  commi  1  e   2 dell'art. 3 del citato
          decreto-legge  n.    143  del  1991,      convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge    n.  197  del  1991,  e'  il
          seguente:
            "1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio  o  di
          altro punto operativo di  uno dei soggetti  di cui all'art.
          4,  indipendentemente  dall'abilitazione  ad  effettuare le
          operazioni  di  trasferimento  di  cui  all'art.    1,   ha
          l'obbligo    di  segnalare    senza   ritardo al   titolare
          dell'attivita' o   al legale rappresentante   o  a  un  suo
          delegato  ogni  operazione    che   per    caratteristiche,
          entita',   natura,  o   per qualsivoglia altra  circostanza
          conosciuta  a ragione  delle funzioni esercitate,    tenuto
          conto      anche    della      capacita'    economica     e
          dell'attivita'  svolta  dal  soggetto   cui  e'   riferita,
          induca     a  ritenere,  in  base  agli  elementi  a    sua
          disposizione, che il denaro, i  beni    o    le    utilita'
          oggetto  delle  operazioni  medesime  possano provenire dai
          delitti    previsti  dagli articoli 648-bis   e 648-ter del
          codice penale. Tra le caratteristiche  di  cui  al  periodo
          precedente  e' compresa,  in  particolare,  l'effettuazione
          di   una   pluralita'   di  operazioni    non  giustificata
          dall'attivita'   svolta   da parte  della medesima persona,
          ovvero, ove  se ne abbia  conoscenza, da  parte di  persone
          appartenenti  allo   stesso  nucleo familiare  o dipendenti
          o collaboratori di una stessa impresa o comunque  da  parte
          di interposta persona.
            2. Il  titolare dell'attivita', il  legale rappresentante
          o  un suo delegato esamina  le segnalazioni pervenutegli e,
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi    a   sua   disposizione,   anche      desumibili
          dall'archivio   di   cui all'art.   2,    comma    1,    le
          trasmette    senza   ritardo,   ove  possibile   prima   di
          eseguire l'operazione,   anche in   via    informatica    o
          telematica,    all'Ufficio  italiano    dei   cambi   senza
          alcuna indicazione  dei  nominativi  dei segnalanti".
            - Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 128 e  135
          del citato regio decreto n. 773 del 1931:
            "Art.  119  (Art.  120  T.U.  1926).  -  Le  persone  che
          compiono  operazioni di   pegno e che  danno commissioni in
          genere  alle agenzie pubbliche o agli   uffici pubblici  di
          affari  sono    tenute  a  dimostrare la propria identita',
          mediante la esibizione della carta di  identita'  o      di
          altro        documento,    fornito      di      fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato".
            "Art.  120 (Art.  121  T.U.  1926). -  Gli  esercenti  le
          pubbliche  agenzie  indicate negli articoli precedenti sono
          obbligati a tenere un registro giornale  degli affari,  nel
          modo  che  sara'    determinato  dal regolamento,   ed    a
          tenere      permanentemente    affissa       nei     locali
          dell'agenzia,    in  modo    visibile,   la tabella   delle
          operazioni   alle quali attendono,  con  la  tariffa  delle
          relative mercedi.
            Tali   esercenti   non  possono  fare operazioni  diverse
          da   quelle indicate  nella  tabella  predetta,    ricevere
          mercedi  maggiori di quelle indicate   nella  tariffa   ne'
          compiere   operazioni  o   accettare commissioni da persone
          non munite della carta di identita' o di  altro  documento,
          fornito  di   fotografia, proveniente  dall'amministrazione
          dello Stato".
            "Art. 128  (Art. 129 T.U.   1926). - I  fabbricanti,    i
          commercianti,  gli esercenti   e le altre persone  indicate
          negli articoli 126  e 127 non possono  compiere  operazioni
          se non con le persone provviste della carta  di   identita'
          di   altro  documento   munito  di  fotografia, proveniente
          dall'amministrazione dello Stato.
            Essi  devono  tenere  un  registro delle  operazioni  che
          compiono  giornalmente,  in     cui  sono     annotate   le
          generalita'   di coloro  con i quali  le operazioni  stesse
          sono compiute   e   le altre   indicazioni  prescritte  dal
          regolamento.
            Tale   registro deve  essere  esibito agli  ufficiali  ed
          agenti  di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
            Le persone che  compiono  operazioni  con  gli  esercenti
          sopraindicati,   sono   tenute   a  dimostrare  la  propria
          identita' nei modi prescritti.
            L'esercente, che  ha comprato cose   preziose,  non  puo'
          alterarle o alienarle se non  dieci giorni dopo l'acquisto,
          tranne    che  si tratti di   oggetti comprati   presso   i
          fondachieri  o  i fabbricanti  ovvero all'asta pubblica".
            "Art.   135 (Art.  136 T.U.  1926). -  I direttori  degli
          uffici  di informazioni,    investigazioni  o     ricerche,
          di      cui    all'articolo precedente   sono obbligati   a
          tenere  un    registro     degli  affari     che   compiono
          giornalmente,    nel  quale  sono annotate   le generalita'
          delle persone  con cui  gli affari  sono   compiuti e    le
          altre  indicazioni prescritte dal regolamento.
            Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli
          ufficiali o agenti di  pubblica sicurezza. Le persone,  che
          compiono  operazioni  con   gli   uffici   suddetti,   sono
          tenute  a  dimostrare  la  propria identita',  mediante  la
          esibizione  della  carta di identita' o di altro documento,
          fornito di  fotografia, proveniente    dall'amministrazione
          dello Stato.
            I direttori  suindicati devono inoltre  tenere nei locali
          del   loro  ufficio    permanentemente  affissa    in  modo
          visibile  la    tabella  delle  operazioni    alle    quali
          attendono,  con la  tariffa  delle  relative mercedi.  Essi
          non  possono    compiere   operazioni   diverse da   quelle
          indicate nella  tabella  o  ricevere  mercedi  maggiori  di
          quelle  indicate  nella  tariffa  o compiere operazioni   o
          accettare commissioni con o da persone  non munite    della
          carta    di  identita'    o di   altro documento fornito di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
            La tabella delle  operazioni  deve  essere  vidimata  dal
          prefetto".
            -  Il    regio  decreto  6  maggio    1940,  n. 635 reca:
          "Approvazione del regolamento per l'esecuzione   del  testo
          unico  18  giugno    1931,  n.  773 delle leggi di pubblica
          sicurezza".
             - L'art. 1760, n. 3 del codice civile cosi' recita:
            "Art. 1760  (Obblighi del mediatore professionale).  - Il
          mediatore professionale in affari  su  merci  o  su  titoli
          deve:
              1) (omissis);
              2) (omissis);
            3) annotare su apposito libro  gli estremi essenziali del
          contratto  che si  stipula col suo intervento  e rilasciare
          alle parti  copia da lui sottoscritta di ogni annotazione".
            - L'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 143 del  1991,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991,
          cosi' recita:
            "Art.    3-bis (Riservatezza   delle segnalazioni).  - 1.
          In caso  di denuncia o di  rapporto ai sensi degli articoli
          331  e 347 del codice di  procedura    penale,  l'identita'
          delle  persone   e degli intermediari di cui all'art. 4 che
          hanno  effettuato  le  segnalazioni,  anche   qualora   sia
          conosciuta, non e' menzionata.
            2.    L'identita'   delle persone  e  degli  intermediari
          puo'  essere rivelata solo  quando l'autorita' giudiziaria,
          con  decreto motivato, lo ritenga indispensabile   ai  fini
          dell'accertamento dei  reati per i quali si procede.
            3.  Fuori  dalle ipotesi   di cui al comma 2, in  caso di
          sequestro di atti o documenti si adottano    le  necessarie
          cautele  per assicurare la riservatezza  dell'identita' dei
          soggetti  che  hanno effettuato  le segnalazioni.
            4.    Gli intermediari  di  cui all'art.  4,  nell'ambito
          della      loro   autonomia    organizzativa,    assicurano
          omogeneita'      di     comportamento     del     personale
          nell'individuazione delle  operazioni di  cui all'art.   3,
          comma  1, e   possono predisporre procedure di  esame delle
          operazioni,  anche    con    l'utilizzo    di     strumenti
          informatici    e    telematici,    di  ausilio al personale
          stesso,   sulla base  delle  evidenze  dell'archivio  unico
          informatico    previsto    dall'art.    2  e   secondo   le
          istruzioni  applicative  emanate  dalla  Banca    d'Italia,
          sentito  l'Ufficio  italiano dei  cambi,  d'intesa  con  le
          autorita'  di   vigilanza   di   settore nell'ambito  delle
          rispettive competenze.
            5.  Gli intermediari di cui  all'art. 4 adottano adeguate
          misure   per   assicurare   la      massima    riservatezza
          dell'identita'   delle      persone  che  effettuano     le
          segnalazioni.  Gli  atti   e i   documenti   in cui    sono
          indicate  le generalita'  di  tali persone  sono  custoditi
          sotto      la  diretta     responsabilita'  del    titolare
          dell'attivita'  o del   legale rappresentante  o  del  loro
          delegato".
            - Il testo  dell'art. 16 del citato regio decreto  n. 635
          del 1940, e' il seguente:
            "Art.    16.   - In   tutti   i   casi in  cui  la  legge
          prescrive,   per  l'esercizio  di    determinate  attivita'
          soggette  ad    autorizzazioni di polizia,   la  tenuta  di
          speciali  registri,   questi   devono   essere  debitamente
          bollati,  a  norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad
          ogni   pagina,   vidimati   dall'autorita'   di    pubblica
          sicurezza   che attesta del numero delle pagine nell'ultima
          di esse.
            I registri devono essere esibiti  ad ogni richiesta degli
          ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza,    i  quali
          appongono  la  data  e la firma ogni qualvolta procedono al
          loro esame".
            - Il  testo dell'art. 3 del  citato decreto-legge n.  143
          del  1991,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge n.
          197  del 1991,  e' il seguente:
            "Art.  3    (Segnalazioni  di  operazioni).    -  1.   Il
          responsabile  della dipendenza,   dell'ufficio  o di  altro
          punto  operativo di  uno  dei soggetti di  cui all'art.  4,
          indipendentemente   dall'abilitazione  ad  effettuare    le
          operazioni    di   trasferimento di   cui   all'art. 1,  ha
          l'obbligo  di  segnalare  senza  ritardo      al   titolare
          dell'attivita'  o  al  legale rappresentante   o a   un suo
          delegato    ogni  operazione    che  per   caratteristiche,
          entita',      natura,     o   per     qualsivoglia    altra
          circostanza  conosciuta     a  ragione     delle   funzioni
          esercitate,  tenuto conto  anche della  capacita' economica
          e dell'attivita'   svolta dal  soggetto  cui  e'  riferita,
          induca   a      ritenere,  in  base  agli  elementi  a  sua
          disposizione, che  il danaro, i beni o le  utilita' oggetto
          delle operazioni  medesime possano  provenire  dai  delitti
          previsti    dagli  articoli  648-bis e 648-ter del   codice
          penale. Tra le caratteristiche di     cui   al      periodo
          precedente        e'     compresa,       in    particolare,
          l'effettuazione  di una   pluralita'   di   operazioni  non
          giustificata  dall'attivita' svolta da parte della medesima
          persona, ovvero, ove se ne abbia  conoscenza, da  parte  di
          persone  appartenenti    allo  stesso  nucleo  familiare  o
          dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque
          da parte di interposta persona.
            2. Il  titolare dell'attivita', il  legale rappresentante
          o  un suo delegato esamina  le segnalazioni pervenutegli e,
          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
          elementi   a   sua   disposizione,   anche       desumibili
          dall'archivio    di    cui  all'art.   2,   comma   1,   le
          trasmette   senza   ritardo,   ove  possibile   prima    di
          eseguire  l'operazione,    anche in   via   informatica   e
          telematica,   all'Ufficio italiano    dei    cambi    senza
          alcuna indicazione  dei  nominativi  dei segnalanti.
            3.  Il  Ministro   del tesoro, sentita la commissione  di
          cui  all'art.     3-ter,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana
          con  proprio  decreto  disposizioni   sull'utilizzo   delle
          procedure  informatiche o   telematiche per la trasmissione
          delle  segnalazioni  all'Ufficio     italiano  dei   cambi.
          L'Ufficio   italiano dei cambi emana le relative istruzioni
          applicative.
             4. L'Ufficio italiano dei cambi:
            a)  effettua      i   necessari   approfondimenti   sulle
          segnalazioni  di  cui  al  comma   2, ivi compresi   quelli
          relativi ad omesse   segnalazioni di cui   sia  venuto    a
          conoscenza    in  base    alle  informazioni    e ai   dati
          contenuti nei propri archivi;
            b) puo'  avvalersi ove  necessario, secondo le  modalita'
          stabilite con decreto  del Ministro del  tesoro, sentita la
          commissione   di cui  all'art.  3-ter  di  concerto  con  i
          Ministri   delle   finanze,   di   grazia   e  giustizia  e
          dell'interno, dei  dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
          dei depositi  di cui all'art. 20, comma 4,  della legge  30
          dicembre 1991, n. 413;
            c)  puo' acquisire  ulteriori dati e informazioni  presso
          i soggetti di cui all'art. 4 in  ordine  alle  segnalazioni
          trasmesse;
            d) puo'  utilizzare i risultati  delle analisi effettuate
          ai  sensi  dell'art.  5,   comma 10, della  presente legge,
          nonche'    delle  analisi  concernenti    anche     singole
          anomalie,   utilizzando   ove   necessario informazioni che
          possono  essere chieste ai soggetti  di cui all'art.  4;
            e)  effettua  gli  approfondimenti  che  coinvolgono   le
          competenze  delle autorita'   di    vigilanza  di   settore
          con   la      partecipazione    di  rappresentanti    delle
          autorita'  medesime,  le  quali  integrano  le segnalazioni
          con    gli  ulteriori elementi desumibili  dagli archivi in
          loro possesso;
            f)   fermo restando  quanto  previsto dall'art.  331  del
          codice   di procedura penale, trasmette  senza  indugio  le
          segnalazioni,  completate  ai sensi   del presente  comma e
          corredate   di una   relazione  tecnica,  alla    Direzione
          investigativa    antimafia    e al   Nucleo   speciale   di
          polizia  valutaria della  Guardia   di finanza,   che    ne
          informano   il Procuratore  nazionale   antimafia,  qualora
          siano     attinenti   alla  criminalita'  organizzata.  Per
          effettuare  i necessari approfondimenti e per il  controllo
          previsto dall'art. 5, comma  10, gli appartenenti al Nucleo
          speciale di  polizia valutaria  esercitano anche  i  poteri
          loro    attribuiti dalla   normativa in  materia valutaria.
          Tali  poteri  sono  estesi  agli   ufficiali   di   polizia
          tributaria  dei nuclei regionali e  provinciali di  polizia
          tributaria   della Guardia   di finanza,    ai  quali    il
          Nucleo   speciale   di  polizia  valutaria  puo'  demandare
          l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.
            5.  Ferme restando   le disposizioni   sul   segreto  per
          gli  atti    di indagine,   qualora   la segnalazione   non
          abbia  ulteriore corso  gli organi  investigativi  di   cui
          al  comma   4,  lettera  f),  informano l'Ufficio  italiano
          dei   cambi,   che     ne   da    notizia    al    titolare
          dell'attivita',   al   legale   rappresentante   o  al  suo
          delegato.   I  predetti  organi    investigativi  informano
          altresi'    l'Ufficio italiano dei   cambi  di  ogni  altra
          circostanza  in  cui  emergano  fatti  e situazioni  la cui
          conoscenza  puo' essere  comunque utilizzata  per prevenire
          l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
            6. L'Ufficio   italiano dei cambi,   anche  su  richiesta
          degli organi investigativi  di  cui  al  comma  4,  lettera
          f),    puo'    sospendere  l'operazione per un   massimo di
          quarantotto ore, sempre  che cio' non  possa    determinare
          pregiudizio    per    il  corso    delle   indagini e   per
          l'operativita'   corrente   degli   intermediari,   dandone
          immediata notizia agli organi investigativi medesimi.
            7.    Le segnalazioni   effettuate  ai  sensi e  per  gli
          effetti   del  presente    articolo    non    costituiscono
          violazione   di   obblighi  di segretezza.  Le segnalazioni
          e i  provvedimenti di  cui al  comma 6, posti   in   essere
          in    conformita'    del   presente   articolo e   per   le
          finalita'   da       esso    previste,    non    comportano
          responsabilita' di alcun tipo.
            8.   E'   fatto,   in   ogni  caso, divieto  ai  soggetti
          tenuti   alle segnalazioni   di cui   al comma   1,    e  a
          chiunque  ne    sia  comunque    a conoscenza,   di   darne
          comunicazione   fuori dai   casi   previsti   dal  presente
          articolo.
            9.  I    soggetti di cui all'art.   4 devono dotarsi, nel
          rispetto dei criteri  che   potranno   essere     impartiti
          con  le  disposizioni  di attuazione  dello stesso  art. 4,
          comma  3,    lettera c),   di adeguate procedure   volte  a
          prevenirne    il    coinvolgimento    in  operazioni     di
          riciclaggio,  potenziando    a  tal  fine    il sistema dei
          controlli  e dei riscontri interni   e  attuando  programmi
          specifici  di addestramento e di formazione del personale.
            10.    Tutte le   informazioni in   possesso dell'Ufficio
          italiano dei cambi  e degli  altri organi  di vigilanza   e
          di    controllo,  relative  all'attuazione   del   presente
          decreto,    sono  coperte  dal   segreto d'ufficio    anche
          nei      confronti    delle    pubbliche   amministrazioni.
          L'Ufficio italiano  dei  cambi    puo'  comunque  scambiare
          informazioni in materia di operazioni sospette con le altre
          autorita'  di  vigilanza  di cui all'art. 11 della presente
          legge, nonche' con analoghe autorita' di  altri  Stati  che
          perseguono      le  medesime  finalita',  a  condizioni  di
          reciprocita'    anche      per    quanto    riguarda     la
          riservatezza     delle  informazioni.  Restano    ferme  le
          disposizioni della   legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  in
          materia di trattamento dei dati personali.
            11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui  al  presente
          articolo  avvengono    di    regola    con    l'utilizzo di
          procedure  informatiche  o telematiche".