Art. 4. Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale (( 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione del personale nonche' in materia di politiche del personale per le pari opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonche' la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti; c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'art. 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; e) svolge i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti; g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE; i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'art. 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori; l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni; m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.; o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero; p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita' nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori; r) salvo quanto disposto all'art. 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attivita' contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari; s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni; t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalita' di restauratore. 3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti. 4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'art. 17. 5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale. ))