Art. 4 
 
 
             Finalita' del trattamento e accesso ai dati 
 
  1. L'Anagrafe e' istituita presso il Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali ai fini di: 
    a) censimento dei soggetti operanti  come  organismi  di  sanita'
integrativa, in modo  da  valutare  tutti  i  possibili  elementi  di
connessione tra l'azione della sanita'  integrativa  ed  il  Servizio
sanitario nazionale; 
    b) verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate  da
parte  degli  enti,  casse  e  societa'  di  mutuo  soccorso   aventi
esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  2. I dati personali raccolti per le finalita' del presente  decreto
e indicati nel disciplinare tecnico sono trattati, nel rispetto della
normativa vigente in materia di  protezione  di  dati  personali,  in
conformita'   ai   principi   di   proporzionalita',   necessita'   e
indispensabilita' nel trattamento dei dati personali. 
  3.  La  riservatezza  dei  dati  trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita  dalle  procedure
di sicurezza  relative  al  software  e  ai  servizi  telematici,  in
conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del
Codice dell'amministrazione digitale. 
  4. Il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe per le  finalita'
di cui al comma 1, lettere a) e  b),  e'  consentito  alla  Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei  livelli  essenziali  di
assistenza e dei principi etici di sistema e alla Direzione  generale
del sistema informativo del Ministero  del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali. 
  5. L'accesso ai dati per le finalita' di cui al  comma  1,  lettera
b), e' altresi' consentito all'Agenzia delle entrate  ai  fini  della
verifica, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  delle  certificazioni  rese   dal   legale
rappresentante degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso  aventi
esclusivamente fine assistenziale,  di  cui  all'art.  51,  comma  2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, previste dall'art. 3, comma
4.