Art. 4.


Direzione   generale   per  l'organizzazione,  gli  affari  generali,
             l'innovazione, il bilancio ed il personale


  ((  1.  La  Direzione  generale  per  l'organizzazione,  gli affari
generali,  l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni
e  compiti  in  materia  di  bilancio  e programmazione delle risorse
finanziarie,   nonche'  di  qualita'  e  di  standardizzazione  delle
procedure;   cura  la  gestione  efficiente,  unitaria  e  coordinata
dell'organizzazione,  degli  affari  generali,  del  bilancio  e  del
personale   e   dei  servizi  comuni,  anche  mediante  strumenti  di
innovazione  tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico
e  trattamento  economico  del  personale, di relazioni sindacali, di
concorsi,  assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione
del  personale  nonche'  in materia di politiche del personale per le
pari  opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per
l'attuazione  delle  direttive  del Ministro in ordine alle politiche
del  personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di
indirizzi  ai  direttori  regionali  ai  fini  dell'applicazione  dei
contratti  collettivi  e della stipula di accordi decentrati; elabora
proposte  per  la  definizione  di  una  strategia  unitaria  per  la
modernizzazione  dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  e  traduce  in  progetti
coordinati   e  piani  d'azione  il  conseguente  disegno  strategico
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.
  2. Il Direttore generale, in particolare:
   a)  rappresenta  il  Ministero  in  organismi  e  azioni europee e
internazionali  nel  campo  della digitalizzazione e delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
   b)   cura   il  coordinamento  nazionale  nel  campo  dei  sistemi
informativi,  della  digitalizzazione,  dei  censimenti di collezioni
digitali,  dei  servizi  per  l'accesso  on-line,  quali  siti  web e
portali,  nonche'  la  identificazione di centri di competenza, anche
attraverso  l'emanazione  di  raccomandazioni, linee guida, standard,
raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
   c)  dispone  rilevazioni  ed  elaborazioni  statistiche pertinenti
all'attivita'  del  Ministero,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
   d)  coordina  i  sistemi  informativi  del Ministero, ai sensi del
decreto   legislativo   12   febbraio   1993,  n.  39,  e  successive
modificazioni,  dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  e successive modificazioni, dell'art. 78 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
   e)  svolge  i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
   f)  cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il
parere  dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per
la  predisposizione  dei  programmi annuali e pluriennali concernenti
gli  interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e
dei  relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi annuali
di  contributi  in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del
Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse
fonti   di   finanziamento,   ed   attribuisce  le  relative  risorse
finanziarie agli organi competenti;
   g)  rileva  il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei
dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in
attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di
variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno
di  legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo;
   h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
   i)   assicura  il  necessario  supporto  per  dare  attuazione  ai
programmi  di  ripartizione  delle risorse finanziarie rinvenienti da
leggi  e  provvedimenti,  in  relazione  alle  destinazioni  per esse
previste;  predispone  gli  atti  connessi  con  l'assegnazione delle
risorse  finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di
costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie
nazionali   e   comunitarie,  in  relazione  alle  diverse  fonti  di
finanziamento;  cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello sviluppo
economico  relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai
relativi  accordi  attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera h),
ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;
   l)  analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in
raccordo  con  le competenti direzioni generali centrali; effettua il
monitoraggio  relativo  al  controllo  di gestione dei vari centri di
responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle
risorse  finanziarie  a  livello centrale e periferico, anche tramite
ispezioni;
   m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili
di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla
base dei dati forniti dagli uffici competenti;
   n)  esercita  i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.;
   o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
   p)  cura,  d'intesa  con  le  direzioni  generali  competenti,  la
formazione   e   l'aggiornamento   professionale  del  personale  del
Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione
di  cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
   q)  provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'
nazionale  delle  medesime  tra  le  diverse  direzioni generali, sia
centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;
   r)  salvo  quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera n), svolge
funzioni  di  assistenza  tecnica  per  l'attivita'  contrattuale del
Ministero,  monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli
di qualita' procedimentali e finanziari;
   s)  cura  la  comunicazione  istituzionale  del Ministero ai sensi
della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;
   t)  cura  la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli
articoli  29  e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per
la professionalita' di restauratore.
  3.  Presso  la  Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali,  l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo
per la valutazione degli investimenti.
  4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione,  il  bilancio  ed  il  personale costituisce centro di
responsabilita'  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo  7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'
responsabile  per  l'attuazione  dei  piani  gestionali di competenza
della  stessa.  Da  essa  dipendono  funzionalmente,  per gli aspetti
contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17.
  5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione,  il bilancio ed il personale si articola in sei uffici
dirigenziali di livello non generale. ))