Art. 4. Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette 1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere a) , b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonche' ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991. 2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere e) , f) , h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991. 3. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate. 4. Per i soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge. 6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia. 7. Le autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attivita' di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1. 8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attivita' indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce: a) le modalita' di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle modalita' della loro tenuta; b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente: "1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica o telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti". - Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 128 e 135 del citato regio decreto n. 773 del 1931: "Art. 119 (Art. 120 T.U. 1926). - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato". "Art. 120 (Art. 121 T.U. 1926). - Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato". "Art. 128 (Art. 129 T.U. 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica". "Art. 135 (Art. 136 T.U. 1926). - I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalita' delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identita' o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza". - L'art. 1760, n. 3 del codice civile cosi' recita: "Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale). - Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) (omissis); 2) (omissis); 3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione". - L'art. 3-bis del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, cosi' recita: "Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone e degli intermediari di cui all'art. 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni. 4. Gli intermediari di cui all'art. 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'art. 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze. 5. Gli intermediari di cui all'art. 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato". - Il testo dell'art. 16 del citato regio decreto n. 635 del 1940, e' il seguente: "Art. 16. - In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame". - Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto. 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale. 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche".