Art. 4.
                       Trasformazione di enti
  1.  Gli  enti  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettera b), sono
trasformati   in   strutture   scientifiche   dotate   di   autonomia
amministrativa  e  contabile delle universita' del luogo ove gli enti
stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie,
di  quella  di  piu'  antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi
universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a
condizione che l'universita' o il consorzio, previamente interpellati
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  abbiano  espresso il
proprio assenso.
  2.   Entro   la   data  prevista  dall'articolo  2,  comma  2,  una
destinazione   ad   istituzioni  universitarie  diverse  puo'  essere
individuata   nell'ambito  del  procedimento  di  programmazione  del
sistema universitario.
  3.  Le  universita'  e  i  consorzi succedono nei rapporti attivi e
passivi  e  nella  titolarita'  dei  beni  mobili  e  immobili  delle
strutture  e  delle  attrezzature  degli  enti.  Il  patrimonio resta
comunque  vincolato  al  perseguimento  delle finalita' proprie degli
enti medesimi.
  4.   I  compiti  e  l'organizzazione  delle  nuove  strutture  sono
determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.
  5.  L'Istituto  italiano  di  studi  germanici  puo', in ogni caso,
ricevere  contributi  dal  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica,  anche  a  valere  sul  fondo  per  il
funzionamento    ordinario   delle   universita'   e   dei   consorzi
universitari,  nonche'  sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
 
           Nota all'art. 4:
            -    Il   testo   dei commi   1   e   2  dell'art.  7 del
          citato  decreto legislativo 5  giugno 1998,   n.  204,  che
          reca:   "Disposizioni      per  il  coordinamento     e  la
          programmazione e  la valutazione  della politica  nazionale
          relativo  alla ricerca  scientifica e tecnologica,  a norma
          dell'art.  11,  comma  1, lettera d)   della legge 15 marzo
          1997, n. 59", si riporta qui di seguito:
            "Art. 7 (Competenze del MURST). -   1. A partire  dal  10
          gennaio  1999  gli stanziamenti   da destinare al Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR),  di cui  all'art. 11  della
          legge   22 dicembre   1977, n.    951,  all'ASI,  di    cui
          all'art.  15, comma  1, lettera  a), della  legge 30 maggio
          1988,  n.  186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n.
          233, all'Osservatorio geofisico   sperimentale (OGS),    di
          cui    all'art. 16, comma 2, della  legge 30 novembre 1989,
          n. 399;  agli enti finanziati dal MURST  ai sensi dell'art.
          1, comma  43, della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,  gia'
          concessi  ai  sensi dell'art.   11, terzo   comma,  lettera
          d),    della    legge   5     agosto   1978,   n.   468   e
          successive  modificazioni,  sono  determinati  con    unica
          autorizzazione  di  spesa  ed affluiscono ad apposito fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati  dal MURST,  istituito nello stato di previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo   fondo affluiscono,  a
          partire  dal  1 gennaio   1999, i   contributi all'istituto
          nazionale  per    la fisica della  materia (INFM),  di  cui
          all'art. 11,   comma   1, del    decreto  legislativo    30
          giugno  1994,    n.   506,   nonche' altri   contributi   e
          risorse finanziarie che  saranno  stabilite  per  legge  in
          relazione  alle  attivita'    dell'Istituto  nazionale   di
          fisica      nucleare    (INFN),  dell'INFM    e    relativi
          laboratori    di Trieste   e   di  Grenoble,  del Programma
          nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
          per la ricerca scientifica e   tecnologica sulla  montagna.
          Il  fondo  e'  determinato ai   sensi dell'art.   11, terzo
          comma, lettera  d), della legge  5    agosto   1978,     n.
          468     e  successive    modificazioni  e integrazioni.  Il
          Ministro   del     tesoro,   del   bilancio      e    della
          programmazione    economica, e'  autorizzato ad  apportare,
          con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            2. Il fondo di cui al comma 1  e'  ripartito  annualmente
          tra gli enti e  le  istituzioni finanziati  dal  MURST  con
          decreti    del    Ministro  dell'universita'      e   della
          ricerca    scientifica   e    tecnologica,  comprensivi  di
          indicazioni  per  i    due  anni successivi, emanati previo
          parere  delle commissioni   parlamentari   competenti   per
          materia,  da esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta     giorni     dalla  richiesta.  Nelle  more    del
          perfezionamento  dei  predetti    decreti  e  al  fine   di
          assicurare  l'ordinata  prosecuzione  delle    attivita, il
          MURST e'  autorizzato  ad   erogare   acconti   agli   enti
          sulla   base   delle previsioni contenute  negli schemi dei
          medesimi  decreti, nonche' dei  contributi  assegnati  come
          competenza nel precedente anno".