Art. 4. In accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli alberghi di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione di cui all'art. 3, viene individuato in mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il termine per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recepimento degli standard minimi di cui al prospetto allegato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno eventualmente disporre, d'intesa con il Governo, motivate differenti modalita' di disciplina per specifiche strutture.