Art. 4 Finalita' del trattamento e accesso ai dati 1. L'Anagrafe e' istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai fini di: a) censimento dei soggetti operanti come organismi di sanita' integrativa, in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanita' integrativa ed il Servizio sanitario nazionale; b) verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. I dati personali raccolti per le finalita' del presente decreto e indicati nel disciplinare tecnico sono trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali. 3. La riservatezza dei dati trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale. 4. Il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e' consentito alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e alla Direzione generale del sistema informativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 5. L'accesso ai dati per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' altresi' consentito all'Agenzia delle entrate ai fini della verifica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle certificazioni rese dal legale rappresentante degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, previste dall'art. 3, comma 4.