Art. 4.


         Informazioni sulla composizione del mix energetico


  1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato
per   la   produzione  di  energia  elettrica  devono  basarsi  sulla
distinzione  tra  le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale,
carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione
del  mix  energetico  relativo  all'energia  venduta dalle imprese di
vendita,  nell'anno  di  riferimento, deve essere indicata in termini
percentuali  dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di
energia  elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo
anno.
  2.  Le  imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione
del   mix   energetico  utilizzato  per  la  produzione  dell'energia
elettrica  da  esse  venduta in ciascun anno, la composizione del mix
energetico  medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
immessa  nel sistema elettrico nazionale, di cui all'art. 6, comma 5,
con riferimento al medesimo anno.