Art. 4. Informazioni sulla composizione del mix energetico 1. Le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica devono basarsi sulla distinzione tra le seguenti fonti: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. La composizione del mix energetico relativo all'energia venduta dalle imprese di vendita, nell'anno di riferimento, deve essere indicata in termini percentuali dell'energia venduta per fonte rispetto all'ammontare di energia elettrica complessivamente venduta dall'impresa nel medesimo anno. 2. Le imprese di vendita comunicano, unitamente alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica da esse venduta in ciascun anno, la composizione del mix energetico medio utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'art. 6, comma 5, con riferimento al medesimo anno.